SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA RELAZIONE D.L. 18.10.2012, N.179, ART.34, CO. 20 E 21, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. N.221/2012 e art.7 del Reg. (CE) n.1370/2007

Premessa La presente relazione è redatta inottemperanza a quanto previsto dall'art. 34, co. 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Con essa si intendono pertanto: - dare conto dell attuale forma di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici; - definire i contenuti specifici degli Obblighi di Servizio Pubblico (di seguito OSP) e servizio universale degli attuali contratti di servizio; - indicare le compensazioni economiche degli attuali contratti di servizio; - indicare modalità e tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dall adeguamento, nel corso del periodo transitorio di cui al Reg. CE n.1370/2007, a quanto previsto dal medesimo Regolamento. Inquadramento normativo La riforma organica inerente la disciplina del TPL, introdotta dal d. lgs. 19.11.1997 n. 422 e s.m.i. è stata recepita dalla Regione Sardegna con la l.r. n.21 del 07.12.2005 rubricata Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna, la quale ha subito alcune modifiche ad opera di successive leggi regionali; giova ricordare, a tal proposito, quanto previsto dalla l.r. n.3 del 05.03.2008 (legge finanziaria 2008) che ha previsto, tra l altro, che le previgenti concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale venissero sostituite in via sperimentale e provvisoria dai contratti di servizio. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.199/201,2 in linea generale il quadro regolatorio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica trova il proprio riferimento nell applicazione nell ordinamento italiano della normativa comunitaria, in primis, e, quindi, dalla normativa italiana/regionale di settore. Di seguito si riportano, quindi, le principali norme di settore ad oggi vigenti.

- D. Lgs. 19.11.1997 n.422 e s.m.i., in particolare l art.18, comma 3 bis, che attribuiva agli enti locali la potestà di attribuire il servizio tramite gara; - L.R. 07.12.2005, n.21 la quale prevede, tra l altro, che la scelta del gestore dei servizi di trasporto pubblico locale debba essere disposta mediante procedure concorsuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia; la stessa l.r. n.21/2005 all art.21 prevede, inoltre, che La gestione dei servizi minimi è affidata con procedura concorsuale di evidenza pubblica in conformità della normativa comunitaria e nazionale e stipula di contratto di servizio, della durata non inferiore a sei anni e non superiore a nove anni ; - Reg. (CE) 23.10.2007, n.1370 il quale, in sostanza, riconosce alla P.A. l opzione tra l autoproduzione e l esternalizzazione del servizio, senza individuare una chiara gerarchia tra le due possibilità. In particolare, per quanto riguarda le procedure per l affidamento dei servizi di trasporto, rilevano l art.5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e l art.8, paragrafo 2 il quale, quest ultimo, dispone un periodo transitorio per conformarsi gradualmente alle prescrizioni sulle modalità di affidamento dei servizi previste dall art. 5 (03.12.2009 03.12. 2019); Aspetti di principale interesse del citato Reg. CE n.1370/2007 sono i seguenti: art. 5 > paragrafo 2: Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste ; > paragrafo 4: A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 EUR oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l'anno. Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000.000 EUR

oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600.000 chilometri l'anno. ; > paragrafo 5: L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici [ ]. art. 8 > paragrafo 2: [ ] l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019 [ ]. - Art. 61, legge 23.07.2009 n.99: prevede che [ ] le autorità competenti all aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all art.8, paragrafo 2, del Reg. CE 1370/2007; - D.L. 25.09.2009, n.135, art.15, comma 1 bis: nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto al 25.11.2009; - D.L. 06.07.2012, n. 95, artt.16, 16-bis e 23 (conv. dalla l. 07.08.2012 n. 135). In particolare l art.23, comma 12-undicies, ha previsto alcune modifiche all art. 17 del d. lgs. n. 422/1997 avente ad oggetto Obblighi di servizio pubblico che, quindi, prevede che le regioni, le province e i comuni definiscono OSP, prevedendo nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità; - Art. 4-bis, d.l. 01.07.2009 n. 78, convertito dalla l. 03.08.2009 n. 102, il quale prevede che Al fine di promuovere l efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo[ ].

- D.L. n.179 del 18.10.2012 Art. 34: obbligo di relazione. In particolare: > comma 20: Per i SPLRE l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste; > comma 21: Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. - Allegato A alla Delibera n.49 del 17.06.2015 dell Autorità di Regolazione dei Trasporti Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, che alla Misura 18 Durata e proroga dei contratti di servizio recita: La durata dei contratti di servizio è fissata nel rispetto dei termini massimi previsti dalle norme di riferimento, commisurando il periodo di affidamento in funzione della maggiore o minore entità degli investimenti richiesti, tenuto conto della modalità di ammortamento degli stessi. L ente affidante, conformemente all articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n.1370/2007, individua puntualmente negli atti di gara la possibilità di disporre la proroga del contratto di servizio, nonché il termine finale di cessazione della stessa. Nei casi in cui sia necessario garantire la continuità del servizio di trasporto alla scadenza del precedente rapporto, ai sensi dell articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, l ente affidante, in alternativa alla adozione di provvedimenti di emergenza consistenti nell'aggiudicazione diretta di un nuovo contratto di servizio pubblico o nell'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici, individua un periodo di

estensione della durata del contratto non superiore a due anni. A tal fine, nel disporre la proroga della durata del contratto di servizio, l ente affidante rende conto delle circostanze che giustificano il ricorso al provvedimento di emergenza, fornendone evidenza nella relazione ex articolo 34, comma 20 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221. Gli attuali servizi di trasporto pubblico locale Gli attuali contratti di servizio I contratti di servizio stipulati tra l Assessorato dei trasporti della Regione Autonoma della Sardegna e le aziende di trasporto, attualmente in corso, sono complessivamente 58, di cui: - 53 stipulati con aziende private di trasporto per l espletamento di servizi automobilistici sia urbani che extraurbani nell ambito dell intero territorio regionale, per un corrispettivo annuo complessivo pari a ca. 15,8 Mln, iva inclusa; - 4 con aziende pubbliche per l espletamento di servizi automobilistici urbani nei comuni di Cagliari (azienda C.T.M. Cagliari), Sassari (azienda A.T.P. Sassari), Nuoro (azienda A.T.P. Nuoro) ed Olbia (azienda A.S.P.O. S.p.A.), per un corrispettivo annuo complessivo pari a ca. 50,5 Mln, iva inclusa; - 1 con l azienda pubblica A.R.S.T. S.p.A. - in house - per l espletamento di servizi automobilistici sia urbani che extraurbani nell ambito dell intero territorio regionale, per un corrispettivo annuo complessivo pari a ca. 60,4 Mln, iva inclusa. In aggiunta ai citati corrispettivi contrattuali, relativi alle percorrenze esercite da ciascuna azienda di trasporto, l Assessorato dei trasporti eroga ulteriori risorse in favore delle aziende medesime per oneri accessori ai citati contratti di servizio; in particolare tali oneri sono relativi alla corresponsione dei trattamenti di malattia al personale dipendente (1,5 Mln /anno ca.), ai rinnovi del CCNL autroferrotranvieri (16,5 Mln /anno ca.) ed ai maggiori oneri sostenuti dalle aziende di trasporto derivanti dall applicazione di agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio in favore di alcune categorie svantaggiate di utenti (2 Mln /anno ca.).

L attuale forma di affidamento Ai sensi del Reg. (CE) 1370/2007, art. 3, l autorità competente ha stipulato contratti di sevizio pubblico agli operatori a fronte dell assolvimento di obblighi di servizio pubblico. Si ricorda che l art. 2 del medesimo Regolamento definisce: - «obbligo di servizio pubblico»: l obbligo definito o individuato da un autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso; - «diritto di esclusiva»: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico; - «compensazione di servizio pubblico»: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo; Tutti i contratti in argomento trovano fondamento nell applicazione di quanto previsto dalla l.r. n.21/2005 e successive proroghe dei contratti medesimi. Si ricorda, da ultimo, la l.r. n.7 del 21.01.2014 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2014, la quale all art.5, comma 30, dispone che Fino alla completa attuazione del processo di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale e comunque non oltre il termine del 2 dicembre 2019, i contratti di servizio [ ] in essere alla data di entrata in vigore della presente norma, sono prorogati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 [ ]. Inoltre con successiva deliberazione G.R. n. 4/16 del 05.02.2014 recante ad oggetto Proroga al 31 dicembre 2016 dei contratti di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale, è stato dato mandato alla Direzione generale dell Assessorato dei Trasporti di procedere alla proroga formale dei contratti di servizio stipulati con le aziende di trasporto pubblico locale sino al 31 dicembre 2016. I corrispettivi contrattuali / Le compensazioni del servizio pubblico Le compensazioni previste dai contratti di servizio per il TPL, stipulati tra l Assessorato dei trasporti della Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende di trasporto pubblico locale attualmente

affidatarie del servizio, sono coerenti ai seguenti atti e/o disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna: - Deliberazione G.R. 44/17 del 06.08.2008, inerente la determinazione del costo standard da erogare per l esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma; - Decreto dell Assessore dei Trasporti n.4 del 04.02.2009, inerente la determinazione del corrispettivo chilometrico da corrispondere per l esercizio dei servizi di trasporto urbano svolti con filobus; - Determinazione del Direttore del Servizio ex Mobilità dell Assessorato dei Trasporti n.1042 del 5 novembre 2007, inerente la determinazione del contributo chilometrico d esercizio per il servizio di trasporto denominato Amico Bus. Gli obblighi di servizio pubblico I contratti di servizio per il TPL stipulati tra l Assessorato dei trasporti della Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende di trasporto pubblico locale prevedono specifici oneri di servizio pubblico che le Aziende di trasporto sono tenute a rispettare, pena l applicazione delle penali previste dai contratti medesimi; i citati OSP riguardano nello specifico i seguenti aspetti: - Effettuazione del servizio di trasporto nel rispetto di tutto quanto previsto dal contratto di servizio e dal relativo programma di esercizio; - Rispetto di adeguati standard di qualità, puntualità, regolarità e sicurezza del servizio; - Utilizzo di personale e materiale quantitativamente e qualitativamente adeguati; - Applicazione dei sistemi tariffari stabiliti dalla Regione; - Adeguata informazione all'utenza; - Obbligo di fornire ogni informazione o dato ritenuto necessario dalla Regione, anche su supporto informatico; - Adozione della carta dei servizi del settore trasporti.

Il sistema tariffario Le Aziende che eserciscono servizi minimi di trasporto pubblico locale in Sardegna sono obbligate ad adottare, quale specifico onere di servizio pubblico previsto dal contratto di servizio per il TPL, le tipologie dei titoli di viaggio - e le tariffe corrispondenti - stabilite dalla Regione con le seguenti deliberazioni di Giunta regionale, come previsto dall art. 25 della Legge regionale 7 dicembre 2005, n.21: - Deliberazione n. 30/20 del 03/08/2010, inerente la ridefinizione del sistema tariffario del servizio urbano di trasporto pubblico locale di linea. - Deliberazione G.R. 30/21 del 03.08.2010, inerente la ridefinizione del sistema tariffario del servizio extraurbano di trasporto pubblico locale di linea; - Deliberazione n. 32/51 del 15/09/2010, inerente la modifica del sistema tariffario del servizio extraurbano di trasporto pubblico locale di linea approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/21 del 3.8.2010;