Parte Prima Disposizioni preliminari. Parte Seconda Reclutamento ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4. (Allegato al D.R. n. 691 del 2.06.

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Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori, nonchè per i trasferimenti e la mobilità interna (Allegato al D.R. n. 691 del 2.06.1999) Parte Prima Disposizioni preliminari ART. 1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di reclutamento dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, nonchè i trasferimenti e la mobilità interna da parte dell'università degli Studi "G. d'annunzio" di Chieti. ART. 2 Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, associato e ricercatore il Rettore indice, con proprio decreto atte stante la relativa copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedure di valutazione comparativa, distinte per settori scientificodisciplinari, previa deliberazione degli Organi Accademici, nell' ambito delle rispettive competenze. I relativi bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono adeguatamente pubblicizzati, anche per via telematica. Ciascun Consiglio di Facoltà può: a) richiedere l'avvio del procedimento volto all'indizione d'una procedura di valutazione comparativa, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente Regolamento; b) proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, secondo le modalità indicate nella parte terza del presente Regolamento; c) decidere di coprire il posto disponibile mediante trasferimento da altre Università, secondo le modalità indicate nella parte quarta del presente Regolamento; d) decidere di coprire il posto disponibile mediante mobilità nella stessa sede universitaria, secondo le modalità indicate nella parte quinta del presente Regolamento; e) decidere sull'eventuale obbligo di residenza dei vincitori presso la sede dell'università. ART. 3 1. Il Senato Accademico, sentiti gli Organi Accademici nell'ambito delle rispettive competenze, determina, anche sulla base delle indicazioni del CUN le affinità tra i settori scientifico-disciplinari. 2. Sino a quando il Senato Accademico non abbia individuato le affinità ai sensi del precedente comma, i Consigli di Facoltà, sentito il Dipartimento di riferimento, decidono in merito alle affinità tra i settori scientifico-disciplinari, nelle ipotesi di cui ai successivi art. 4 comma 2, 17 comma 6 e 19 comma 6 del presente Regolamento. Parte Seconda Reclutamento ART. 4 1. La procedura di valutazione comparativa, indetta con provvedimento del Rettore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica -41\ Serie speciale- Concorsi ed Esami, è disposta su richiesta del competente Consiglio di Facoltà, sentito il Dipartimento di riferimento, in presenza dei presupposti di cui al presente articolo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla Legge finanziaria vigente al momento della richiesta della valutazione comparativa. Contestualmente, il Consiglio di Facoltà dovrà indicare: - il settore scientifico-disciplinare per il quale la procedura di valutazione comparativa è richiesta; - la tipologia d'impegno scientifico e didattico richiesta;

- la tipologia dell'impegno clinico previsto, per i settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; - il luogo ove la Commissione svolgerà i lavori; - il membro designato della Commissione Giudicatrice (che per i concorsi di I fascia dovrà comunque essere un professore ordinario; - i principi specifici, oltre a quelli indicati nel successivo arto 8, che la Commissione giudicatrice dovrà seguire, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati. Potrà, inoltre indicare il numero massimo dei lavori scientifici che i candidati al concorso dovranno presentare. 2. Il membro designato dal Consiglio di Facoltà deve appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale la procedura di valutazione comparativa è richiesta, ovvero ad un settore giudicato affine, secondo quanto previsto nell'art. 3 del presente Regolamento. ART. 5 Il Consiglio di Facoltà che chieda l'indizione d'una procedura di valutazione comparativa potrà contestualmente trasmettere la richiesta anche alle altre Facoltà dell'àteneo aventi nel loro organico posti appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare per il quale la procedura di valutazione è richiesta. Le Facoltà interessate, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ove intendano coprire mediante valutazione comparativa un posto resosi disponibile nel proprio organico, nello stesso settore scientifico-disciplinare e nello stesso ruolo per il quale la prima Facoltà ha fatto richiesta, potranno deliberare di aggregarsi, per coordinare le procedure concorsuali. In tal caso, il bando dovrà evidenziare quanti posti siano disponibili per ciascuna Facoltà. ART. 6 Le Commissioni giudicatrici sono composte: a) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario, se la Facoltà che ha richiesto il bando ha designato un professore associato confermato, ovvero da un professore associato confermato, se la medesima Facoltà ha designato un professore ordinario, nonchè da un ricercatore confermato; b) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati confermati, oltre al membro designato dalla Facoltà, che potrà essere un professore ordinario o un professore associato confermato; c) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari eletti, oltre al professore ordinario designato dalla Facoltà. ART. 7 Le modalità di costituzione delle Commissioni Giudicatrici sono quelle riportate nell'art. 3 del D.P.R. n. 390 del 19 ottobre 1998. ART. 8 Il bando di concorso indica: a) la Facoltà che ha richiesto la valutazione comparativa, il settore scientifico-disciplinare per il quale essa è disposta, il numero dei posti messi a concorso, la sede dei lavori della commissione; b) i termini e le modalità di presentazione delle domande; c) i requisiti per l'ammissione alla procedura di valutazione; d) la tipologia d'impegno didattico, scientifico e clinico richiesta; e) l' obbligo di residenza dei vincitori presso la sede dell'università quando richiesto dalla Facoltà; f) t) l'eventuale numero massimo dei lavori scientifici di cui ciascun candidato potrà chiedere la valutazione; g) i criteri generali che la Commissione giudicatrice dovrà seguire nella valutazione dei titoli presentati dai candidati; h) le prove previste in base al ruolo per il quale il posto è bandito; i) l'eventuale possibilità che il candidato scelga la disciplina sulla quale intende svolgere la prova didattica, nel caso in cui essa sia prevista; j) l) l'obbligo per il candidato di inviare presso gli Uffici Amministrativi dell' Ateneo domande, titoli didattici, curriculum, elenco generale dei lavori scientifici editi ed eventuale elenco di quelli prescelti ai fini della

valutazione comparativa, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale; k) m) l'obbligo per ciascun candidato di inviare ai membri della Commissione copia in carta semplice, ovvero in formato floppy disk ove la normativa in tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione. la copia in carta semplice dei lavori scientifici inviati ai Commissari deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale l'autore attesti la conformità all'originale di quanto presentato, nonchè la data ed il luogo di pubblicazione dei lavori; per i lavori stampati in Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della Repubblica (art. 1 D.l. luogotenenziale n. 660 del 31.08.45); l) n) le modalità di presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro. ART. 9 1. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori entro sei mesi dalla, data di ricevimento della comunicazione Rettorale, con la quale il membro designato dalla Facoltà è autorizzato a convocare la Commissione per la prima riunione. 2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi, segnalati dal Presidente della Commissione entro trenta giorni dalla scadenza dell'ordinario termine semestrale. 3. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato, ovvero entro i sei mesi dalla data di prima convocazione della Commissione ove non sia richiesta alcuna proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 4. Nell'ipotesi di sostituzione d'ufficio. o di motivata rinuncia presentata dai componenti la Commissione, di decesso o d'indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute: - i componenti eletti sono sostituiti dal docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti e che, successivamente, non sia stato designato o eletto a far parte d'altre commissioni giudicatrici; a parità di voti, prevale l'anzianità di servizio nello specifico ruolo; a parità d'anzianità di servizio, prevale l'anzianità anagrafica. - il componente designato è sostituito con deliberazione del Consiglio di Facoltà che ha richiesto il posto. 5. Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, oltre ai principi specifici individuati nel bando di concorso, prenderanno in considerazione i seguenti criteri: a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica; c) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare. d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; 6. Per i fini di cui al precedente comma 5 si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. 7. Costituiscono - in ogni caso - titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) l'attività didattica, anche di tipo integrativo, svolta in insegnamenti ufficiali, con riferimento al settore scientifico-disciplinare, documentata; b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) l'attività clinica documentata, anche di tipo integrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; e) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e d'iniziative in campo didattico e scientifico, svolte in ambito nazionale ed internazionale; f) ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato; g) soprattutto nelle valutazioni comparative relative a posti di ricercatore i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, la fruizione d' assegni o contratti di ricerca; 8. Al termine delle valutazioni dei titoli e dei lavori scientifici, la procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove: a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica ed una prova per la copertura dei posti di ricercatore; b) una prova didattica e la discussione sui titoli scientifici presentati, per la copertura di posti di professore associato.

9. Nelle procedure a posti di professore ordinario, i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva. ART. 10 1. Gli atti della procedura di valutazione comparativa, costituiti da una copia dei verbali delle singole riunioni, contenenti in allegato i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e dalla duplice copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti saranno consegnati, a cura di un membro della Commissione, agli uffici amministrativi dell'università che ha bandito la procedura di valutazione comparativa. 2. Il Rettore, entro venti giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e ne dà comunicazione agli interessati mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica- 41\ Serie Speciale -Concorsi ed Esami. Con successivo decreto nomina i vincitori delle valutazioni comparative a posti di Ricercatore e trasmette gli atti delle valutazioni comparative a posti di Professore Ordinario ed Associato al Consiglio di Facoltà che ha richiesto il bando. 3. I decreti Rettorali di cui al comma precedente saranno, altresì, comunicati ai candidati risultati vincitori delle procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore ed ai candidati giudicati idonei nelle procedure di valutazione comparativa a posti di professore di ruolo. 4. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro venti giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione; la Commissione dovrà provvedere alla regolarizzazione, entro venti giorni dalla data del rinvio. 5. La Relazione finale delle Commissioni giudicatrici, con annessi i giudizi individuali e collegiali sui candidati, sarà trasmessa, a norma dell' art. 5 comma 1 del DPR 390/98, al Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, affinchè ne curi la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero. 6. La Relazione finale delle Commissioni Giudicatrici con annessi i giudizi individuali e collegi ali sui candidati sarà, altresì, pubblicata sul Bollettino Ufficiale d' Ateneo. ART. 11 1. Nelle procedure per la copertura di posti di ruolo di professore ordinario ed associato, il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione, con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, può proporre la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero può decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata, specificando i motivi di difformità, in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto disposto dalla Commissione Giudicatrice. 2. Il Consiglio di Facoltà, qualora decida di non procedere alla nomina ed abbia motivato questa scelta ai sensi del precedente comma 1, decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico scientifiche, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero procedere ai sensi del successivo art. 15. 3. Il Consiglio di Facoltà, qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare, ai sensi del precedente comma 1, in ordine alla copertura o meno del posto bandito, non potrà chiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa, ne avvalersi della procedura prevista nell'art. 15 del presente Regolamento, prima che siano decorsi due anni dalla data dell'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla Facoltà per coprire il posto. ART. 12 La nomina è disposta con Decreto Rettorale. ART. 13 L'Università avrà cura di comunicare al MURST i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonchè i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo.

Parte Terza Nomina di candidati idonei in selezioni effettuati da altri atenei ART. 14 Il Consiglio di Facoltà, in presenza dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente Regolamento, previo parere dei Dipartimenti di riferimento per lo specifico settore scientifico-disciplinare per il quale il posto è bandito, può proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso la stessa ovvero altre sedi universitarie, per il medesimo settore scientifico-disciplinare.la chiamata diretta sarà possibile se, dalla data d'emanazione del Decreto Rettorale che sancisce il termine della procedura comparativa nella quale il candidato prescelto è risultato idoneo, non siano decorsi più di tre anni, sempre che il candidato prescelto non sia stato chiamato dall'ateneo che ha bandito la procedura di valutazione comparativa entro i sessanta giorni successivi alla data d'accertamento della regolarità degli atti o da altri Atenei ovvero, se chiamato, non abbia rinunciato alla nomina. ART. 15 La nomina è disposta con Decreto Rettorale. Parte Quarta Trasferimenti ART. 16 1. Il Consiglio di Facoltà, in presenza dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente regolamento può, altresì, decidere di coprire il posto disponibile mediante trasferimento. 2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di trasferimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica -serie ordinaria- i Professori di ruolo ed i Ricercatori, che abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici, possono presentare istanza direttamente al Preside della Facoltà interessata. L 'istanza, tuttavia, può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza. 3. Il Consiglio di Facoltà, sentito il parere del Dipartimento di riferimento per lo specifico settore scientificodisciplinare, eventualmente previa nomina di una commissione interna, entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando, individua il candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile. L'individuazione avverrà in base ai seguenti criteri: a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, e comunque con la tipologia dell'impegno didattico e scientifico e clinico (quest'ultima, per i soli settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza) prevista nel bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica; d) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare; e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione. 4. La proposta di chiamata, ovvero, la scelta di non procedere ad essa, dovranno essere ampiamente motivate, in particolare ove esse siano in contrasto con la valutazione del Dipartimento di cui sia stato acquisito il parere. 5. In assenza d'adeguata motivazione, il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, per una sola volta, un'integrazione della motivazione. 6. Il docente o ricercatore prescelti devono appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale il trasferimento è disposto ovvero ad un settore giudicato affine dal Senato Accademico, secondo quanto previsto nell'art. 3 del presente regolamento. In tale ultima fattispecie il Consiglio di Facoltà dovrà richiedere ed accertare il possesso, da parte del candidato, di adeguata qualificazione scientifica nel settore oggetto del bando. 7. Nel caso vi siano state più domande, la scelta del candidato idoneo è effettuata mediante una valutazione comparativa, compiuta nel rispetto dei criteri indicati nel precedente punto 3).

8. La chiamata è disposta con Decreto Rettorale. Tale provvedimento ha natura definitiva: esso potrà, pertanto, essere impugnato soltanto con ricorso giurisdizionale, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 9. L'esito della procedura di trasferimento sarà comunicato personalmente ai candidati e da quel momento inizieranno a decorrere i termini per eventuali impugnative. Parte Quinta Mobilità ART. 17 Il Consiglio di Facoltà, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2, può decidere, altresì, di coprire il posto disponibile mediante mobilità all'interno dell'ateneo. ART. 18 1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando interno di mobilità sul Bollettino Ufficiale dell ' Ateneo, i docenti di prima e seconda fascia e i ricercatori interessati alla mobilità possono presentare istanza direttamente al Preside della Facoltà richiedente. 2. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di mobilità, sentito il parere del Dipartimento di riferimento, il Consiglio di Facoltà, con l'eventuale ausilio di una Commissione interna, individua il candidato idoneo. In presenza di più domande la scelta sarà operata in base ai seguenti criteri: a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, e comunque con la tipologia dell'impegno didattico e scientifico e clinico (quest'ultima, per i soli settori disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza) prevista nel bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica; d) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare; e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione. 3. Nell'ipotesi in cui il candidato prescelto, nel momento in cui è chiamato a prendere servizio, non abbia trascorso tre anni accademici nella Facoltà di provenienza, la mobilità potrà essere consentita solo in presenza d'espressa autorizzazione da parte del Consiglio di Facoltà d'appartenenza del docente o del ricercatore. 4. La proposta di nomina, ovvero la scelta di non procedere alla nomina, dovranno, essere ampiamente motivate, in particolare ove esse siano in contrasto con il parere del Dipartimento. 5. In assenza d'adeguata motivazione, il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, per una sola volta, un'integrazione della motivazione. 6. il docente o il ricercatore prescelti devono appartenere allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale la mobilità è disposta, ovvero ad un settore giudicato affine dal Senato Accademico, secondo quanto previsto nell'art. 3 del presente Regolamento. In tale ultima fattispecie il Consiglio di Facoltà dovrà richiedere ed accertare il possesso, da parte del candidato, di adeguata qualificazione scientifica nel settore oggetto del bando. ART. 19 1. Nell'ipotesi in cui vi sia accordo di due Facoltà per la mobilità di un docente all'interno dello stesso settore scientifico-disciplinare ed il connesso passaggio del budget e del posto da una Facoltà all'altra, la mobilita può avvenire con il consenso del titolare. 2. Nel caso in cui la mobilità ora indicata avvenga con spostamento di sede, è necessario il nulla osta del Senato Accademico. ART. 20 1. La Facoltà dislocata su più sedi può prevedere il passaggio di docenti o ricercatori da una sede all'altra, per motivate esigenze didattico-scientifiche. 2. La mobilità avviene previo nulla osta del Senato Accademico, sentiti gli Organi di Coordinamento delle sedi decentrate.

ART. 21 La nomina è disposta con Decreto Rettorale. Tale provvedimento ha natura definitiva: esso potrà, pertanto, essere impugnato soltanto con ricorso giurisdizionale, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. ART. 22 L 'esito della procedura di mobilità sarà comunicato personalmente ai candidati e da quel momento inizieranno a decorrere i termini per eventuali impugnative. Parte Sesta Disposizioni finali ART. 23 L'Università degli Studi di Chieti provvede alla liquidazione dei compensi dei membri delle Commissioni giudicatrici nominate ai sensi del presente Regolamento, in base alle vigenti all'interno dell'università stessa al momento dell'indizione della procedura di valutazione comparativa. ART. 24 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'ateneo. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia d'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e al D.P.R. n. 390 del 19 ottobre 1998.