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Fasc. n. 435412015 - Area ll S.E. Firenze, 21 aprile 2015 Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Cittd Metropolitana di Firenze LORO SEDI Ai Sigg.ri Segretari Comunali dei Comuni della Cittdr Metropolitana di Firenze LORO SEDI e, p.c.al CORECOM FIRENZE OGGETTO:Elezioni regionali di domenica 31 maggio 2O1S con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015. Propaganda elettorale e comunicazione politica. Si comunica che la presente circolare d stata concordata con l'ufficio Elettorale della- Regione Toscana, che ha proweduto a modificare!e parti di interesse secondo la normativa regionale in viqore. ln vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda ebftorale e com u n ic azione politica. Sommario 1_) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita di comunicazione. 2) Delimitazione ed assegn azione di spazi per le iffissioni di propaganda elettorale. 3) llizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di prof,aganda. 4) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili. 5) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1" maggio. 6) Uso di locali comunali. 7) Agevolazioni fiscali. 8) Parita di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. prowedimenti della Commissione parlamentare per I'indirizzo generale e la vigilanza dei seruizi radiotelevisivi e dell'autorita per le garanzie nelle comunicazioni. 9) Limiti massimi del/e spese eleftorali dei candidati e dei paftiti potitici per le elezioni regionali. Prefettura - UTG - FIRENZE - 09 - Elezioni - Prot. Uscita N.0038226 del 22/04/2015

10) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazionidivoto da parte di istituti demoscopici. 11) lnizio del divieto di propaganda. 1. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attivitd di comunicazione Ai sensi dell'art. 9 della legge 22febbraio 2000, n.28, come richiamato con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per I'informazione e I'editoria del 20 marzo scorso, con riferimento alle prossime elezioni regionali e amministrative, a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "d fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivitd di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per I'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Per le elezioni comunali, si richiama, altresi, I'articolo 29, sesto comma, della legge25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "d fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivitd di propaganda di qualsivoglia genere, ancorch6 inerente alla loro attivitd istituzionale, nei trenta giorni antecedenti I'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa". Si precisa che I'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attiviti di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori gia in carica, nella scelta delle modalitd dei rispettivi messaggi di propaganda elettorale. Sono fatte salve le circolari e gli atti amministrativi emanati datla Regione nell'ambito della propria autonomia, anche per gli Enti dipendenti. 2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e success ive modificazioni) Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche recentemente apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con I'articolo 1, comm a 4OO,lettera h), della legge 2T dicembre 2011, n. 147 (Legge di stabilitd 2014). Tali modifiche, dettate dalla neceiiita del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretti. Cid premesso, le giunte comunali, dal 33" at 31" giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedi 2E aprile a giovedi 30 aprile 2014), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrd luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi potiiici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati. 2

In particolare, le giunte dovranno prowedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature. Per le elezioni regionali della regione Toscana, ferme restando le modifiche della legge 21211956 intervenute con la legge 14712013 nonch6 quanto disposto in materia di tetti di spese ai comuni in attuazione dalla deliberazione 294t2013 della Giunta regionale, si fa presente che dovrd essere assegnato un unico spazio per ciascuna lista circoscrizionale ammessa; non sard assegnato nessuno spazio per i candidati presidente. Questo Ufficio, appena in grado, comunicherd, ai fini dell'assegnazione dei relativi spazi, le liste che risultino definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine. 3. lnizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art.7, comma 1, detta legge 24 aprile 1975, n. 130) Dal 30' giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdi 1" maggio 2015, sono vietati: - il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; - la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; - la propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza I'obbligo di preawiso al Questore. 4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art,7, comma 2, della Iegge 24 aprile 1975, n. 130) Nel medesimo periodo, e quindi da venerdi 1' maggio 2015, I'uso di altoparlanti su mezzi mobili d consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, delia legge n. 130t75). Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59. comma 4, del D.p.R. 16 dicembre 1992, n.495 (come sostituito dall'art.49 del D.P.R. 16 settembre 1gg6, n.610), tale forma di propaganda elettorale d subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di piir comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 5. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1" maggio Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorren za del 1" maggio - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto - purch6 attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricoirenza medesima, non

costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda. 6. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 7, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515) Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietd comunale, gid predisposti per conferenze e dibattiti. 7. Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 deila legge 10 dicembre 1gg3, n. 51i) Si rammenta che, nei g0 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per I'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messiggi potitici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e-i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento. 8. Paritd di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commr.ssione parlamentare per l'indirizzo generale e ta vigilanza dei seruizi radiotelevisivi e dell'autoritd per le garanzie nelle cimunicazioni (ligge 22 febbraio 2000, n.28). Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto I'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materii di paritdr di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.!n particolare, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 2O1S sono stati pubblicati sia i due distinti prowedimenti in data 14 aprile 2O1S della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sia le due distinte delibere in data 15 aprile 2015 dell'autoritd per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di paritdt di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne elettorali, rispettivamente, per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, campania e ruglia,- e per le eleiioni amministrative indette per il mese di maggio prossimo. 9. Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni regionali. Si ricorda alle forze politiche che la Regione Toscana ha disciplinato i limiti massimi per le spese elettorali regionali all'articolo 14 della legge regionale 2i dicembre2oo4, n.14.

U FFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 10. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art.8 della legge 22lebbraio 2000, n. 28) Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 16 maggio 2015 sino alla chiusura delle operazioni di voto, d vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 28100, - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, d utile precisare che l'attiviti di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non d soggetta a particolari autorizzazioni. Cid premesso, si rappresenta I'opportunita che la rilevazione demoscopica awenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonch6 dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 d, domenica 31 maggio 2015), purch6 in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio. 11. lnizio del divieto di propaganda (aft.9 della legge 4 aprile 1956, n.2121 Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 30 maggio 2015, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. lnoltre, nel giorno destinato alla votazione, d vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. [., E