COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
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- Ottaviana Viola Angelini
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1 Allegato alla deliberazione G.C. n. 175 del 28 dicembre 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE DISCIPLINARE DEL MERCATO RISERVATO ALL ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI GESTITO DALL ASSOCIAZIONE MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI AI SENSI DEL D.M. 20 NOVEMBRE 2007
2 INDICE Articolo 1 Oggetto e ambito del disciplinare Articolo 2 Coordinamento e gestione del mercato Articolo 3 Operatori e prodotti agricoli ammessi Articolo 4 Selezione degli operatori Articolo 5 Obblighi dei venditori Articolo 6 Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione Articolo 7 Norme generali di funzionamento del mercato Articolo 8 Attività di controllo sui singoli operatori Articolo 9 Sanzioni Articolo 10 Attività correlate alla vendita Articolo 11 Norme transitorie e finali
3 Articolo 1 Oggetto e ambito del disciplinare Il presente disciplinare regola il funzionamento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, denominato Mercato dei produttori agricoli (di seguito indicato anche solo come mercato ) Il mercato si svolge nella giornata di lunedì dalle ore alle ore nella piazza Giuseppe Cantù così come meglio specificato nella planimetria allegata. L'esercizio delle attività nell' ambito del mercato è regolato dal D.lg. 18 /05/2001,dall'art. 1,comma 1065 della legge 27/12/2006 n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, dal presente disciplinare e dalle altre norme statali,regionali e comunali vigenti in materia. L'esercizio dell' attività di vendita diretta nell'ambito del mercato è regolata,oltre che dal presente disciplinare e dalle norme di cui al comma precedente,dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità.igiene,ordine e sicurezza pubblici,urbanistica,polizia stradale,norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato. Il mercato dei produttori agricoli assorbe il mercato tematico dei produttori ed imprenditori agricoli dell' associazione Agrimercato del lunedì pomeriggio di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.155/2016. Articolo 2 Coordinamento e gestione del mercato L organizzazione e gestione del mercato è affidata all'associazione Mercato dei produttori di Torino. L area destinata alla vendita potrà essere occupata da un massimo di 4 produttori agricoli. L ' Associazione dei produttori potrà destinare parte dell area per attività di animazione e promozione di prodotti tipici e stagionali. L Associazione dei produttori designa un Responsabile del mercato, che cura i rapporti con il Comune di San Carlo Canavese ed è responsabile della corretta applicazione del presente disciplinare. L attività di vigilanza e controllo compete alla Polizia Municipale. Articolo 3 Operatori e prodotti agricoli ammessi Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, così come definiti dall'art del C.C. modificato dall'art. 1, comma 1 e 2 del d. Lgs. 228/01, iscritti nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,già associati all'associazione Agrimercato della Provincia di Torino o alle medesime Associazioni delle altre Provincie piemontesi, in possesso dei requisiti previsti dall art. 4, comma 6, del D. Lgs.18 maggio 2001 n. 228, la cui azienda agricola abbia sede, nell ordine: nel Comune di San Carlo Canavese; nei Comuni limitrofi; nei Comuni della Provincia di Torino; L attività di vendita nel presente mercato è esercitata dai titolari dell impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, l Associazione Mercato dei Produttori agricoli avrà cura di garantire al consumatore, mediante la 3
4 selezione degli imprenditori agricoli presenti sull area di vendita, l offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell ambito delle seguenti merceologie ammesse: vino e distillati salumi e carne prodotti da forno e pane latte e derivati miele e derivati frutta e derivati verdure e derivati lumache riso cereali pesci d'acqua dolce piante e fiori Al mercato dei produttori agricoli sono ammessi di diritto gli operatori già presenti nel mercato di Campagna Amica. Articolo 4 Selezione degli operatori L Associazione Produttori selezionerà i partecipanti seguendo i criteri di cui al precedente art. 3. L Associazione Produttori, nella scelta degli operatori per ogni mercato, potrà decidere la rotazione delle presenze al fine di favorire le produzioni stagionali, senza dover garantire la partecipazione agli operatori che hanno maggiori presenze. L associazione Produttori al fine di rendere la gamma di prodotti il più possibile completa, previa autorizzazione del Comune, potrà ospitare Aziende Agricole con sede in Comuni al di fuori della provincia di Torino nel rispetto della stagionalità e del criterio di vendita diretta. L Associazione Produttori potrà escludere temporaneamente e/o definitivamente dal Mercato gli operatori che perdono i requisiti o che incorrono in gravi inadempienze. Articolo 5 Obblighi dei venditori I Produttori Agricoli ammessi dovranno: - vendere prodotti provenienti dalla propria azienda; - per la vendita di prodotti non propri (nei limiti di quanto consentito dalla legge), rispettare il territorio dove ha sede l azienda (limitandosi a vendere prodotti provenienti da aziende agricole della propria provincia), la stagionalità ed il proprio comparto produttivo; - indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all unità di misura del prodotto (litro, chilo, etc.); - nel caso di vendita di prodotti agricoli non di propria produzione, l operatore dovrà indicare con appositi cartelli gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, la denominazione e la sede dell impresa produttrice; - definire il prezzo dei prodotti posti in vendita in modo tale da dare una concreta risposta al caroprezzi ed al calo dei consumi; - porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; - rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria previste per la vendita diretta; 4
5 - al termine dell orario di vendita è fatto obbligo di rimuovere eventuali rifiuti prodotti durante il mercato; - rispettare gli orari di inizio e termine del mercato. Gli Operatori dell'artigianato agroalimentari ammessi dovranno: - vendere esclusivamente prodotti provenienti dalla propria azienda; - indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all unità di misura del prodotto (litro, chilo, etc.); - definire il prezzo dei prodotti posti in vendita in modo tale da dare una concreta risposta al caroprezzi ed al calo dei consumi; - porre in vendita esclusivamente prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; - rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria previste; - al termine dell orario di vendita è fatto obbligo di rimuovere e smaltire, con oneri a carico degli Operatori ed a norma di legge, eventuali rifiuti prodotti durante il mercato; - rispettare gli orari di inizio e termine del mercato. Articolo 6 Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione L Associazione Produttori, in quanto soggetto di coordinamento e gestione del mercato ha l obbligo di: - garantire l organizzazione ed il funzionamento del mercato (occupazione il più possibile costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, controllo sui prodotti venduti, esposizione chiara dei prezzi, etc.), prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione; - porsi come soggetto referente nei confronti del Comune, dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza; - verificare il rispetto della regolarità contributiva dei venditori ai sensi della D.G.R. n del e s.m.i., limitatamente agli operatori artigiani; - esercitare attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori, con particolare riferimento a modifiche dell impresa o dell attività agricola che possano pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti; - collaborare con la Polizia Municipale nella verifica delle eventuali infrazioni alle norme e ai Regolamenti del Comune. Articolo 7 Norme generali di funzionamento del mercato Agli operatori è consentito l accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci un ora prima dell inizio del mercato fino ad un ora dopo la chiusura. Gli espositori devono essere dotati di propria attrezzatura. E vietato l uso di mezzi sonori. I venditori devono tenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l obbligo di differenziare i rifiuti prodotti durante l attività di vendita secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per la Raccolta dei Rifiuti. Al fine di consentire il migliore funzionamento del mercato l' ammissione all' esercizio della vendita diretta è subordinato al pagamento della TOSAP, oltre che ai pagamenti relativi ai consumi di energia elettrica e di ogni altro servizio posto in essere. 5
6 Articolo 8 Attività di controllo sui singoli operatori Gli imprenditori agricoli e artigiani ammessi allo svolgimento del mercato sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare, oltre a quelle previste in materia da leggi e regolamenti. L attività di vendita svolta nel presente mercato è soggetta al controllo da parte del Comune. La Polizia Municipale accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle disposizione di cui al Decreto M.I.P.A.A.F. del 20 novembre 2007 e del presente Disciplinare. L inosservanza delle presenti norme viene sanzionata ai sensi dell art. 9 del presente Disciplinare. Sarà obbligo del gestore escludere dalla partecipazione al mercato gli operatori che si trovino in una delle seguenti condizioni: - perdita dei requisiti previsti dalla legge; - mancanza o perdita dei requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa in materia; - accertata non regolarità contributiva ai sensi della D.G.R. n del e s.m.i. (per gli operatori artigiani). - Operatori in possesso di autorizzazione di Tipo B Articolo 9 Sanzioni L inosservanza degli obblighi e divieti previsti dal presente disciplinare saranno sanzionati ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs. 114/1998 e L.R. 28/1999 o nel Regolamento di Polizia Urbana. Articolo 10 Attività correlate alla vendita All interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale locale. Articolo 11 Norme transitorie e finali Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, al D.Lgs. 18/05/2001 n 228 e alle altre leggi vigenti in materia. 6
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