Statuto associazione di volontariato

Documenti analoghi
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO dell associazione di volontariato PUGLIA LAB

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICO LIBRO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. Associazione di Promozione Sociale AmicinBici-bik&motion

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

67$7872'(// $662&,$=,21(³$5&2%$/(12

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

VICENZA TUTOR ONLUS. Statuto

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO UNICO VOMERO

STATUTO. Art. 1. Art. 2

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Genitorinsieme

Art.1. Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l'organizzazione di volontariato denominata:

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE GENITORI ADOTTIVI E PREADOTTIVI DI TRENTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

STATUTO ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Art.1 (Costituzione, denominazione e sede)

STATUTO. Associazione Protezione Civile Valsamoggia Savigno

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

Amici del Cammino di Santiago

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SEMI FORESTI. Articolo1 Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

E.I.P.A. ONLUS S T A T U T O

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

Atto costitutivo e Statuto. Comitato Cittadino Genitori SCUOLE SICURE

CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO ONLUS Mestre Venezia STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO VARIATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL (articolo variato: 15 ) Statuto dell Associazione di Volontariato. Il dono.

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO. Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio Artigiani - Professionisti ART. 1

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO denominata. È costituita l Associazione di volontariato denominata..

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE REGIONE SICILIA ONLUS

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE DONNE

Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO. Art. 1 - Denominazione e sede

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOS ORTOPEDIA STATUTO

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

Statuto Associazione Friesian Horse. Art. 1 Denominazione e sede

STATUTO. Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

STATUTO ASSOCIAZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE TORINO DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA

Statuto di associazione di volontariato ADAS INTERCRAL PARMA STATUTO ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. ART. 1 Denominazione

DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI FIESOLE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PARCO SEGANTINI ONLUS ART. 1 COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

Protezione Civile Coordinamento Provinciale di Torino STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) S.A.R.A. PROJECT AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Costituzione di comitato tecnico

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

STATUTO Pro Polis Falconara ONLUS. Art. 1 Denominazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI

ASSOCIAZIONE Il Poggeschi per il carcere

Associazione 'Amici dell Istituto Nazionale per la Grafica' Statuto

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE. E' costituita un'associazione denominata "I FALKI" V.C.P.C. -

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PICCOLE MANI. Costituzione - Denominazione - Sede

STATUTO. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A.D.A. (Associazione per i diritti degli anziani)

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

STATUTO dell Associazione di Volontariato

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE EPILESSIA EMILIA ROMAGNA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Transcript:

Statuto associazione di volontariato ALLEGATO A ART.1: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita, ai sensi della legge n. 266/91, l associazione di volontariato denominata Il Sogno di Tsige, con sede in Ivrea. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta L associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all art.2. La durata dell'associazione è illimitata. ART.2: SCOPO E OGGETTO SOCIALE L'associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi con riferimento agli ambiti indicati nella legge regionale n 38 del 29/8/1994, in particolare: a) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti b) Socio Assistenziale c) Tutela e valorizzazione dell ambiente d) Promozione della cultura ed educazione permanente Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone: - essere punto di riferimento per le comunità etiopi residenti in Italia, creare collegamenti con le famiglie che hanno adottati bambini etiopi, aiutarli nel processo di integrazione anche con corsi di lingua e cultura italiana, collaborazione con le organizzazioni sindacali che portano avanti il progetto Se non sai non sei, supporto psicologico ove si rendesse necessario. - coinvolgimento Case di Riposo del Canavese con organizzazione di eventi che coinvolgono gli ospiti, gemellaggio fra la Casa di riposo di Adwa e le Case di Riposo del Canavese - di promuovere opere di sensibilizzazione ai problemi dell Etiopia, organizzare eventi e manifestazioni atti a favorire una maggiore conoscenza e partecipazione alla situazione etiope - di promuovere la ricerca di fondi per il sostentamento e la realizzazione della seconda fase del progetto Una casa per anziani in Adwa Etiopia. - di favorire ai bambini la frequentazione in scuole etiopi, con l obiettivo del mantenimento della propria cultura - di promuovere attività di cooperazione con Istituti e Università di Agraria al fine di impiantare un attività agricola e dare l opportunità alla popolazione etiope di essere autonomi - aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni o enti che svolgano attività analoghe Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti. L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ogni forma di rapporto

economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall associazione le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall assemblea dei soci. L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro il limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. ART.3: RISORSE ECONOMICHE L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: 1) quote associative e contributi degli aderenti 2) contributi di privati 3) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e di Organismi internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 4) donazioni e lasciti testamentari; 5) entrate patrimoniali, 6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. 7) contributi di organismi internazionali; 8) rimborsi derivanti da convenzioni; 9) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, approvate dall Assemblea dei soci su proposta del dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall assemblea che ne determina l ammontare. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. ART.4: BILANCIO O RENDICONTO L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. dell anno successivo. Essi devono essere depositati presso la sede dell'associazione quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato. ART.5: I SOCI L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione. I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro le malattie e gli infortuni e connessi allo svolgimento dell attività stessa e nonché per la responsabilità civile a motivo di danni cagionati a terzi nell esercizio dell attività medesima. ART.6: CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di domanda scritta e motivata da parte degli interessati e con la quale si impegna di rispettare presente lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 gg. dal ricevimento della relativa lettera. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 15 giorni prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l ipotesi di decadenza per morosità per la quale l esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. ART.7: DOVERI E DIRITTI DEI SOCI Tutti i soci sono obbligati: 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione; 3) a versare la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari di cui al precedente articolo; 4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. Tutti i soci hanno diritto: 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto; 3) ad accedere alle cariche associative; 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono Organi dell'associazione: 1) l'assemblea dei soci, 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell incarico ricoperto. ART.9: ASSEMBLEA L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare: 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di attività; 2) discute ed approva i programmi di attività 3) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri determinandone il numero; 4) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; 5) delibera l'esclusione dei soci; 6) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo 7) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti; 8) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari 9) approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate; 10) approva l ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell Associazione; 11) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall associazione stessa. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto anche con mezzi elettronici da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione che deve aver luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima. analogo avviso di convocazione può essere affisso all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea In difetto di convocazione

formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell assemblea straordinaria riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto devono ottenere il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario. ART.10: CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell Associazione, entro il massimo stabilito dall Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all Assemblea. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; 3) elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni; 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, 6) sottopone all Assemblea le proposte di esclusione dei soci; 7) sottopone all approvazione dell Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari; 8) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta.. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. ART.11: IL PRESIDENTE Il Presidente, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, ad altro membro del Consiglio più anziano di età Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile ART.12: SCIOGLIMENTO L Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operanti in identico o analogo settore. ART.13: RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.