UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITAIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 7 PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SARDEGNA Bando PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA DESTINATE A GIOVANI RICERCATORI
Articolo 1 (Oggetto del Bando) 1 Ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, Promozione della ricerca scientifica e dell innovazione tecnologica in Sardegna, in particolare l Art. 2 e l Articolo 3 lett. c), relativi all alta formazione e inserimento lavorativo nel settore della ricerca scientifica e innovazione tecnologica ed alla ricerca fondamentale o di base e l Art. 17 comma 3 per la ricerca in campo biomedico e sanitario, il presente bando determina, i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare a borse di ricerca per giovani ricercatori per attività di ricerca fondamentale o di base 1 della durata di 24 mesi. Articolo 2 (Quadro Normativo e Deliberativo di Riferimento) 1. Il presente bando, unitamente ai formulari per la presentazione delle domande, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione, in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi: - I principi stabiliti dall Agenda di Lisbona in tema di valorizzazione delle politiche per la conoscenza, l innovazione e il capitale umano; - Raccomandazione della Commissione dell 11/03/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l Assunzione dei Ricercatori e i relativi documenti allegati; - Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007; - Il Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MiUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l Innovazione (SRI), che rappresenta il documento base per la programmazione e l attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del sistema territoriale e produttivo della regione; - Il Regolamento (CE) n. 448/2004 relativo all ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali; - La Comunicazione della Commissione (2006/c 323/01) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca; 1 Per progetti di ricerca fondamentale» s intendono: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette ; Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 2/ 7
- Il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) - La Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, Promozione della ricerca scientifica e dell innovazione tecnologica in Sardegna, - La Delibera della Giunta Regionale n. 64/8 del 18 novembre 2008. Articolo 3 (Soggetto Attuatore) 1. All attuazione del presente bando provvede la Regione Autonoma della Sardegna- Centro Regionale di Programmazione. Articolo 4 (Tipologie di Ricerca) 1. Nell ambito delle politiche di ricerca previste dalla L.R.7/2007 si vuole offrire ai giovani ricercatori meritevoli borse di ricerca nelle aree sotto elencate: a) scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche; b) scienze della terra e dell ambiente; c) scienze della vita, comprese quelle afferenti al settore biomedico e sanitario; d) scienze umane e sociali. Articolo 5 (Dotazione Finanziaria) 1.Le risorse finanziarie della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, Promozione della ricerca scientifica e dell innovazione tecnologica in Sardegna, destinate all attuazione del presente bando sono pari a 15.000.000 (quindicimilioni,00) di cui almeno 3.000.000 (tremilioni,00) per i settori biomedico e sanitario. 3/ 7
Articolo 6 (Erogazione dei Fondi) 1. L attività di ricerca dovrà avere una durata di 24 mesi e potrà consistere in progetti individuali di ricerca o derivanti dall associazione di massimo due ricercatori. 2. Il finanziamento dell attività di ricerca consisterà in un assegno ad personam di 30.000 annui ed in una quota forfetaria per tutte le spese direttamente connesse allo svolgimento dell attività di ricerca pari a 15.000 per i settori di cui ai precedenti punti c) - b) dell Articolo 4; pari a 10.000 per i settori di cui al precedente punto a) dell Art. 4 e di 5.000 per i settori di cui al precedente punto d); le somme dovranno essere corrisposte in rate semestrali anticipate. Articolo 7 (Requisiti di ammissione) 1. I finanziamenti per i progetti di ricerca sono destinati a giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza della presentazione del progetto. 2. I ricercatori di età superiore ai 35 anni potranno proporre attività di ricerca da svolgere esclusivamente presso enti ed imprese private. 3. Al momento della firma della Convenzione prevista dall Articolo 13 del presente Bando, il borsista non dovrà percepire e/o dovrà rinunciare ad altre forme di reddito da lavoro autonomo o dipendente, borse di studio e di ricerca. 4. I progetti presentati da giovani ricercatori dovranno riguardare le aree elencati all Art. 4 del presente Bando e dovranno essere svolti presso Università, Enti di ricerca, Presidi ospedalieri, Imprese ed in genere Enti ed Istituzioni pubblici e privati insediati in Sardegna e accompagnati da lettera di referenza personale di almeno due soggetti esperti della materia o di enti, istituzioni e imprese del settore di riferimento. 5. I suddetti Enti dovranno impegnarsi formalmente a sostenere il ricercatore per tutta la durata del progetto, assicurandogli il necessario supporto tecnico e logistico. Articolo 8 (Modalità e procedure per la presentazione e valutazione dei progetti) 4/ 7
1. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità previste dal Bando, utilizzando l apposito Formulario compilato in ogni sua parte, pena l esclusione dal finanziamento. 2. Il plico, riportante la dicitura: Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7 Borse di ricerca per giovani ricercatori, dovrà contenere una duplice copia cartacea e una copia su supporto informatico del progetto e della documentazione richiesta unitamente alla fotocopia di un documento d identità, a pena di esclusione, dovrà pervenire a Regione Autonoma della Sardegna Ufficio Protocollo del Centro Regionale di Programmazione con sede in via Mameli 88, 09123 Cagliari (CA), per posta raccomandata A/R, OVVERO consegnato a mano con allegata lettera di accompagnamento in duplice copia, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S.. 3. Le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Non fara fede la data del timbro postale nel caso di invio tramite posta. Articolo 9 (Procedura di Valutazione) 1. Il finanziamento dei progetti si attua attraverso una procedura valutativa dei fondi assegnati così come definiti nel precedente articolo 5 del presente bando. 2. Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articoleranno in 2 fasi: a) verifica di ammissibilità; b) valutazione da parte della Commissione di Valutazione; Articolo 10 (Verifica di Ammissibilità) 1. La verifica di ammissibilità sarà effettuata sulla base delle seguenti condizioni: a) presenza dei requisiti richiesti per il Soggetto proponente; b) correttezza e completezza della documentazione presentata; Articolo 11 (Valutazione delle Proposte) 5/ 7
1.I criteri valutativi - quantificabili - sui quali la Commissione di Valutazione si baserà per la valutazione delle proposte di ricerca e per la preparazione della graduatoria finale saranno i seguenti: Presentazione di progetti da parte di soggetti attualmente impegnati in attività di ricerca all estero (10 punti); Validità ed originalità scientifica della proposta (max 35 punti); Rilevanza e grado di trasferibilità alle diverse aree tematiche di riferimento (max 30 punti); Qualificazione scientifica del Progetto sulla base del curriculum scientifico del proponente e della sua comprovata competenza nel settore (max 25). 2. Saranno finanziate le proposte a seguito della valutazione che avranno riportato il punteggio maggiore, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di punti 70 su 100. A parità di punteggio saranno considerate prioritarie in primo luogo le domande presentate da parte di soggetti attualmente impegnati in attività di ricerca all estero; in secondo luogo la priorità sarà determinata dalla minore età del proponente. 3. I componenti della Commissione saranno individuati prioritariamente tra gli esperti iscritti nell albo del MIUR di cui all art. 7, comma 1, del D.L. 297/99. 4. Le relazioni finali della Commissione saranno trasmesse per l approvazione al soggetto attuatore (Centro Regionale di Programmazione) e il relativo esito sarà comunicato al Soggetto proponente. 5. L elenco dei progetti ammessi sarà pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente bando. Articolo 12 (Attuazione dei Progetti) 1. A seguito della conclusione della fase di valutazione il Soggetto Attuatore provvederà alla sottoscrizione di una specifica convenzione con il Soggetto Proponente. 2. La convenzione definisce il programma di lavoro, i costi ammissibili, l importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dei Soggetti Proponenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall Amministrazione regionale. Il progetto definitivo approvato è parte integrante della convenzione. 6/ 7
3. I Progetti di Ricerca di base devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula della convenzione tra il Soggetto Attuatore e il Soggetto Proponente. Articolo 13 (Rapporti Tecnico-Scientifici) 1. Il soggetto proponente è tenuto a presentare annualmente, al Centro Regionale di Programmazione, un rapporto tecnico scientifico del progetto che attesti i risultati dell attività di ricerca svolta, anche attraverso la produzione di specifiche pubblicazioni.. Articolo 14 (Clausola risolutiva) 1. Il mancato rispetto dei termini indicati nella Convenzione per la conclusione delle attività comporterà l archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati. Articolo 15 (Riservatezza delle Informazioni) 1. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando di gara sono utilizzati dal Centro Regionale di Programmazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dei Beneficiari dei contributi, garantendo l assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni. Articolo 16 (Disposizioni Finali) 1. Il Centro Regionale di Programmazione si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione. 2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore. 7/ 7