COMUNE DI VETRALLA. Provincia di Viterbo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ON LINE

Documenti analoghi
COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI Provincia di Milano

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D ARNO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO

Regolamento per la gestione dell Albo Pretorio on-line del Comune di Miglierina

Città di Lerici Provincia della Spezia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO

COMUNE DI ARCISATE (Prov. di Varese)

COMUNE DI LIMENA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI CAPODRISE PROVINCIA DI CASERTA. REGOLAMENTO per la gestione delle procedure di pubblicazione all ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA ( PROVINCIA DI MESSINA ) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON-LINE

LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALL ALBO PRETORIO INFORMATICO (ON-LINE)

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI PROVINCIA DI UDINE

Regolamento dell Albo Pretorio on line

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO (Provincia di Catanzaro) REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON-LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DIPUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON - LINE. Articolo 1. Art. 2

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

Regolamento per la disciplina dell Albo Pretorio on line del Comune di Prato

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI FILETTINO PROVINCIA DI FROSINONE

COMUNE DI CORATO (Provincia di Bari) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ON LINE

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALL ALBO PRETORIO INFORMATICO

Comune di Sorisole. Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO

Comune di Padova. Regolamento per la disciplina dell Albo Pretorio Informatico

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO. Approvato con deliberazione n del

I.p.s.i.a. "G. Marconi" di Cavarzere (VE)

REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA

REGOLAMENTO per la Disciplina dell Albo Pretorio on line

Data ultima stampa 07/03/

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ALL ALBO PRETORIO ON-LINE

C O M U N E D I C A M A S T R A Provincia di Agrigento REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON-LINE. (Approvato con Delibera di G.M. n 18 del 23/02/2011 )

Regolamento comunale per la gestione dell ALBO PRETORIO ON-LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI Bisceglie Provincia di Barletta Andria - Trani DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON LINE del COMUNE di CATANZARO

Guida alla consultazione dell'albo Pretorio on-line dell Istituto Comprensivo Castelmassa.

PROVINCIA DI BRINDISI

Regolamento per la. Gestione delle Procedure di. Pubblicazione all Albo On Line. dell Azienda U.S.L. 12 di Viareggio

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALL ALBO PRETORIO INFORMATICO (ON-LINE)

DISCIPLINA E PUBBLICAZIONE DOCUMENTI ALL ALBO PRETORIO ON-LINE

Albo Pretorio ON-LINE

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ALL ALBO AZIENDALE

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALL ALBO PRETORIO INFORMATICO

COMUNE DI MASSA LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALL ALBO PRETORIO INFORMATICO

DISPOSIZIONI SERVIZIO DI TENUTA ALBO PRETORIO. Allegato n. 18. Manuale di Gestione Documentale

COMUNE DI AFRICO PROV. DI REGGIO CALABRIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

Comune di Erba REGOLE TECNICHE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI SARSINA. Provincia di Forlì-Cesena REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

COMUNE DI SUPINO (Provincia di Frosinone)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

Città di Portogruaro Provincia di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

Allegato n Linee guida per le pubblicazioni all'albo Pretorio on line

"Linee guida per la disciplina dell 'Albo Pretorio Informatico"

COMUNE DI MONTELABBATE Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ONLINE

Prot.n / A.32 Pavullo nel Frignano, 31/5/2013 REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

Regolamento comunale per la gestione dell Albo Pretorio on-line

COMUNE DI CISTERNA D ASTI Provincia di Asti

COMUNE DI CROPALATI Provincia di Cosenza

Comune di Aquilonia. Terra d Irpinia REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO ON-LINE. Ufficio Segreteria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

Provincia di Oristano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ONLINE (approvato con delibera G.C. n.113 del 28/6/2016)

COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO ON-LINE

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE DELL ALBO - PUBBLICITA LEGALE

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

DIRETTIVA IN MATERIA DI MODALITA DI PUBBLICAZIONE E DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL IRPET

COMUNE DI CAIVANO Provincia di Napoli

COMUNE DI CANSANO Provincia dell Aquila

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 138 del

Policy per la gestione dell Albo Ufficiale on line

PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ACCADEMICI (ART. 3 COMMA 2 LETTERA B DELLO STATUTO DI ATENEO)

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI TICHE DI BENESSERE SOCIALE E PARI OPPORTU NITA 26 giugno 2015, n.499

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE DELL ALBO ON LINE

COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI -

ALLEGATO 1 REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON LINE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

COMUNE DI ANDORNO MICCA PROVINCIA DI BIELLA REGOLAMENTO SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO ELETTRONICO

Regione Campania DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA

COMUNE DI VIGONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI CONTENUTI IN ARCHIVI E BANCHE DATI

COMUNE DI POGGIO TORRIANA PROVINCIA DI RIMINI

Piano triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Nr. GENERALE 493 SETTORE Settore Programmazione Economico Finanziario e Fiscalità NR. SETTORIALE 56 DEL 13/06/2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO ON-LINE

COMUNE DI MONTEPULCIANO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO

R E G O L A M E N T O A L B O P R E T O R I O O N - L I N E

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI DAGLI UFFICI COMUNALI

COMUNE DI VIBO VALENTIA PROV. DI VIBO VALENTIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Nr. GENERALE 580 SETTORE Settore Affari Generali e Innovazione NR. SETTORIALE 104 DEL 15/07/2016

Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche-dati comunali

Transcript:

COMUNE DI VETRALLA Provincia di Viterbo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con deliberazione n 20 del 3/2/2011 del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale 1

I N D I C E ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO. ART. 2 - ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO. ART. 3 - FINALITÀ E STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE ALL ALBO ON LINE ART. 4 - ALBO PRETORIO DOCUMENTARIO - BACHECA ART. 5 MODALITÀ DI REDAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI ART. 6 - DURATA E MODALITA DELLA PUBBLICAZIONE. ART. ART. 7 SICUREZZA E RISERVATEZZA DELLA PUBBLICAZIONE 8 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELL AMMINSITRAZIONE COMUNALE ART. 9 MODALITA PER LA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE ART. 10 INTEGRALITA DELLA PUBBLICAZIONE. ART. 11 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. ART. 12 REPERTORIO DELLE PUBBLICAZIONI ART. 13 ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ART. 14 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICATI ALL ALBO ON LINE ART. 15 NORME FINALI ABROGAZIONI E DISAPPLICAZIONI 2

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina le competenze, le modalità. le forme ed i limiti con i quali il Comune di Vetralla organizza e gestisce il proprio Albo Pretorio on.line, in ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza dell attività amministrativa, di cui all art. 1 della Legge 7.8.1990 n 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell art. 32 della Legge 18.6.2009 n 69 e s.m.i.. ARTICOLO 2 ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO L Albo Pretorio on line del Comune di Vetralla consiste nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale del Comune, indicato con il seguente indirizzo www.comune.vetralla.vt.it, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. L Albo Pretorio Informatico è allocato nella prima pagina di apertura (c.d. Home page ) del predetto sito informatico con un apposito collegamento (c.d. link ) denominato Albo Pretorio. A decorrere dal termine previsto dall art. 32, comma 1, L. n. 69/2009 e successive modifiche ed integrazioni, tutti i documenti per i quali sussiste l obbligo di pubblicazione conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all Albo Pretorio Informatico di questo Ente. La pubblicazione di atti su altre parti del sito non costituisce pertanto adempimento dell obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. Il Comune si riserva la facoltà di mettere a disposizione negli spazi accessibili al pubblico una postazione per la consultazione telematica dell Albo Pretorio on-line. ARTICOLO 3 FINALITA E STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE ALL ALBO ON LINE La pubblicazione all Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi atti in esso pubblicati, affinché i cittadini singoli o associati abbiano ogni opportuna informazione anche diretta alla tutela dei propri diritti ed interessi. Gli interessati possono prendere visione e scaricare l immagine elettronica completa degli atti e dei provvedimenti emessi dal Comune nonché degli atti e dei provvedimenti emessi da altri Enti che comunque riguardino la comunità. A tal fine la struttura, le dimensioni e la disposizione dell Albo Pretorio on-line, nonché le modalità di accesso allo stesso, sono tali da consentire una agevole ed integrale conoscenza dell intero contenuto dei documenti pubblicati. Per facilitare l accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l Albo Pretorio on-line è suddiviso in specifiche SEZIONI e/o SUB-SEZIONI, a seconda delle tipologie degli atti pubblicati, ciascuna delle quali è individuata con specifici collegamenti. ARTICOLO 4 ALBO PRETORIO DOCUMENTARIO BACHECA Dal termine previsto dal 1 comma, dell art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., l affissione di atti cartacei nell Albo Pretorio documentario non ha più efficacia di pubblicità legale e, quindi, non fornisce agli stessi atti la presunzione di conoscenza legale. 3

Da tale data l Albo Pretorio documentario avrà la funzione di bacheca quale strumento utile per consentire a coloro che, per qualsiasi motivo, non possono accedere al sito istituzionale di questo Comune, di poter avere mera conoscenza dei documenti affissi. Sulla bacheca sarà posto in evidenza un avviso pubblico nel quale sarà indicato che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto agli atti pubblicati nell Albo Pretorio on-line istituzionale di questo Ente, fornendo le indicazioni indispensabili per accedere allo stesso. La sede della bacheca per l affissione dei documenti cartacei è stabilita presso la Sede Comunale di Piazza Umberto I - edificio centrale - Piano terra. ARTICOLO 5 MODALITA DI REDAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI Il Responsabile di ciascun Settore o Servizio, nel predisporre ogni atto destinato alla diffusione mediante pubblicazione all albo, deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e sufficienza delle informazioni concernenti dati personali fornite dall atto stesso. Di conseguenza dovrà indicare nell atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo da parte dei Consiglieri Comunali e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi da parte di eventuali interessati e controinteressati. Tutte le informazioni che esulano dalle finalità di cui al precedente comma devono essere omesse dal Responsabile di Settore o Servizio quando redige lo schema di atto. Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2, bisognasse necessariamente fare riferimento a dati personali, il Responsabile di Settore o Servizio dovrà utilizzare formule il più possibile generiche che evitino il propagasi di informazioni specifiche relative alla persona. In tali casi, inoltre, il Responsabile di Settore o Servizio dovrà indicare espressamente un rinvio agli atti istruttori, la cui conoscenza è consentita esclusivamente, in base alle regole sul diritto di accesso di cui alla Legge 241/90 e s.m.i., a coloro che dimostrino di averne interesse specifico per far valere i propri diritti e/o le proprie posizioni giuridiche che si presumono lese dall atto medesimo. ARTICOLO 6 DURATA E MODALITÀ DELLA PUBBLICAZIONE La pubblicazione è effettuata per la durata prevista dalla legge o dal regolamento ovvero indicata dal soggetto richiedente la pubblicazione. In assenza di previsione normativa o di indicazione da parte del richiedente, la pubblicazione è effettuata per quindici giorni. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale rimozione del documento. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, il contenuto dei documenti. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere facilmente ed esattamente intelligibile quanto segue: il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi dell atto sostituito; il soggetto che ne ha dato la disposizione ed il soggetto che ha eseguito la modifica o la sostituzione. Il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell avvenuta sostituzione o modifica. 4

Su motivata richiesta scritta dell organo competente e/o del Responsabile del Settore, la pubblicazione può essere interrotta. Detto evento deve essere annotato sia sul repertorio e sia sul documento, unitamente agli estremi del soggetto che lo ha disposto e del soggetto che ha eseguito l interruzione. L Albo Pretorio informatico deve essere accessibile in tutti i giorni dell anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell albo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali atti saranno pubblicati on line per i tempi di pubblicazione sottospecificati: TIPOLOGIE DI ATTI Abusi edilizi Albo dei Beneficiari Appalto esito di gara aggiudicazione definitiva Avvisi ad opponendum Avvisi aste pubbliche Avvisi e bandi di gara Avvisi convocazione Consigli Comunali Avviso ai creditori Avviso di deposito Bandi Case ATER Bandi per l assunzione di personale Cambio di nome Cancellazione AIRE Operazioni elettorali : Cancellazione liste elettorali Reiscrizioni liste elettorali Ritiro tessera elettorale Iscrizioni liste elettorali Trasferimento elettorale Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale (art. 124 T.U. DLgs. 267/2000) Determinazioni (la cui pubblicazione sia disposta dal Dirigente Responsabile Art. 8 del presente regolamento) Elenco delle determinazioni Elenco annuale e triennale delle opere pubbliche Espropri Regolamenti Ordinanze TEMPI DI PUBBLICAZIONE 30 giorni per entrambi almeno prima del giorno fissato per l incanto sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sino alla data fissata per il Consiglio Comunale 60 giorni 8 giorni sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 30 giorni 20 giorni 20 giorni salvo specifiche norme di legge 60 giorni salvo specifica disposizione di legge o 5

Permessi di costruire Statuto comunale (art. 6 D.Lgs. 267/2000) Varianti al P.R.G. Tutti gli altri atti che, su richiesta, devono essere pubblicati ufficialmente regolamento 30 giorni 30 giorni salvo specifiche diverse disposizioni di legge 30 giorni salvo specifiche diverse disposizioni di legge Successivamente all avvenuta pubblicazione all Albo Pretorio on-line, il documento è consultabile, per il completo esercizio di accesso agli atti, presso il Settore che lo detiene, ovvero presso l Ente esterno che ne ha chiesto la pubblicazione. ARTICOLO 7 SICUREZZA E RISERVATEZZA DELLE PUBBLICAZIONI Le modalità di pubblicazione all Albo Pretorio Informatico degli atti e dei dati personali in essi contenuti devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e dall art. 51 del D.Lgs. n. 82/2005. L accesso agli atti pubblicati all Albo Pretorio Informatico dovrà essere consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio web. Potranno essere scaricabili dall Albo Pretorio Informatico gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo. La pubblicazione di atti all Albo pretorio informatico, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell art. 4, lettera m), del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, e pertanto: a- tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, di cui alla deliberazione n. 17 del 19/04/2007 Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali (G.U. n. 120 del 25/05/2007), allegata in copia al presente regolamento; b- sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue; c- la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita soltanto se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, 4, comma 1, lettere d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003) e pertinente rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedente rispetto al fine che con esso si intende perseguire, in conformità all apposito Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato da questo Comune con deliberazione CC N 38/2006; d- i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall apposito regolamento approvato dal consiglio comunale di questo Ente con deliberazione n 38 del 27.9.2006, o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D.Lgs. 196/2003); e- i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8, D.Lgs. 196/2003); f- i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D.Lgs. 196/2003); 6

g- i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso come previsto dall art. 22 della legge n. 241/1990 e dall art. 2 del d.p.r. n. 184/2006. All Albo Pretorio informatico è sempre affisso un apposito avviso con il quale viene fornita l informazione ed i diritti del soggetto interessato di cui rispettivamente agli articoli 13 e 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti- Informativa) del D.Lgs. n. 196/2003 nonché il riferimento alle modalità dell esercizio degli stessi diritti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all Albo Pretorio Informatico, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell atto stesso da parte del soggetto competente. Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all Albo Pretorio Informatico, è responsabile il soggetto, l ufficio o l organo che propone e/o adotta l atto da pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione. ARTICOLO 8 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE Il personale incaricato alla pubblicazione dei documenti sull Albo Pretorio on-line non è tenuto a controllare la pertinenza dei dati pubblicati, la responsabilità del contenuto degli atti e la pubblicazione gravano sui soggetti indicati al comma ultimo del precedente articolo 7. Negli atti adottati dagli organi di governo di questo Comune (ordinanze e deliberazioni) deve essere apposta una delle seguenti diciture a giudizio del Responsabile competente: a)di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell Albo Pretorio on line, in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari di cui all art. 4, comma 1, del D.Lgs. 196/2003; b)di disporre che il presente atto venga pubblicato nell Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n 69; c)di disporre la pubblicazione parziale del presente atto, in quanto contenente dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Per le Determinazioni, non esistendo alcun obbligo di legge di pubblicazione, e non essendo il valore legale di questi atti subordinato alla pubblicazione ma alla sola adozione, l eventuale pubblicazione all Albo Pretorio on-line risponde all obiettivo di garantire la partecipazione, la trasparenza e la comunicazione, ma non al principio di valore legale dell atto. Le determine, quale atto autonomo gestionale, saranno pubblicate all Albo Pretorio on-line mediante elenco. Sarà cura del Responsabile, nel caso gli stessi atti fossero ritenuti di generale interesse, disporne diversamente l integrale pubblicazione apponendo in calce all atto la dicitura di cui alla sopraspecificata lett. b). ARTICOLO 9 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 7

Per la pubblicazione on line di documenti provenienti d altre Amministrazioni o da altri soggetti abilitati, il Comune di Vetralla provvede attraverso il Settore I AA.GG. Segreteria - Ufficio Messi- secondo la seguente procedura: - gli atti da pubblicare devono essere trasmessi, salvo i casi particolari, almeno due giorni lavorativi precedenti la pubblicazione, in formato PDF, all'indirizzo PEC comune.vetralla@legalmail.it corredati da una nota in cui siano indicati: l'oggetto dell'atto da pubblicare; il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti; l'eventuale richiesta di restituzione dell'atto pubblicato con attestazione di avvenuta pubblicazione; l'assunzione di responsabilità, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sulla pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare. In caso di richiesta di pubblicazione di un documento analogico, l'addetto alla pubblicazione produce una copia informatica seguendo le procedure descritte nell'art. 22 del codice dell'amministrazione digitale. Alla pubblicazione dell'atto non seguirà alcuna comunicazione di conferma, in quanto può essere verificata tramite la consultazione diretta dell'albo Pretorio on line. Qualora sia previsto dalla legge l'obbligo di restituzione dell'atto pubblicato, si provvede all'invio al mittente di copia corredata dall'attestazione di avvenuta pubblicazione. Per le pubblicazioni per le quali per la consistenza, la tipologia o la quantità degli allegati, non si può procedere alla pubblicazione integrale degli atti, si procede come specificato nel successivo art. 10. Per quanto attiene la pubblicazione degli atti dell Amministrazione del Comune di Vetralla, all Albo Pretorio on-line, il Responsabile del procedimento che l ha adottato o a cui è riconducibile, provvede a farlo pervenire all Ufficio Messi in tempo utile rispetto al termine previsto per l inizio della pubblicazione. Al fine di consentire all ufficio competente alla pubblicazione la programmazione del lavoro, gli atti da pubblicare devono essere trasmessi unitamente ad una nota in cui siano indicati: a-gli estremi del documento da affiggere e se trattasi dell originale e/o di una copia; b- il numero di esemplari e/o copie conformi del documento trasmessi; c- la durata dell affissione e, ove necessario, il giorno iniziale e finale dell affissione; d- l eventuale indicazione dell urgenza per l affissione e/o per la restituzione. Copia delle note di trasmissione vengono conservate ed archiviate a cura dell ufficio Le norme procedurali di cui sopra si applicano nei casi di tutti gli atti da pubblicare su richiesta della struttura comunale competente comprese le determinazioni di cui al precedente art. 8. Le richieste di pubblicazioni d ufficio riguardanti gli atti deliberativi, pur seguendo la stessa procedura, saranno comunque trasmesse ad esclusiva cura del Settore Segreteria AA.GG. Le determinazioni per le quali il Responsabile del Settore non richieda la pubblicazione integrale saranno pubblicate in elenco. La predisposizione degli elenchi delle Determinazioni, ai fini della pubblicazione all Albo, avverrà: a- per le Determinazioni di Impegno, a cura dell Ufficio Messi Comunali, dopo la trasmissione da parte del Settore Bilancio degli atti gestionali sui quali sarà stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; b- per tutte le altre Determinazioni, a cura dei Settori che hanno adottato gli atti. ARTICOLO 10 INTEGRALITÀ DELLA PUBBLICAZIONE Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli allegati. 8

In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia (es. cartografie/ planimetrie) e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentono l integrale affissione all Albo Pretorio on line, il soggetto o l ufficio che richiede la pubblicazione, trasmette all ufficio competente ad eseguire la pubblicazione, unitamente agli atti da pubblicare, un apposito avviso da pubblicare all Albo Pretorio on-line, in aggiunta degli atti da pubblicare, in cui si darà atto che tutti gli allegati sono depositati presso i competenti uffici, individuandoli in maniera univoca e indicando anche le generalità del depositario, compreso il numero di telefono. ARTICOLO 11 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO La gestione del servizio consiste nelle seguenti funzioni essenziali: a) formale istituzione, tenuta e conservazione del repertorio delle pubblicazioni; b) effettuazione delle pubblicazioni con le modalità previste; c) attestazione e/o certificazione di avvenuta pubblicazione; d) controllo e vigilanza sul corretto funzionamento del servizio. Il servizio Albo Pretorio on line è organizzato in modo che ciascun Settore dia disposizioni per la pubblicazione degli atti di propria competenza. La gestione del servizio compete ai Messi Comunali. La responsabilità della gestione del servizio compete al Settore I Segreteria AA.GG. per i seguenti atti : a) deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; b) determinazioni pubblicate in elenco o integralmente ( su richiesta dei competenti Responsabili); c) ordinanze del Sindaco e dei Responsabili; d) disposizioni e provvedimenti diversi del Sindaco; e) convocazioni/ordini del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Per quanto attiene la pubblicazione degli atti matrimoniali, fermo restando la gestione del servizio che compete ai Messi Comunali, la responsabilità della gestione della pubblicazione resta nelle competenze dell Ufficio Stato Civile, che provvede anche alla loro registrazione secondo le norme dell ordinamento dello Stato Civile. All interno del Settore Segreteria AA.GG. potrà essere individuato un Responsabile del supporto informatico al tempestivo e corretto funzionamento dell Albo Pretorio Informatico (autoproduzione e/o fornitura di idoneo applicativo, assistenza, manutenzione ed aggiornamento, sicurezza informatica dei dati, ecc.). ARTICOLO 12 REPERTORIO DELLE PUBBLICAZIONI Su apposito registro informatico, cui è conferito valore legale della procedura eseguita, sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di pubblicazione: a) il numero cronologico per ciascun anno; b) la natura e l oggetto dell atto pubblicato; c) l autorità o il soggetto che ha emanato l atto pubblicato ed i suoi estremi identificativi; d) la data di affissione e rimozione e la durata totale della pubblicazione; e) il dipendente che ha provveduto all affissione ed alla rimozione; f) annotazioni varie. Le annotazioni sul Repertorio informatico sono consentite al personale autorizzato attraverso apposita password di identificazione. Ogni anno deve essere stampato il Repertorio informatico relativo all anno precedente e conservato agli atti. 9

ARTICOLO 13 REPERTORIO DI EMERGENZA Qualora per cause tecniche non sia possibile utilizzare la procedura informatica il Settore I Segreteria, AA.GG., Assistenza Organi Istituzionali e Personale, utilizza un repertorio di emergenza. Nel repertorio di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione, la data e l'ora di ripristino della funzionalità del sistema e il numero di registrazioni effettuate, identificabili in maniera univoca, per ogni giorno di interruzione. Le informazioni relative ai documenti pubblicati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando una funzione di recupero dei dati al ripristino delle funzionalità del sistema e senza ritardo. ARTICOLO 14 ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE L avvenuta pubblicazione deve essere attestata con apposita relata di pubblicazione, mediante l apposizione sull atto originale o su una copia di un apposita annotazione o timbro, recante il periodo di avvenuta pubblicazione, con le date di affissione e rimozione la data, il nome e il cognome, la qualifica e la sottoscrizione del titolare della funzione o suo delegato. Per gli atti ricevuti su supporto informatico o con modalità informatiche, la suddetta relata di pubblicazione, può essere redatta anche con modalità informatica. Tale attestazione sarà apposta anche sull elenco degli atti trasmessi all Ente, nel quale siano riportati esattamente gli estremi degli atti pubblicati. L atto riportante in calce la relata di pubblicazione è restituito al soggetto richiedente l affissione o conservato agli atti dell ufficio competente. Le attestazioni riguardanti delibere e determine saranno conservate a cura del Settore I Segreteria AA.GG. Eventuali certificazioni dell avvenuta pubblicazione, richieste a vari fini anche successivamente, sono sottoscritte dal titolare della funzione o suo delegato, sulla base della relata di pubblicazione in calce all atto o alla copia dell atto conservata nella disponibilità del Comune. ARTICOLO 15 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICATI ALL ALBO ON LINE Il diritto di accesso agli atti pubblicati all Albo pretorio on-line si esercita, qualora la loro integrale conoscenza non sia possibile attraverso la pubblicazione allo stesso Albo. L accesso potrà essere effettuato: - qualora risulti necessario per una migliore o più facile consultazione, richiedendo verbalmente in visione l originale o copia dell atto presso l Ufficio Messi o presso l URP ovvero presso il Settore che ha richiesto la pubblicazione, ove sono depositati; - presso gli uffici interessati, durante l orario di apertura al pubblico; - attraverso il rilascio di copia dell atto. Per i presupposti, i limiti e le modalità tendenti ad ottenere la visione o la copia dell atto si applicano le disposizioni previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. 184/1996 e, per quanto non disciplinato nelle predette fonti, dal regolamento comunale per l accesso agli atti. ARTICOLO 16 NORME FINALI - ABROGAZIONI E DISAPPLICAZIONI 10

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e/o disapplicate le vigenti norme statutarie o regolamentari in materia, non compatibili con l art. 32 della Legge n 69/2009 e la presente disciplina. Dopo una prima fase di attuazione del presente regolamento di mesi sei, si procederà ad una verifica del funzionamento del servizio ed a un eventuale revisione del modello organizzativo vigente. 11