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CITTA DI NICOTERA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. del )

INDICE CAPO I GENERALITA, NUMERO E TIPO DI ARMI Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Campo di applicazione Tipo delle armi in dotazione Numero delle armi in dotazione Assegnazione dell arma CAPO II MODALITA E CASI DI PORTO DELL ARMA Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Modalità di porto dell arma Funzioni di pubblica sicurezza Servizi di collegamento e rappresentanza Servizi esplicati fuori dall ambito territoriale per soccorso o in supporto CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Prelevamento e deposito dell arma Doveri dell assegnatario Assunzione e custodia delle armi e del munizionamento Doveri del consegnatario delle armi Registro di carico e scarico delle armi CAPO IV ADDESTRAMENTO Art. 14 Art. 15 Addestramento al tiro Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 Art. 17 Norme integrative Entrata in vigore e pubblicazione

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI ART. 1 Campo di applicazione Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Nicotera, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale. Qualsiasi comportamento colposo o doloso in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore. ART. 2 Tipo delle armi in dotazione La tipologia dell attuale dotazione di armamento degli addetti alla Polizia Municipale aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza, conformemente all art. 4 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, è così configurata: Pistole semiautomatiche marca beretta mod. 98FS calibro 9 x 21. Le armi di cui sopra potranno essere sostituite in tutto o in parte con pistole a caricamento semi automatico od a rotazione di calibro 9X21, nel rispetto dei principi sanciti dall art. 4 comma 1 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145. Al personale femminile può essere assegnata un arma di calibro inferiore rispetto a quella in dotazione al personale che svolge servizi esterni. ART. 3 Numero delle armi in dotazione Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale con il relativo munizionamento è composto come segue: a) numero di pistole equivalente al numero di appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S.; b) più un numero di pistole pari al 5% della dotazione0. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma dei proiettili necessari al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva. Il Comandante della Polizia Municipale denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Leggi di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Municipale, alla Questura di Vibo Valentia.

Art. 4 Assegnazione dell'arma Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Comandante della Polizia Municipale comunicato al Prefetto. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa. Il Comandante della Polizia Municipale, in caso di urgenza, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco CAPO II MODALITA' E CASI Dl PORTO DELL'ARMA Art. 5 Modalità di porto dell'arma L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme. Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I lettera a) del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Articolo 6 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza Gli addetti alla polizia Municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n.65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza I servizi di collegamento, missione, o derivanti da attività istituzionali d ufficio o svolti su delega dell Autorità Giudiziaria, espletati al di fuori del territorio di appartenenza dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione. Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualifica d agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, ancorché il domicilio medesimo sia al di fuori del territorio comunale d appartenenza. Art. 8 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma. Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione. CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI Art. 9 Prelevamento e deposito dell'arma Considerato che il numero delle armi da custodire presso gli Uffici della Polizia Municipale non sarà superiore a 15 e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo comune non si rende necessario l istituzione dell armeria e, pertanto le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato. L accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Comandante della Polizia Municipale; l accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del responsabile del servizio di Polizia Municipale se presente. L'arma è prelevata presso il consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di cui al successivo art. 12. L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario nei seguenti casi: 1. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione; 2. quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.; 3. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio; 4. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante anche nei casi di cui all'articolo 4. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.

Art. 10 Doveri dell'assegnatario L'operatore di Polizia Municipale al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve: a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate; b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia; c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa; d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi; e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 18. A tal fine, dovrà in particolare: 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi; 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito; 3) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori; 4) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave; 5) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita; 6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni; 7) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza. Art. 11 Assunzioni e custodia delle armi e del munizionamento Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento il Comandante della Polizia Municipale, le assumerà il carico nell apposito registro. Le armi di scorta o comunque in dotazione degli agenti di Polizia Municipale, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nel locale dell Ufficio dotato apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serrature di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni e le fondine sono conservate in armadi metallici distinti da quello delle armi di uguali metallici distinti da quello delle armi di uguali caratteristiche. Le chiavi di accesso al locale e gli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio dal responsabile del servizio che ne risponde. Fuori dell orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell ufficio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se dal consegnatario. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante della Polizia Municipale in busta sigillata controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.

Art. 12 Doveri del consegnatario Il consegnatario delle armi svolge il suo compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 del D.M. 4 marzo 1987, n.145. Esso inoltre cura con la massima diligenza: a. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti; b. la effettuazione dei controlli periodici; c. la tenuta dei registri e della documentazione; d. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria. Art. 13 Registro di carico e scarico delle armi L ufficio di Polizia Municipale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti di prelevamento e di consegna delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante della Polizia Municipale. Il servizio è dotato altresì di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante, per: - le ispezioni; - le riparazioni delle armi; - i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi. CAPO IV ADDESTRAMENTO Articolo 14 Addestramento al tiro Gli Agenti della Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi, rilasciato da una sezione del tiro a Segno Nazionale, è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante della Polizia Municipale provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo, in possesso della qualifica d agente di P.S., al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Palmi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286. E' facoltà del Comandante della Polizia Municipale disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale. Articolo 15 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno Considerato che i poligoni di tiro a segno si trovano in comune diverso da quello di Nicotera, gli addetti alla Polizia Municipale, comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. Il Prefetto di Vibo Valentia, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Responsabile della Polizia Municipale almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 16 Norme integrative Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n 65, del D.M. 4 marzo 1987, n 145, del D.M. 18 agosto 1989, n 341, della legge 18 aprile 1975, n 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n 773, ed ogni altra disposizione vigente che regola appositamente la materia. Articolo 17 Entrata in vigore e pubblicazione Il presente regolamento, composto da n. 17 articoli che costituisce norma integrativa al Regolamento di Polizia Municipale,entrerà in vigore decorsi, quindici giorni successivi a quello della pubblicazione all Albo Pretorio di questo Comune. Copia conforme dello stesso viene inviata al Sig. Prefetto di Vibo Valentia ai sensi dell articolo 2 comma 2 del D.M. 4 marzo 1987, n 145 e al Ministero dell Interno, a tramite del commissario di Governo, ai sensi dell articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n 65.