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Decreto legge30 gennaio 1979, n. 26 (1). Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (2) (3). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1979, n. 36, e convertito in legge, con modificazioni, con L. 3 aprile 1979, n. 95 (Gazz. Uff. 4 aprile 1979, n. 94). (2) Vedi, anche, la L. 30 luglio 1998, n. 274. Il presente decreto-legge è stato abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ad eccezione dell'art. 2-bis modificato dall'art. 100 dello stesso decreto legislativo. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 110, del D.Lgs. n. 270 del 1999. Vedi, inoltre, l'art. 7, L. 12 dicembre 2002, n. 273. (3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 27 giugno 1996, n. 135. 1. Le imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili. [Le imprese di cui al primo comma dell'art. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese (4). Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le società che controllano da almeno un anno altre società in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste ultime (5). La disposizione che precede si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione (6). Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale (7).

Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli artt. 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'art. 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria. La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge dagli artt. 195 e seguenti e dall'art. 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario è disposta su parere conforme dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa (8) (9)] (10). (4) Comma prima sostituito dall'art. 1, L. 31 marzo 1982, n. 119 (Gazz. Uff. 1 aprile 1982, n. 90), e poi così modificato dall'art. 4, L. 19 dicembre 1983, n. 696. Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria è stato elevato a lire 71.832 milioni con D.M. 30 aprile 1993 (Gazz. Uff. 15 maggio 1993, n. 112), a lire 76.906 milioni con D.M. 2 maggio 1995 (Gazz. Uff. 8 maggio 1995, n. 105), a lire 80.444 milioni con D.M. 30 aprile 1996 (Gazz. Uff. 7 maggio 1996, n. 105), a lire 82.857 milioni con D.M. 30 aprile 1997 (Gazz. Uff. 12 maggio 1997, n. 108), a decorrere dal primo maggio 1997, a lire 84.266 milioni con D.M. 30 aprile 1998 (Gazz. Uff. 14 maggio 1998, n. 110), a decorrere dal 1 maggio 1998 e a lire 85.277 milioni con D.M. 30 aprile 1999 (Gazz. Uff. 11 maggio 1999, n. 108), a decorrere dal 1 maggio 1999. (5) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 13 agosto 1980, n. 445 (Gazz. Uff. 19 agosto 1980, n. 226). (6) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 13 agosto 1980, n. 445 (Gazz. Uff. 19 agosto 1980, n. 226). (7) Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 4 settembre 1987, n. 336. (8) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. Con sentenza 20 maggio 1987, n. 181 (Gazz. Uff. 27 maggio 1987, n. 22 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 209, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1, quinto comma, L. 3 aprile 1979, n. 95, di conversione del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale o gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 della legge fallimentare. (9) La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 marzo 1999, n. 69 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi o diversi profili, con ordinanza 13 aprile-3 maggio 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 10 maggio 2000, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1. La stessa Corte, con successiva ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 580 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Cost.

(10) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. 1-bis. Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria. [1. Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma (11) (12). 1-bis. Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51% del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purché abbiano avuto, nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'art. 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione (13)] (14). (11) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 23 gennaio 1993, n. 17 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1993, n. 19), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 80 (Gazz. Uff. 26 marzo 1993, n. 71). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base del D.L. 24 novembre 1992, n. 457, non convertito in legge. Inoltre, il comma 2 dell'art. 1 del citato decretolegge ha disposto che restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nel periodo di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1 marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1 luglio 1992, n. 325, non convertiti in legge. (12) Comma abrogato dall'art. 54, L. 24 aprile 1998, n. 128. (13) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 23 dicembre 1993, n. 532. (14) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. 2. Poteri e compenso del commissario. [Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di

eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa (15). Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'art. 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento (16). Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni (17). Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma (18). Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire. Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni. Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'art. 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti (19). Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione (20)] (21). (15) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 31 marzo 1982, n. 119 (Gazz. Uff. 1 aprile 1982, n. 90). (16) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 31 marzo 1982, n. 119 (Gazz. Uff. 1 aprile 1982, n. 90). (17) Gli attuali commi terzo e quarto sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 9 aprile 1984, n. 62, all'art. 2, L. 31 marzo 1982, n. 119 e, di conseguenza, dopo i primi due commi del presente art. 2.

(18) Gli attuali commi terzo e quarto sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 9 aprile 1984, n. 62, all'art. 2, L. 31 marzo 1982, n. 119 e, di conseguenza, dopo i primi due commi del presente art. 2. (19) Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 23 gennaio 1993, n. 17 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1993, n. 19), aggiunto dalla relativa legge di conversione 25 marzo 1993, n. 80 (Gazz. Uff. 26 marzo 1993, n. 71). (20) Articolo sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (21) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. 2-bis. Garanzia dello Stato. Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali (22). L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire (23). Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI (24). Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio (25) (26). (22) Comma così modificato dall'art. 100, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. (23) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 31 marzo 1982, n. 119 (Gazz. Uff. 1 aprile 1982, n. 90). (24) Vedi, anche, l'art. 101, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. (25) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (26) Vedi, anche, il D.M. 19 giugno 1979. 3. Società o imprese controllate, a direzione unica e garanti. [Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è stata disposta l'amministrazione straordinaria di una società di cui al primo comma dell'art. 1, sono soggette alla

medesima procedura a norma del presente decreto-legge, ancorché non si trovino nelle condizioni previste nel detto comma: a) la società che controlla direttamente o indirettamente la società in amministrazione straordinaria; b) le società direttamente o indirettamente controllate dalla società in amministrazione straordinaria o dalla società che la controlla; c) le società che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte alla stessa direzione della società in amministrazione straordinaria; d) le società che hanno concesso crediti o garanzie alla società in amministrazione straordinaria e alle società di cui alle precedenti lettere per un importo superiore, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio, ad un terzo del valore complessivo delle proprie attività. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società suindicate è compiuto dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, anche per iniziativa del commissario o dei commissari. Alla procedura di amministrazione straordinaria, da disporre con separato decreto per ciascuna società, devono essere preposti gli stessi organi nominativi con decreto di cui al primo comma, salvo eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'art. 198 della legge fallimentare (27). Nei confronti delle società di cui al primo comma, ancorché non sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario o i commissari delle società poste in amministrazione straordinaria possono esperire l'azione revocatoria di cui all'art. 67 della legge fallimentare, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società in amministrazione straordinaria, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma di detto articolo, posti in essere nei tre anni anteriori (28). Ai fini dell'esperimento dell'azione il commissario o i commissari possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa, e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornire entro trenta giorni. Possono altresì chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società in amministrazione straordinaria e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma precedente, le indagini consentite dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. L'accertamento deve compiersi entro 120 giorni dalla data della richiesta (29). Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma nel citato articolo 2409 il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui amministratori hanno compiuto le gravi irregolarità sopra indicate (30). Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità cui il commissario è legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, della legge fallimentare, vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 1, secondo comma, con il rito disciplinato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive (31).

Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli atti e ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge (32). Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i commissari, allo scopo di accertare la esistenza di società nelle condizioni di cui al primo comma, possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornirle entro quindici giorni. Al medesimo fine possono richiedere alle società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966 le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari intestati al proprio nome. Tali società sono parimenti tenute a rispondere entro quindici giorni. Nei casi di società collegate a norma del primo comma del presente articolo, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società in amministrazione straordinaria dei danni da questi cagionati alla società stessa (33)] (34). (27) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (30) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (31) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (32) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (33) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (34) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. 4. Conversione del fallimento. [Qualora dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge sia dichiarato il fallimento di una società che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3, il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta a procedura di amministrazione straordinaria, sentiti il legale rappresentante della società, il curatore e, se nominato, il commissario. Il tribunale provvede su istanza di qualunque interessato o d'ufficio (35). La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare (36).

Dalla data del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria delle società cessano le funzioni degli organi preposti al fallimento. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti] (37). (35) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (36) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (37) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. 5. Interventi di società consortili. [Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi aziendali o impianti appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, le società consortili, di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove società per azioni. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, dalla data della costituzione e per la durata della società consortile, alle imprese per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, né alle società che le controllano a norma del secondo comma dell'articolo 2 della legge medesima. Tuttavia la società consortile può in ogni momento domandare la dichiarazione giudiziaria dello stato di insolvenza di tali imprese, ai sensi e per gli effetti del presente decreto (38)] (39). (38) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. La Corte costituzionale, con sentenza 7 febbraio 1985, n. 41 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1985, n. 44-bis) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, secondo comma, L. 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede che la dichiarazione dello stato di insolvenza possa essere pronunciata, oltre che su domanda della società consortile, anche d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati nell'art. 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267. (39) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. 5-bis. Agevolazioni fiscali sui trasferimenti. [I trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi a singoli rami di imprese, appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire (40)] (41). (40) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95.

(41) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. 5-ter. Modifiche all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787. [... (42)] (43). (42) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. Esso inserisce l'art. 4-bis alla L. 5 dicembre 1978, n. 787. (43) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. 6. Norme procedurali. [Ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare, relativamente alle imprese per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del presente decreto, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'art. 4 del decreto stesso (44). L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza (45). La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (46). La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica ai procedimenti per l'accertamento dello stato di insolvenza, a quelli di cui all'art. 4 ed alle relative opposizioni. Alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'articolo 118 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (47). La chiusura della procedura è dichiarata con decreto dell'autorità di vigilanza, su istanza del commissario straordinario o d'ufficio. Il decreto è pubblicato, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento (48)] (49). (44) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto della legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95.

(45) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto della legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (46) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono gli originari commi primo e secondo per effetto della legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (47) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 9 dicembre 1986, n. 835. (48) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 9 dicembre 1986, n. 835. (49) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. 6-bis. Modalità di trasferimenti di complessi aziendali. [Nei casi di trasferimenti di aziende, impianti o complessi aziendali o di immobili o mobili in blocco è consentita la vendita senza incanto e la vendita ad offerta privata, previa l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza e sentito il parere del comitato di sorveglianza. Nei casi predetti, il valore dei beni da trasferire è determinato da uno o più esperti nominati dal commissario liquidatore i quali si atterrano ai criteri di valutazione propri a ciascuno dei beni da trasferire e, quando trattasi di aziende o complessi aziendali, ad un criterio di valutazione che tenga conto, tra l'altro, della redditività all'atto della stima e nel biennio successivo (50)] (51). (50) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (51) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. 6-ter. Durata di applicazione. [Le disposizioni del presente decreto si applicano sino all'entrata in vigore di una nuova legge di riforma del regime delle società (52)] (53). (52) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95. (53) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

7. Entrata in vigore. [Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge] (54). (54) Articolo abrogato dall'art. 109, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.