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Transcript:

Contratto di cessione d'azienda Tra..., cod. fisc./part. Iva..., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato CEDENTE, da una parte, e..., cod. fisc./part. Iva..., ched'ora innanzi per brevità sarà denominato CESSIONARIO, dall'altra parte, con il presente contratto, stabilito in tutte le sue clausole con la reciproca collaborazione, si è convenuto quanto segue. Premesse Art. 1. Oggetto del contratto Il CEDENTE, ai sensi degli artt. 2557-2560 cod. civ., vende al CESSIONARIO la propria azienda, costituita da un complesso di beni organizzati per l'esercizio di impresa commerciale nel settore del..., ubicata in... Art. 2. Bilancio Allo scopo di indicare gli elementi attivi e passivi dell'azienda ceduta si riporta uno stato patrimoniale redatto dal CEDENTE in conformità alle risultanze delle scritture contabili e noto al CESSIONARIO. ATTIVITÀ Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali Fondi ammort. e svalutaz... saldo II. Immobilizzaz. materiali Fondi ammort. e svalutaz.... saldo III. Immobilizzaz. finanziarie... totale immobilizzazioni... Attivo circolante I. Rimanenze... II. Crediti... III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzaz.... IV. Disponibilità liquide... totale attivo circolante... totale attività PASSIVITÀ

Fondi per rischi e oneri... Trattam. fine rapp. lavoro subordinato... Debiti pagab. oltre l'eserc. successivo... pagab. entro l'eserc. successivo... totale passività CONTI D'ORDINE Garanzie person. prestate... Garanzie reali prestate... Crediti ceduti pro solvendo... Beni in leasing... Impegni per contratti a term. in valuta... Altri conti d'ordine... totale conti d'ordine Si precisa che non sono compresi tra le attività e le passività, in quanto non fanno parte del complesso dei beni oggetto del contratto, i seguenti beni:... Art. 3. Prezzo di cessione Il prezzo complessivo della cessione è di euro... (diconsi...). Art. 4. Il prezzo di cessione è stato determinato attribuendo agli elementi attivi e passivi di cui al precedente art. 2 i seguenti valori convenzionali. ATTIVITÀ Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali e avviam.... II. Immobilizzaz. materiali... III. Immobilizzaz. finanziarie... totale immobilizzazioni... Attivo circolante I. Rimanenze... II. Crediti... III. Attività finanziarie non costituenti immobilizz.... IV. Disponibilità liquide... totale attivo circolante...

totale attività PASSIVITÀ... Fondi per rischi e oneri... Trattam. fine rapp. lavoro subordinato... Debiti pagab. oltre l'eserc. successivo... pagab. entro l'eserc. successivo... totale passività Valore netto... a pareggio Art. 5. Obbligazioni e garanzie del CEDENTE Hanno concorso alla determinazione del valore netto di cui all'articolo precedente, e quindi del prezzo di cessione, le seguenti obbligazioni di garanzia assunte dal CEDENTE: a) piena proprietà, libertà e disponibilità dei beni aziendali oggetto del contratto e loro immunità da pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti, salvo quanto appresso specificato:...; b) correttezza formale e sostanziale, civile e tributaria, delle scritture contabili; c) esistenza di un contratto di locazione dell'immobile con scadenza... al canone attuale di euro... (diconsi...) più le spese; d) pagamento di tutti i debiti tributari, previdenziali, verso dipendenti, liberi professionisti, istituti di credito, finanziatori, fornitori, assicuratori e..., non indicati nello stato patrimoniale di cui al precedente art. 2 che dovessero sorgere entro... mesi dalla data di cui al successivo art. 9, ma di competenza a essa anteriore; e) prestazione gratuita della propria opera (nei limiti strettamente necessari) per il trasferimento di autoveicoli, licenze, brevetti, marchi e contratti; f)......... Art. 6. Termini e garanzie di pagamento Il prezzo di cessione è regolato come segue: prima della firma del contratto euro... totale euro...

Sul prezzo dilazionato si applicano gli interessi legali e la svalutazione monetaria.... Art. 7. A garanzia della puntualità ed esattezza dei pagamenti... Art. 8. Altre clausole L'immissione nel possesso dell'azienda ceduta e la consegna degli atti e delle scritture inerenti all'azienda stessa è avvenuta/deve avvenire il... Art. 9. Gli effetti economici del contratto iniziano dal... e da tale data sono a favore del CESSIONARIO i redditi e i benefici e a suo carico le perdite, gli oneri e le imposte relative. Conseguentemente i crediti e i debiti relativi all'azienda ceduta, sorti in dipendenza di fatti o atti verificatisi anteriormente alla data del presente contratto, ancorché manifestatisi posteriormente alla data medesima, sono di pertinenza del CEDENTE. Art. 10. Il CESSIONARIO decade dal beneficio del pagamento dilazionato ove proceda alla vendita dell'azienda prima che l'intero corrispettivo pattuito sia pagato. Art. 11.... Art. 12. L'imposta proporzionale di registro relativa alla presente scrittura è a carico del CESSIONARIO. Le Parti, ciascuna per proprio conto, provvederanno a presentare denuncia del presente contratto all'agenzia delle entrate. Art. 13. Clausola compromissoria Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, adempimento o risoluzione del presente contratto sarà decisa da un collegio di tre arbitri irrituali iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, nominati due da ciascuna delle Parti e il terzo dai loro arbitri e, in caso di disaccordo, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di...; nel caso in cui una delle Parti non procedesse sollecitamente a nominare il proprio arbitro, l'altra potrà chiederne la nomina al presidente dell'ordine suindicato. La determinazione del collegio arbitrale - che verrà emessa entro 90 giorni dall'insediamento, salvi giustificati motivi di dilazione - può essere assunta anche con ricorso all'equità ed è espressione delegata della volontà negoziale delle Parti contraenti di transigere in amichevole componimento con conseguente impegno di darvi attuazione. Il compenso del collegio arbitrale è determinato dagli arbitri in base alle tariffe professionali vigenti e costituisce obbligazione solidale del Cedente e del Cessionario, che la ripartiranno fra di loro in parti uguali. Per integrale accettazione...,... Il CEDENTE Il CESSIONARIO......

Le firme devono essere autenticate da notaio che provvederà alla registrazione dell'atto e alla sua iscrizione nel registro delle imprese, entro 30 giorni (art. 6, legge 12 agosto 1993, n. 310).