DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITA

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DISPOSITIVI DI MISURA DELLA VELOCITA

Art.142 CdS Limiti di velocità 6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stab ilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le mod alità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale Art. 25 Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocita' 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalita' di trasmissione in via informatica della stessa,nonche'lemodalita'diversamentodeiproventidicuialcomma12-bisaglientiaiqualisono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le modalita di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita'.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171,213e214,permezzodiappositidisposit

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all articolo 12, comma 1. 1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

Art.142 CdS Limiti di velocità 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali,i90km/h perlestradeextraurbanesecondarieeperlestradeextraurbanelocali,edi50 km/hperlestradeneicentriabitati,conlapossibilitàdielevaretalelimitefinoadunmassimodi70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. 6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

L emendamento Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»; alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione ai procuratore regionale presso la Corte dei conti». Conseguentemente, il decreto di cui al comma 2, dell'articolo 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120 è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell articolo 4 del decretolegge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all ente da cui dipende l organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti

12-ter.Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all anno precedente, l ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale Art. 25 Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocita' 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalita' di trasmissione in via informatica della stessa, nonche' le modalita' di versamento dei proventi dicuialcomma12-bisaglientiaiqualisonoattribuitiaisensidellostesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le modalita di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita'.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale Art. 61 Modalita' di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n.285 del 1992 da parte degli enti locali 1. Agli enti locali e' consentita l'attivita' di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprieta' o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.