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Allegato A alla determinazione 09 aprile 2010, n. 2/10 Procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale gas di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10 Di seguito sono riportate le verifiche che le imprese distributrici e le imprese di vendita di gas naturale sono tenute ad effettuare sulle Richieste Di Agevolazione (di seguito: RDA) ai fini dell ammissione/non ammissione al bonus sociale gas, nonché l elenco delle motivazioni di rigetto delle RDA da utilizzare per comunicare a SGAte i dettagli relativi alla non validazione di una RDA. A tal proposito si ricorda che, ai sensi del comma 11.6 della deliberazione ARG/gas 88/09, l impresa distributrice è tenuta a comunicare a SGAte l esito delle proprie verifiche entro il primo girono del secondo mese successivo alla messa a disposizione della RDA in SGAte e la cessazione di una compensazione entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della variazione contrattuale che determina la decadenza del diritto al bonus. Procedure di verifica relative alle RDA per forniture individuali Secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della deliberazione ARG/gas 88/09, gli elementi da verificare nel caso di RDA relative a forniture individuali sono i seguenti: esistenza del PDR; alimentazione della fornitura a gas naturale; classe del misuratore ( G6); categoria d uso (AC, RISC); tipologia del PDR (appartenenza alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG); CF e nominativo del richiedente il bonus. Di seguito viene descritta la sequenza con la quale l impresa distributrice deve effettuare le verifiche (tavola 1). L istante temporale rispetto al quale devono essere effettuate le verifiche dei requisiti di ammissibilità differisce a seconda che il soggetto richiedente il bonus abbia presentato l istanza con un modulo per fornitura attiva oppure con il modulo per fornitura cessata. Istanza per fornitura attiva Presentando istanza di agevolazione con un modulo per fornitura attiva, il soggetto richiedente il bonus dichiara che la fornitura di gas per la quale richiede l agevolazione è attiva ed a lui personalmente intestata al momento della presentazione dell istanza. A regime (vale a dire per le istanze presentate successivamente al 30 aprile 2010) il richiedente dovrà possedere i requisiti di ammissibilità alla data in cui l impresa distributrice effettua la verifica. In caso contrario il richiedente non maturerà il diritto all agevolazione e l impresa distributrice rigetterà la RDA. 1

Per le istanze presentate invece entro il 30 aprile 2010 il richiedente, per ottenere l agevolazione, dovrà possedere i requisiti di ammissibilità alla data di presentazione dell istanza. Qualora fosse intervenuta qualche variazione contrattuale tra tale data e la data di verifica dell impresa distributrice, il richiedente non matura il diritto all agevolazione ordinaria (per i 12 mesi successivi) ma conserva il diritto al bonus retroattivo per l anno 2009. Tavola 1 - Verifiche a carico delel imprese distributrici nel caso di domande di bonus per fornitura individuale Distributore Esistenza PDR nel comune residenza Esito entro 1 g del 2 mese successivo dalla data di disponibilità domanda Fornitura gas naturale Classe misuratore DOMANDA RESPINTA CF/nomin.* Tipologia PDR* Categoria d'uso Esito entro 1 g del 2 mese successivo dalla data di disponibilità domanda DOMANDA ACCOLTA * Modalità di verifica su CF/nominat. e su tipologia PDR dettagliate in appositi paragrafi L impresa distributrice deve verificare che il PDR sia presente nella propria banca dati ed ubicato nel Comune di residenza del soggetto richiedente il bonus. Se l impresa riconosce il PDR procede a verificare, nell ordine, che la fornitura sia a gas naturale e che il misuratore sia di classe non superiore a G6. Queste prime verifiche sono da effettuare in maniera sequenziale: se una verifica da esito negativo, il distributore non prosegue le verifiche e rigetta la RDA comunicando a SGAte la causale del rigetto (codici 001, 002, 003, 004 e 012 di tavola 5). La verifiche relative a CF/nominativo, tipologia PDR e categoria d uso devono essere effettuate in parallelo: l esito negativo di una delle tre verifiche non comporta la sospensione della procedura; l impresa distributrice completerà tutte e tre le verifiche e, nel caso in cui una o più di una diano esito negativo, restituisce a SGAte causali di rigetto multiple (codici 005, 006, 007, 008, 009, 010 e 011 di tavola 5). 2

Istanza per fornitura cessata Presentando istanza di agevolazione con un modulo per fornitura cessata (modulo D), il soggetto richiedente il bonus dichiara che la fornitura di gas per la quale richiede l agevolazione non è a lui personalmente intestata al momento della presentazione dell istanza, ma lo era in un periodo compreso tra l 1 gennaio 2009 e la data di presentazione dell istanza. Questa tipologia di domanda è consentita fino al 30 aprile 2010. In questo caso l impresa distributrice deve verificare che il codice PDR sia stato intestato al soggetto richiedente il bonus in almeno un giorno tra l 1 gennaio 2009 e la data di presentazione dell istanza. Gli elementi da verificare e la sequenza con la quale vengono verificati è la medesima descritta sopra. Procedure di verifica relative alle RDA per forniture centralizzate Secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 8 della deliberazione ARG/gas 88/09, gli elementi da verificare nel caso di RDA relative a forniture centralizzate sono i seguenti: esistenza del PDR; alimentazione della fornitura a gas naturale; categoria d uso (AC, RISC); CF e nominativo dell intestatario del contratto relativo all impianto condominiale. Di seguito viene descritta la sequenza con la quale l impresa di distribuzione deve effettuare le verifiche (tavola 2). Tavola 2 - Verifiche a carico delle imprese distributrici nel caso di domande di bonus per fornitura centralizzata Esito entro 1 g del 2 mese successivo dalla data di disponibilità domanda Distributore Esistenza PDR nel comune residenza fornitura gas naturale DOMANDA RESPINTA Categoria d'uso CF/part. IVA intestat* DOMANDA ACCOLTA Esito entro 1 g del 2 mese successivo dalla data di disponibilità domanda * Modalità di verifica su CF/partita IVA dell'intestatario della fornitura dettagliate in apposito paragrafo 3

Anche per questa tipologia di istanze di agevolazione l istante temporale rispetto al quale l impresa distributrice deve effettuare le verifiche dei requisiti di ammissibilità della RDA è differente a seconda che il soggetto richiedente il bonus abbia presentato l istanza con un modulo per fornitura attiva oppure con il modulo per fornitura cessata. Analogamente a quanto detto sopra la richiesta di agevolazione per forniture cessate è consentita non oltre il 30 aprile 2010. Istanza per fornitura attiva Presentando istanza di agevolazione con modulo per fornitura attiva, il soggetto richiedente il bonus dichiara che, al momento della presentazione dell istanza, sta utilizzando una fornitura centralizzata alimentata a gas naturale. A regime (vale a dire per le istanze presentate successivamente al 30 aprile 2010) il richiedente, per ottenere l agevolazione, dovrà possedere i requisiti di ammissibilità alla data in cui l impresa distributrice effettua le verifiche. In caso contrario il richiedente non maturerà il diritto all agevolazione e l impresa distributrice rigetterà la RDA. Per le istanze presentate entro il 30 aprile 2010, il richiedente, per ottenere l agevolazione, dovrà possedere i requisiti di ammissibilità alla data di presentazione dell istanza. Qualora fosse intervenuta qualche variazione contrattuale tra tale data e la data di verifica dell impresa distributrice, il richiedente non matura il diritto all agevolazione ordinaria (per i 12 mesi successivi) ma conserva il diritto al bonus retroattivo per l anno 2009. L impresa distributrice deve verificare che il PDR sia presente nella propria banca dati ed ubicato nel Comune di residenza del richiedente il bonus. Se l impresa riconosce il PDR procede a verificare che la fornitura sia a gas naturale. Queste prime verifiche sono da effettuare in maniera sequenziale: se una verifica da esito negativo, il distributore non prosegue le verifiche e rigetta la RDA comunicando a SGAte la causale del rigetto (codici 013, 014 e 015 di tavola 6). Le verifiche relative a CF/nominativo e categoria d uso devono essere effettuate in parallelo: l esito negativo di una delle due verifiche non comporta la sospensione della procedura; l impresa distributrice completerà entrambe le verifiche e, nel caso in cui entrambe diano esito negativo, restituisce a SGAte causali di rigetto multiple (codici 016, 017, 018, 019 e 020 di tavola 6). Istanza per fornitura cessata Presentando istanza di agevolazione con un modulo per fornitura cessata (modulo D), il soggetto richiedente il bonus dichiara che, al momento della presentazione dell istanza, non è un utilizzatore della fornitura di gas per la quale richiede l agevolazione, ma lo era in un periodo compreso tra l 1 gennaio 2009 e la data di presentazione dell istanza. Questa tipologia di istanza, non potrà più essere presentata dopo il 30 aprile 2010. Pur trattandosi di un istanza per fornitura cessata, il PDR in questo caso potrebbe risultare ancora attivo al momento della presentazione dell istanza medesima. Non c è inoltre necessariamente una correlazione tra il soggetto richiedente il bonus e l intestatario della fornitura centralizzata. L impresa distributrice verifica che i requisiti di ammissibilità siano stati rispettati in almeno un giorno compreso tra l 1 gennaio 2009 e la data di presentazione dell istanza. La verifica dell esistenza del PDR e l alimentazione a gas naturale sono verifiche da effettuare in maniera sequenziale, mentre i restanti requisiti (intestazione della fornitura e categoria d uso) sono da verificare in parallelo. Procedure di verifica relative alle RDA relative a forniture miste Con riferimento alle richieste di agevolazioni che riguardano sia una fornitura individuale che una centralizzata, l impresa distributrice dovrà verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti di 4

ammissibilità previsti per entrambe le tipologie di fornitura rispettando gli schemi proposti nelle tavole 1 e 2. Non è possibile l accoglimento parziale di una RDA. Le verifiche devono essere effettuate su entrambe le forniture (nel caso in cui, ad esempio, la verifica sulla fornitura individuale dia esito negativo e determini quindi il rigetto dell intera istanza, l impresa distributrice dovrà comunque effettuare anche i controlli dei requisiti di ammissibilità con riferimento alla fornitura centralizzata). Qualora l impresa distributrice riscontri più d una motivazione di rigetto, restituirà a SGAte diversi codici di (tavole 5 e 6) Verifiche relative alla tipologia del PDR Tali verifiche sono previste solamente nel caso di istanze di bonus riferite a forniture individuali. Per ammettere alla compensazione una fornitura individuale è previsto che tale fornitura appartenga alla tipologia punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG 1. Qualora il venditore non abbia comunicato tali informazioni 2 l impresa distributrice non effettua la verifica di questo requisito e procede con le altre verifiche previste dalla tavola 1, salvo successiva cessazione e recupero dell agevolazione nel caso si riveli erroneamente erogata. L impresa distributrice, entro il giorno 10 di ciascun mese comunica all Autorità, e per conoscenza al venditore, con riferimento al mese precedente, l elenco dei PDR soggetti a verifiche per ammissione al bonus, per i quali il venditore non ha comunicato la tipologia, specificando il nome del venditore inadempiente. L impresa distributrice adegua i propri sistemi informatici entro 15 giorni dal momento in cui riceve l informazione da parte del venditore e, entro il sedicesimo girono, è tenuta ad effettuare la verifica relativa alla tipologia di appartenenza con riferimento ai PDR eventualmente già ammessi al bonus. Con riferimento alle forniture centralizzate, la deliberazione ARG/gas 88/09 non prevede la verifica relativa alla tipologia del PDR. Ai sensi del comma 21.1, lettera b) della deliberazione ARG/gas 88/09, entro il 30 novembre di ciascun anno, ogni impresa distributrice comunica all Autorità, con riferimento ai bonus validati con decorrenza nell anno solare precedente, il numero di PDR interessati all agevolazione distinto per tipologia di appartenenza di cui al comma 2.3 del TIVG. Verifiche relative al codice fiscale ed al nominativo dell intestatario della fornitura Di seguito, nelle tavole 3 e 4, sono riportati gli schemi relativi al tipo di verifiche da effettuare a seconda delle informazioni che l impresa distributrice ha a disposizione nel proprio data base con riferimento al codice fiscale, alla partita IVA ad al nominativo dell intestatario della fornitura per la quale è richiesta l agevolazione. 1 TIVG è l Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e s.m.i. 2 Comunicazione prevista dall articolo 2 della deliberazione ARG/gas 64/09. 5

Tavola 3 - Verifiche su codice fiscale e nominativo nel caso di domande di bonus per fornitura individuale Informazioni a disposizione del distributore CODICE FISCALE NOME/ COGNOME Tipo di verifica ed esito Il distributore verifica solo il CF. Se CF coincide l'esito è un Se CF è difforme l'esito è un per difformità di CF (cod. 007) L'esito è per mancanza sia del CF che del nominativo dell'intestatario della fornitura (cod. 008) Il distributore verifica solo il CF. Se CF coincide l'esito è un Se CF difforme l'esito è un per difformità di CF (cod. 007) Il distributore acquisisce il CF comunicato da SGATE e valida la richiesta di bonus purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: le prime 6 lettere del codice fiscale proveniente da SGATE devono essere congruenti con il nominativo dell intestatario del punto di prelievo; la data di nascita codificata nel codice fiscale deve evidenziare la maggiore età del cliente alla data della stipula del contratto. Se i controlli sono soddisfatti l'esito è un, il distributore inserisce nel suo DB il CF proveniente da SGAte e ne dà immediata notizia al venditore. Se i controlli non sono soddisfatti l'esito è un per mancanza di CF e nominativo non riconducibile a CF di SGAte (cod. 009) Tavola 4 - Verifiche su codice fiscale/partita IVA e nominativo nel caso di domande di bonus per fornitura centralizzata Informazioni a disposizione del distributore CODICE FISCALE o PARTITA IVA Legenda: NOMINATIVO Il distributore verifica solo il CF o P.IVA. Se CF/P.IVA coincide, l'esito è un Se CF/P.IVA è difforme, l'esito è un per difformità di CF/P.IVA dell'intestatario della fornitura condominale (cod. 018) L'esito è per mancanza sia del CF/P.IVA che del nominativo dell'intestatario della fornitura condominiale (cod. 019) Il distributore verifica solo il CF o P.IVA. Se CF/P.IVA coincide, l'esito è un Se CF/P.IVA è difforme, l'esito è un per difformità di CF/P.IVA dell'intestatario della fornitura condominale (cod. 018) Il distributore controlla il nominativo dell'intestatario della fornitura e, se coincide, l'esito è un. Il distributore NON acquisisce il CF/P.IVA proveniente da SGAte. Se il nominativo non coincide l'esito della domanda è un per mancanza di CF/P.IVA e difformità di nominativo (cod. 020) informazione presente nel DB clienti dell'impresa distributrice informazione assente nel DB clienti dell'impresa distributrice Tipo di verifica ed esito 6

Motivazioni di rigetto delle domande di agevolazione Nelle tavole 5 e 6 sono riportate le motivazioni di rigetto delle RDA relative alle forniture individuali e alle forniture centralizzate ed i relativi codici da comunicare a SGAte. Per le RDA relative alle forniture miste, l impresa distributrice utilizza entrambe le tabelle di. Tavola 5 - Motivazioni di nel caso di domande di bonus per fornitura individuale CODICE TIPO VERIFICA DESCRIZIONE 1 COMUNE PDR Il PDR non è localizzato nel Comune di residenza 2 CODICE PDR PDR inesistente 3 GAS NATURALE La fornitura non risulta alimentata a gas naturale 4 MISURATORE Misuratore di classe superiore a G6 5 CF/NOMINATIVO 6 CF/NOMINATIVO Domanda per fornitura attiva. Fornitura cessata o non più intestata al soggetto richiedente Domanda per fornitura cessata. Fornitura ancora attiva ed intestata al soggetto richiedente 7 CF/NOMINATIVO CF non coincidente con il CF del contratto di fornitura 8 CF/NOMINATIVO 9 CF/NOMINATIVO Il distributore non dispone né del CF né del nominativo dell intestatario del PDR CF mancante e nominativo dell intestatario del PDR non compatibile con il CF dichiarato 10 TIPOLOGIA PDR Tipologia d uso diversa da domestico 11 CATEGORIA D USO Categoria d uso difforme dal dichiarato 12 CODICE DI CONTROLLO (marginale) PDR già agevolato. Tavola 6 - Motivazioni di nel caso di domande di bonus per fornitura centralizzata CODICE TIPO VERIFICA DESCRIZIONE 13 COMUNE PDR Il PDR non è localizzato nel Comune di residenza 14 CODICE PDR PDR inesistente 15 GAS NATURALE La fornitura non risulta alimentata a gas naturale 16 CATEGORIA D USO Categoria d uso difforme dal dichiarato 17 CF/P.IVA/NOMINATIVO 18 CF/P.IVA/NOMINATIVO 19 CF/P.IVA/NOMINATIVO Domanda per fornitura attiva. Fornitura cessata o non più intestata al soggetto dichiarato CF/P.IVA non coincidente con il CF/P.IVA del contratto di fornitura Il distributore non dispone né del CF/P.IVA né del nominativo dell intestatario del PDR 20 CF/P.IVA/NOMINATIVO CF/P.IVA mancante e nominativo difforme 7

Verifiche effettuate dalle imprese di vendita Ai sensi del comma 13.2 dell Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, qualora il venditore non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dalle imprese distributrici (codice PDR, tipologia PDR e codice fiscale del beneficiario) con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura: non procede al trasferimento del bonus al cliente finale; dà immediata informativa all impresa distributrice che dispone le procedure per il recupero della compensazione fatturata; comunica al cliente domestico la non ammissione al bonus. Anche il venditore comunica ai distributori le motivazioni del blocco dell erogazione del bonus servendosi dei codici già previsti per i distributori e riportati nelle tavole 5 e 6. 8