REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97)

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Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30.03.1999. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97) ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ART. 3 RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO ART. 4 ANNULLAMENTO DELL ATTO AMMINISTRATIVO ART. 5 RINUNCIA ALL IMPOSIZIONE ART. 6 REVOCA DELL ATTO AMMINISTRATIVO ART. 7 CRITERI DI PRIORITA ART. 8 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME ART. 9 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI ART.10 CRITERI DI ECONOMICITA PER L INIZIO O L ABBANDONO DELL ATTIVITA CONTENZIOSA ART. 11 CRITERI DI ECONOMICITA PER LA DEFINIZIONE DELL ATTIVITA DI ACCERTAMENTO ART. 12 DISCIPLINA TRANSITORIA ART. 13 NORMATIVA DI RINVIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97) ART. 1 Ambito di applicazione del presente Regolamento 1.- Nel presente regolamento sono disciplinati i principi generali dell istituto dell autotutela ai sensi del D.M. n. 37 del 11/02/97, relativamente ai seguenti tributi locali: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell ambiente; Tassa occupazione suolo pubblico; Imposta comunale per l esercizio di imprese, arti e professioni; Imposta comunale sugli immobili. ART. 2 Esercizio del potere di autotutela 1. Il Comune può procedere, ai sensi del presente regolamento, in tutto o in parte, all annullamento, alla rinuncia all imposizione, alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente. 2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all annullamento o alla rinuncia all imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente. ART. 3 Richieste di annullamento o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento 1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all imposizione presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all ufficio del comune che ha emesso l atto di cui si chiede l annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento. 2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata. 3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l ufficio che ha ricevuto l istanza provvederà a trasmetterla all ufficio competente.

ART. 4 Annullamento dell atto amministrativo 1. L atto amministrativo può essere annullato quanto il responsabile del procedimento, individua uno dei seguenti vizi di legittimità: Un errore di persona; Un evidente errore logico o di calcolo; Un errore sul presupposto dell imposta o della tassa; Una doppia imposizione; La mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti; La mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; La sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; L errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo. ART. 5 Rinuncia all imposizione 1. Il Comune può rinunciare all imposizione qualora, durante l attività di accertamento, venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell articolo 3 del presente regolamento. 2. Se durante l esplicazione dell attività di accertamento l ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell inizio di un attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all imposizione. ART. 6 Revoca dell atto amministrativo 1. Se l atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all art. 3 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del tributo può revocarlo per motivi di opportunità, quanto: I costi amministrativi connessi all accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie sono inferiori a L. 50.000 dell importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori; Se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell ente.

ART. 7 Criteri di priorità 1. Nell esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso. ART. 8 Conclusione del procedimento di riesame 1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l emissione dell atto di annullamento o di revoca. 2. La rinuncia all imposizione deve essere esplicitata in apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. 3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati. ART. 9 Adempimenti degli uffici 1. Dell eventuale annullamento, rinuncia all imposizione revoca è data comunicazione al contribuente, all organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all ufficio che ha emanato l atto. ART. 10 Criteri di economicità per l inizio o l abbandono dell attività contenziosa 1. Il Comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie superino: a) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: l importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 50%; b) tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche: l importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 50%; c) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: l importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 70%; d) imposta comunale per l esercizio di imprese e di arti e professioni: l importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 90%; e) imposta comunale sugli immobili: l importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 100%;

2. Il Comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa. 3. In ogni caso non si attiva l attività contenziosa e si abbandonano le liti già iniziate quando l ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a L. 100.000.=. ART. 11 Criteri di economicità per la definizione dell attività di accertamento 1. L avviso di liquidazione e/o accertamento non viene emesso qualora l ammontare del tributo dovuto sia inferiore a L. 20.000.=; in questo caso il funzionario responsabile del tributo deve comunicare al contribuente l irregolarità riscontrata. ART. 12 Disciplina transitoria 1. Dal 1 gennaio 1999 tutti gli importi espressi in lire, di cui al presente regolamento, potranno essere indicati nel relativo controvalore in Euro. 2. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 1999. ART. 13 Normativa di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dal D.M. 37 del 11 febbraio 1997 e dalla legge 8 maggio 1998 n. 146.