Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

Documenti analoghi
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048570/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 6 agosto 2012 (07.08) (OR. en) 13082/12 DENLEG 76 AGRI 531 NOTA DI TRASMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 agosto 2016 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014311/03.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2017 (OR. en)

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 gennaio 2011 (19.01) (OR. it) 5421/11 DENLEG 4

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D38040/01.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 marzo 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 novembre 2015 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Jens NYMAND-CHRISTENSEN, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 20 novembre 2013

REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 dicembre 2014 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 novembre 2015 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D013132/03.

REGOLAMENTO (UE) N. 724/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 957/2010 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE

(Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 301/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2065 DELLA COMMISSIONE. del 17 novembre 2015

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti legislativi) DIRETTIVE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2006 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048142/02.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) N. 493/2012 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione europea n. L 305 del 22 novembre 2003). LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048144/02.

Regolamento (CE) N. 3259/94

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea Data: 9 gennaio 2014

10974/16 LA/gma-lmm DGC 1A

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 giugno 2016 (OR. en)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 1375/2013 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en)

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 novembre 2014 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 4 novembre 2009 (05.11) (OR. fr) 15375/09 AGRILEG 203 ENV 760 PROPOSTA

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 marzo 2015 (OR. en)

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 febbraio 2014 (OR. en) 6504/14 ENV 140. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 28 ottobre 2010 (29.10) (OR. en) 15676/10 ETS 8 MI 414

Transcript:

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 marzo 2010 (OR. fr) 7637/10 AGRILEG 28 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 15 marzo 2010 Destinatario: Segretariato Generale del Consiglio Oggetto: Progetto di REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02. All.: D008677/02 7637/10 fo DG B II

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2010) definitivo D008677/02 Progetto di REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE del / dell' che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (Testo rilevante ai fini del SEE)

Progetto di REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE del / dell' che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione 1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 767/2009 contempla prescrizioni generali in materia di sicurezza e di commercializzazione dei mangimi. In particolare esso contiene un elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati. (2) La direttiva 82/471/CEE e la decisione 85/382/CEE della Commissione, del 10 luglio 1985, che vieta l'impiego nell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani 2 proibiscono l'immissione sul mercato e l'uso nei mangimi di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani. Tale divieto è motivato dal fatto che taluni ceppi di lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani hanno carattere patogeno o possono, in determinate circostanze, indurre reazioni di ipersensibilità, comportando pertanto potenziali rischi per la salute umana e per quella degli animali. (3) In assenza di nuovi sviluppi tecnologici o di nuovi riscontri scientifici che confermino che l'uso di tali prodotti proteici ai fini dell'alimentazione animale è sicuro, l'immissione sul mercato e l'uso di tali prodotti devono continuare a essere vietati e il regolamento (CE) n. 767/2009 va pertanto modificato di conseguenza. 1 2 GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1. GU L 217 del 14.8.1985, pag. 27. 2

(4) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 85/382/CEE della Commissione. Onde poter gestire i rischi per la sicurezza dei mangimi, l'elenco dei materiali la cui immissione sul mercato ai fini dell'alimentazione animale è vietata, precedentemente contenuto nella decisione 2004/217/CE, ha dovuto essere incluso nel capo 1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009. (5) È necessario pertanto allineare a tale decisione i punti 5) e 6) del capo 1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009. (6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 767/2009. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il capo 1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 è così modificato: (1) i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti: "5) Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2 della direttiva 91/271/CEE 3, senza tenere conto dell'ulteriore trattamento di questi rifiuti e dell'origine delle acque reflue 4. 6) Rifiuti urbani solidi 5 come i rifiuti domestici." (2) è inserito il seguente punto 8): "8) Prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani." 3 4 5 GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Il termine "acque reflue" non si riferisce alle "acque di lavorazione", ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell'industria di produzione di alimenti e di mangimi; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata nei mangimi, a meno che si tratti di acque salubri e pulite, come specificato all'articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Nel caso delle industrie ittiche, le condutture possono essere alimentate anche con acqua marina pulita, come previsto all'articolo 2 della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca. Le acque di lavorazione non possono essere utilizzate nei mangimi a meno che non contengano materiali per alimenti o mangimi e siano tecnicamente prive di detergenti, disinfettanti o altre sostanze non autorizzate dalla legislazione sui mangimi. Il termine "rifiuti urbani solidi" non si riferisce ai rifiuti di ristorazione di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002. 3

Articolo 2 La decisione 85/382/CEE è abrogata. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dall'1 settembre 2010. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione José Manuel BARROSO Il presidente 4