Prof.ssa Maria Rappazzo

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Artt. 13-28_1 I RAPPORTI CIVILI La Costituzione disciplina nel Titolo I della Parte Prima i rapporti civili, si tratta di libertà che riguardano l uomo come persona fisica, come essere spirituale e come individuo che vive insieme agli altri. 1- LA LIBERTÀ PERSONALE Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. L articolo 13 della Costituzione riguarda la libertà personale. La libertà personale rappresenta il presupposto per l esercizio degli altri diritti. Essa presenta un risvolto fisico, che si esplica nell assenza di restrizione fisica, ed un risvolto morale che richiede l assenza di coercizioni psichiche. Il primo comma dell articolo in esame dichiara l inviolabilità di tale libertà, mentre il secondo comma fissa le regole per la sua limitazione, a garanzia dell individuo. In particolare la Costituzione prevede una riserva di legge, secondo cui le restrizioni della libertà personale possono essere attuate solo se previste da una legge, ed una riserva di giurisdizione, secondo cui i provvedimenti restrittivi della libertà personale devono essere adottati dalla Magistratura. I giudici possono limitare la libertà di un individuo solo emettendo un proprio atto (ad esempio il mandato di arresto) nel quale devono indicare i motivi che rendono necessaria tale restrizione. Il terzo comma stabilisce che nei casi in cui occorra agire con urgenza l'autorità di pubblica sicurezza può prendere provvedimenti provvisori che devono essere comunicati nell arco di 48 ore all autorità giudiziaria che li deve confermare nelle 48 ore successive. Il quarto comma dell articolo 13 proibisce espressamente la tortura, mentre l ultimo comma affida alla legge il compito di fissare i limiti massimi della carcerazione preventiva(o custodia cautelare), cioè della carcerazione applicata prima della condanna definitiva.

2- LA LIBERTÀ DI DOMICILIO I rapporti CIVILI Artt. 13-28_2 Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. L'art 14 Cost. garantisce l'inviolabilità del domicilio ossia, il divieto per chiunque di entrare senza il consenso dell'interessato, in un luogo privato in cui la persona fisica svolge le sue attività e concentra i propri affetti. La Costituzione, dichiarando l inviolabilità del domicilio, ha inteso tutelare il diritto alla riservatezza, i cui vari aspetti sono ora regolati nel loro complesso dalla legge sulla privacy ( d. lgs. 196/2003). Il secondo comma dell articolo 14 estende al domicilio le garanzie della riserva di legge e della riserva di giurisdizione applicate alle limitazioni della libertà personale. La Costituzione, infine, attribuisce a leggi speciali il compito di determinare i casi in cui la libertà di domicilio può essere limitata. Il 3 comma dispone, infatti, che gli accertamenti e le ispezioni per ragioni sanitarie e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali siano regolati da leggi speciali. Ciò vuol dire che, in deroga alla disciplina generale, leggi speciali possono disporre che accertamenti ed ispezioni avvengano senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, derogando alla garanzia della libertà domiciliare. 3- LA LIBERTÀ E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. L art. 15 garantisce la segretezza di ogni forma di corrispondenza e di comunicazione. Per corrispondenza deve intendersi qualsiasi forma di comunicazione tra persone a distanza ( epistolare, telegrafica ecc. ). Ciascuno è libero di comunicare il proprio pensiero a chi vuole e di mantenere segreta la comunicazione nei confronti degli altri, il contenuto di queste comunicazioni non può essere portato a conoscenza dei terzi senza il consenso degli interessati. Il secondo comma dell articolo 15 dispone una tutela del diritto in esame analoga a quella prevista per la libertà personale: le limitazioni possono essere poste solo nei casi previsti dalla legge e con un atto del giudice.

Artt. 13-28_3 Non è ammesso, però, l intervento dell'autorità di pubblica sicurezza senza il preventivo mandato dell'autorità giudiziaria, così come, in casi di necessità e di urgenza, è invece consentito per le limitazioni della libertà personale e della libertà di domicilio. Le intercettazioni non autorizzate non possono essere convalidate successivamente. 4- LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. L art. 16 garantisce la libertà di soggiornare e di circolare sul territorio nazionale o di uscirne e rientrarvi. La libertà di circolazione comporta la possibilità di spostarsi liberamente su tutto il territorio dello Stato mentre la libertà di soggiorno comporta la possibilità di fissare in qualsiasi luogo la propria residenza e il proprio domicilio. Questa libertà è riconosciuta solo ai cittadini e può essere limitata solo per motivi di sanità pubblica e di sicurezza. La Costituzione dispone, inoltre, che nessuna restrizione della libertà in esame possa essere determinata da ragioni politiche. Il secondo comma dell art. 16, infine, riconosce al cittadino la libertà di espatrio, ossia la libertà di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, purché osservi gli obblighi di legge. 5- LA LIBERTÀ DI RIUNIONE Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. L art. 17 riconosce la libertà di riunione. La riunione è un raduno di varie persone che si sono precedentemente accordate a tale scopo, senza carattere di stabilità, oppure che si sono raccolte spontaneamente ( es. cortei, processioni, comizi elettorali, assemblee ecc.). La libertà di riunione viene esercitata dai cittadini come una delle forme in cui si concretizza la libertà di manifestazione del pensiero. L art.. 17 stabilisce che i cittadini sono liberi di riunirsi in modo pacifico e senza l uso delle armi, per realizzare scopi comuni di varia natura.

Artt. 13-28_4 Le riunioni possono avvenire in luogo privato, aperto al pubblico e pubblico. Per potersi riunire non è necessario richiedere e ottenere autorizzazioni, tuttavia per le riunioni in luogo pubblico gli organizzatori devono dare, almeno 3 giorni prima dello svolgimento, un preavviso alle autorità di pubblica sicurezza, per consentire loro la predisposizione di misure necessarie al fine di garantire l'incolumità dei partecipanti. L'autorità di pubblica sicurezza può vietare la riunione qualora esistano fondati motivi per ritenere che la stessa possa avvenire in modo pericoloso per la sicurezza e l'incolumità pubblica. 6- LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. L articolo 18 riconosce la libertà di associazione. La Costituzione, al 1 comma dell articolo in esame, garantisce ai cittadini il diritto di associazione, ossia il diritto di costituire organizzazioni stabili, per realizzare i fini desiderati e non vietati, comuni a tutti coloro che ne fanno parte, che possono essere di varia natura ( politici, culturali, sportivi ecc. ) senza la necessità di chiedere alcuna forma di autorizzazione o permesso. La libertà di associazione si specifica nella libertà di costituire una associazione, di aderirvi o di recedere dalla stessa. Il limite alla libertà di associazione è rappresentato dagli scopi che l associazione intende perseguire. Quando le finalità che l associazione si propone sono vietate ai singoli individui dalla legge penale, poiché costituiscono reato, allora il divieto si estende all associazione stessa. Il caso più evidente è quello delle associazioni per delinquere. Il secondo comma dell art. 18 pone il divieto di costituire associazioni segrete, cioè quelle che nascondono i nomi degli associati, i propri fini o i mezzi di finanziamento, e le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, cioè le associazioni che perseguono finalità contrarie a quelle del nostro ordinamento, strutturate gerarchicamente e che fanno uso della forza e delle armi. 7- LA LIBERTÀ DI RELIGIONE Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. L art. 19 riconosce la libertà di religione.

Artt. 13-28_5 Secondo l articolo in esame la libertà religiosa deve intendersi come libertà di fede, di professione e di propaganda religiosa. Essa implica anche la libertà di pratica religiosa perché riconosce il diritto di esercitare in privato o in pubblico, da soli o in gruppo, il culto, cioè di svolgere o di partecipare a riti religiosi, con l unico limite del buon costume. Il principio del buon costume si identifica con la morale in genere. Sono perciò da ritenersi vietati i riti che comportino violenza nei confronti di persone o animali. La libertà di religione include anche la libertà di non essere credente (ateo). Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. L art. 20 della Costituzione contiene ulteriori garanzie a tutela della libertà religiosa. Vi si afferma, infatti, che la legge non può introdurre norme discriminatorie che possano ostacolare o rendere più difficile l esistenza delle associazioni e istituzioni religiose, gravandole di imposte e tasse particolari, limitandone la capacità giuridica e frenando l attività di culto o di proselitismo. 8- LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. L art. 21 riconosce e regola la libertà di pensiero.

Artt. 13-28_6 La libertà di manifestare il proprio pensiero è il fondamento di ogni sistema democratico basato sul pluralismo ideologico. La libertà di manifestazione del pensiero comprende il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, il diritto al silenzio, la libertà di informare e di essere informati. La libertà di manifestazione del pensiero è una libertà che viene riconosciuta a tutti e non solo ai cittadini. L art. 21, essendo stato emanato nel 1948, si sofferma in dettaglio sulla stampa e stabilisce, al 2 comma, che essa non possa essere assoggettata ad autorizzazioni e censure preventive. Il sequestro, che può avvenire solo dopo la pubblicazione e con le garanzie previste dal 3 comma dell articolo in esame (riserva di legge e riserva di giurisdizione), è ammesso solo per impedire la commissione di determinati reati previsti dalla legge sulla stampa o nel caso di violazione delle norme relative all indicazione dei responsabili delle pubblicazioni. Il quarto comma stabilisce che nei casi indicati dal terzo comma, il sequestro della stampa, possa essere eseguito in via di urgenza dagli ufficiali di polizia giudiziaria quando non sia possibile il tempestivo intervento dell autorità giudiziaria; dell avvenuto sequestro deve essere fatta denuncia immediatamente e non mai oltre 24 ore all autorità giudiziaria per la convalida. Se nelle 24 ore successive il sequestro non viene convalidato dall autorità competente si intende revocato e privo di ogni effetto. Il quinto comma dell articolo 21 stabilisce che vengano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica per consentire all opinione pubblica di conoscere quali interessi possano eventualmente influire sull orientamento di un dato giornale o una data rivista. La libertà di pensiero, pur presentando una notevole ampiezza non è esente da limiti, fissati nell art. 21 6 comma -che impone il rispetto del buon costume- ma anche in altre norme costituzionali, volte a tutelare determinati diritti che possono venire in conflitto con l esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. Limiti sono pertanto posti all esercizio di tale libertà a tutela della riservatezza, dell onore, dell immagine; del segreto giudiziario, del dovere di difendere la Patria ecc. 9- IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI PER MOTIVI POLITICI Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. L art. 22 garantisce il rispetto dei diritti della personalità soprattutto nei confronti del potere politico, per cui nessuno, per le sue idee politiche, può essere privato della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome, cioè delle qualità che definiscono la personalità giuridica del cittadino e che gli consentono di essere identificato, di

Artt. 13-28_7 operare nel mondo del diritto e di esercitare i diritti e i doveri che discendono dall appartenenza allo Stato. 10- LA TUTELA DAGLI ABUSI Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. In base a quanto disposto dall articolo 23 della Costituzione viene esclusa ogni imposizione arbitraria da parte dello Stato nei confronti del cittadino, sia che si tratti di prestazioni personali, sia patrimoniali. È una garanzia di legalità che amplia la sfera dei diritti di libertà e preserva l individuo da ogni abuso, in quanto ogni pretesa dello Stato deve basarsi sulla legge. 11- IL DIRITTO DI AZIONE E IL DIRITTO DI DIFESA Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. L art, 24 della Costituzione sancisce il diritto di azione e di difesa in giudizio. Il primo comma dell'art. 24 riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio, cioè la possibilità di rivolgersi alla magistratura per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, mentre il secondo prevede per tutti il diritto alla difesa in giudizio, cioè il diritto di essere assistiti da un difensore in ogni fase e grado di un procedimento giudiziario e di partecipare effettivamente al processo, attraverso un adeguata informazione sulle vicende del giudizio, la possibilità di essere ascoltati tutte le volte in cui il giudice debba prendere una decisione, nonché il diritto a provare i fatti che vengono dedotti in giudizio. La garanzia della difesa è anche realizzata con l istituzione della difesa d ufficio. Il terzo comma dell art. 24, per permettere l'effettivo esercizio della difesa prevede il gratuito patrocinio, stabilendo che "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione". L ultimo comma, infine, prevede il risarcimento dei danni arrecati alla persona da errori giudiziari.

Artt. 13-28_8 12- IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E L IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. L art. 25 fissa il principio del giudice naturale e quello dell irretroattività della legge penale. Il primo comma dell'art. 25 cost. stabilisce il principio in base al quale nessuno può essere giudicato da un tribunale istituito appositamente, ossia da un tribunale speciale. Il giudice che deve occuparsi di un dato procedimento deve essere selezionato dalla legge in base a criteri certi, oggettivi ed astratti ( cioè relativi alla materia del contendere, al valore della questione, al territorio dove si è svolto il fatto e, comunque, precedenti rispetto al fatto che si è portato in giudizio) individuabile prima che si verifichi il fatto. In tal modo viene garantita l'imparzialità del giudice. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo in esame introducono il principio di legalità della legge penale, secondo questo principio nessuno può essere giudicato se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, nessuno, inoltre, può essere sottoposto a misure di sicurezza se non è previsto dalla legge. 13- L ESTRADIZONE Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. l art. 26 fissa il divieto dell estradizione per motivi politici. L estradizione (cioè la consegna, da parte dello Stato richiesto allo Stato richiedente, di una persona ricercata o perché oggetto di una sentenza di condanna definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà personale o perché oggetto di una ordinanza di custodia cautelare in carcere (estradizione processuale), ai sensi del 1 comma dell articolo in esame è consentita solo per i reti comuni ( es. omicidio), nel rispetto delle modalità previste da accordi internazionali e dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione.

Artt. 13-28_9 14- LA RESPONSABILITÀ PENALE, LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. L art, 27 della Costituzione sancisce il carattere personale della responsabilità penale, la presunzione di non colpevolezza, la funzione rieducativa della pena ed il ripudio della pena di morte. Il primo comma afferma che ciascuno risponde personalmente, e non per fatto altrui, di un fatto proprio colpevole. Il secondo comma stabilisce che una persona non può essere considerata colpevole finché non sia dichiarata tale dal giudice attraverso una sentenza definitiva, senza che sia più possibile ricorrere a un giudice superiore. Il terzo comma stabilisce che, in caso di condanna, le pene non devono essere contrarie al senso di umanità ma devono tendere alla rieducazione del condannato. L ultimo comma dell articolo 27, infine, proprio perché la pena deve tendere a rieducare il reo, sancisce la non ammissibilità della pena di morte. Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. L articolo 28 della Costituzione sancisce la responsabilità personale dei pubblici dipendenti e dei funzionari, i cui comportamenti illeciti, che ledono un diritto altrui sono puniti da sanzioni civili, penali ed amministrative. Le persone danneggiate da un funzionario o da un dipendente pubblico per ottenere il risarcimento dei danni possono rivolgersi direttamente anche allo Stato.