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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 marzo 2012, n. 5-80/Leg Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante: "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" (b.u. 20 marzo 2012, n. 12) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale; - visto l art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; - vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e, in particolare, l articolo 150; - visto il decreto del Presidente della Provincia del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) ; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 364 di data 2 marzo 2012, concernente: Modifiche ed integrazioni al d.p.p. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). il seguente regolamento: e m a n a Art. 1 Modificazione dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 1. Il comma 1 dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. del 2009 è sostituito dal seguente: 1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, nonché le definizioni adottate dalle norme provinciali in materia di urbanistica.. Art. 2 Modificazioni dell articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n.

1. Al comma 2 dell articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera f) è sostituita dalla seguente: f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti; ; b) dopo la lettera f) è inserita la seguente: f bis) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n.8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini).. Art. 3 Modificazioni dell articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 1. All articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica di cui all allegato A è espresso attraverso l indice di energia primaria globale EPgl nei seguenti casi: ; b) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente: d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume dell edificio esistente, limitatamente al volume nuovo; ; c) nella lettera e) del comma 3 la parola: totale è soppressa; d) l alinea del comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Le prescrizioni più semplificate di cui all allegato A si applicano nei seguenti casi: ; e) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente: a) ristrutturazioni non ricomprese nel comma 3, lettera e), manutenzione straordinaria, ampliamenti dei volumi inferiori al 20 per cento del volume dell edificio esistente limitatamente al volume nuovo; ; f) il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio o alla comunicazione per opere libere ai sensi dell articolo 97 della legge urbanistica provinciale.. Art. 4 Modificazioni dell articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 1. Al comma 1 dell articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: e) ristrutturazione dell'intero edificio; ; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 1 bis. Nei casi previsti dalla normativa statale relativamente ai trasferimenti a titolo oneroso e alle locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari, per i quali è prevista la redazione dell attestato di certificazione energetica, il medesimo deve essere redatto secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa provinciale. 1 ter. Nei casi indicati al comma 1 bis, per gli edifici con superficie utile inferiore a 500 metri quadrati, il calcolo della prestazione energetica può essere effettuato utilizzando le metodologie semplificate riportate nell allegato A.

Art. 5 Modificazioni dell articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 1. Prima del comma 1 dell articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 è inserito il seguente: 01. Il titolare del titolo edilizio, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell immobile affida a un soggetto certificatore la predisposizione dell attestato di certificazione energetica e ne conserva l originale. 2. Il comma 2 dell articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente: 2. L'attestato è trasmesso in copia al comune dal soggetto certificatore - anche con procedure telematiche - contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al capo III del titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008. Copia dell attestato è inoltre trasmessa dal soggetto certificatore, anche con procedure telematiche, all Agenzia provinciale per l energia, ai fini della costituzione del catasto provinciale per le certificazioni energetiche previsto dall articolo 12 bis. Art. 6 Modificazione dell articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 1. All articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il numero 3 della lettera a) del comma 2 sono inseriti i seguenti: 3 bis) diploma di laurea e laurea specialistica in scienze agrarie e scienze forestali, nonché abilitazione all esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale; 3 ter) altre figure professionali individuate con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con la legislazione statale in materia; ; b) nelle lettere b) e c) del comma 4 le parole: in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti: in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 o dal comma 3 ; c) nella lettera a) del comma 6 dopo la parola: progettazione sono inserite le seguenti: o direzione lavori. Art. 7 Inserimento dell articolo 12 bis nel decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 1. Dopo l articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia n. del 2009 è inserito il seguente: Art. 12 bis Catasto provinciale per le certificazioni energetiche 1. Gli attestati di certificazione energetica degli edifici concorrono alla formazione di un sistema informativo denominato catasto provinciale per le certificazioni energetiche, tenuto presso l Agenzia provinciale per l energia. 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di funzionamento del sistema informativo.

Art. 8 Modificazione dell articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 1. Il comma 2 dell articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia n. del 2009 è sostituito dal seguente: 2. I requisiti di prestazione energetica dell edificio previsti dall articolo 4, comma 4, trovano applicazione per le domande del titolo edilizio o le comunicazioni per opere libere ai sensi dell art. 97 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 presentate al comune a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente decreto.. Art. 9 Sostituzione dell allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. 1. L allegato A al decreto del Presidente della Provincia n. del 2009 è sostituito con l allegato A a questo regolamento. Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DS IL PRESIDENTE Lorenzo Dellai Allegato A Requisiti minimi prestazioni energetiche, classificazione edifici e relativa metodologia di calcolo in provincia di Trento 1. La situazione normativa e i criteri generali da adottare Secondo le indicazioni della direttiva 2002/91/CE Rendimento energetico nell edilizia e dallo stesso art. 17 (clausola di cedevolezza) del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 di recepimento della direttiva, la prestazione energetica degli edifici e la relativa classificazione possono essere differenziate su base regionale. Per rispettare le indicazioni della suddetta direttiva, la metodologia di calcolo adottata deve seguire una impostazione comune, in modo da contribuire alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurre un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario. Di fatto, quindi, deve essere coerente con la normativa europea applicabile (ovvero, in Italia, le norme UNI-EN e UNI EN ISO), facendo esplicito riferimento alla norma. 2. Prestazione energetica degli edifici La prestazione energetica complessiva degli edifici è espressa attraverso l indice di prestazione energetica globale (EP gl ) che indica il fabbisogno di energia globale dell edificio. Fino all'emanazione di apposite metodologie di calcolo e di valutazioni circa le prestazioni sui consumi per illuminazione, ventilazione e climatizzazione estiva degli edifici, l indice

EP gl, è calcolato come somma del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ( EP i ) e produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari (EP acs ): EP gl = EP i + EP acs Per la climatizzazione estiva, è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell involucro edilizio (EP e, invol ), riportata in una apposita sezione degli attestati di certificazione energetica. 3. Requisiti minimi obbligatori 3.1. Requisiti minimi obbligatori relativi al fabbisogno energetico globale per gli edifici di cui all art.4, comma 3 del regolamento I requisiti minimi obbligatori relativi al fabbisogno globale degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi valgono per gli edifici di cui all art. 4, comma 3 del regolamento ossia: a) edifici di nuova costruzione; b) sostituzione edilizia; c) demolizione e ricostruzione; d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume dell edificio esistente, limitatamente al volume nuovo; e) ristrutturazione dell intero edificio. Il progettista verifica che il valore di energia primaria globale dell edificio progettato sia inferiore o uguale ad un unico valore massimo di energia primaria globale (EP gl lim ), EP gl EP gl lim In cui EP gl lim è pari a: 60 kwh/m 2 a - relativamente alla categoria E. 1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili, ai sensi del DPR 26 agosto 1993, n. 412) 17 kwh/ m 3 a - per tutte le altre categorie I valori di EPgl vanno calcolati con riferimento al clima del comune di Trento; nella relazione di calcolo e nell attestato di certificazione energetico va comunque riportata l'indicazione sul consumo riferito al comune di effettiva localizzazione. 3.2. Requisiti minimi relativi agli interventi di cui all art. 4, comma 4 del regolamento. Le prescrizioni più semplificate relative agli interventi di cui all art. 4, comma 4 del regolamento, ossia nei casi di: a) ristrutturazioni non ricomprese nel comma 3, lettera e), manutenzione straordinaria, ampliamenti dei volumi inferiori al 20 per cento del volume dell edificio esistente limitatamente al volume nuovo; b) restauro e risanamento conservativo, salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici e artistici o tipologici; sono individuate dalle vigenti disposizioni nazionali che prevedono il rispetto dei valori delle trasmittanze (U limite in W/m 2 K) dei singoli componenti edilizi ed il rispetto delle caratteristiche prestazionali e dei valori minimi di rendimento degli impianti. 4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica Il metodo di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici è differenziato in relazione al tipo di valutazione da eseguire. 4.1. Metodo di calcolo analitico di progetto, per gli edifici di cui all art. 4, comma 3

del regolamento Per il calcolo dell indice di prestazione energetica globale degli edifici di cui all art. 4, comma 3 del regolamento, come riportati al precedente paragrafo 3.1, comprensivo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EP i ) e di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria (EP acs ), si fa riferimento alla norma tecnica UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2. 4.2. Metodo di calcolo semplificato per gli edifici di cui all art. 5, comma 1 ter del regolamento Nei casi previsti dall art. 5 comma 1 ter del regolamento, qualora non si possa effettuare una determinazione rigorosa delle prestazioni dei componenti edilizi ed impiantistici, gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria possono essere calcolati utilizzando la metodologia di calcolo semplificata riportata nelle norma tecnica UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 o tramite l utilizzo di apposito software applicativo messo a disposizione dal CNR e dall ENEA. 5. Classificazione della prestazione energetica Il sistema di classificazione della prestazione energetica globale (EPgl) ai fini della certificazione energetica degli edifici è riferito alle categorie individuate nel DPR 26 agosto 1993, n. 412, distinguendo gli edifici della categoria E. 1 ( edifici adibiti a residenza e assimilabili) dagli edifici appartenenti a tutte le altre categorie. 5.1. Classi energetiche per edifici di categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili) Fabbisogno di energia primaria EP gl (kwh/m 2 a) CLASSE A+ 30 CLASSE A 40 CLASSE B+ 50 CLASSE B 60 CLASSE C+ 80 CLASSE C 120 CLASSE D 180 CLASSE E 225 CLASSE F 270 CLASSE G > 270 5.2. Classi energetiche per tutti gli altri edifici Fabbisogno di energia primaria EP gl (kwh/m 3 a) CLASSE A+ 9 CLASSE A 11 CLASSE B+ 14 CLASSE B 17 CLASSE C+ 23 CLASSE C 34 CLASSE D 51 CLASSE E 64 CLASSE F 77 CLASSE G > 77

6. Impianto di ventilazione e tenuta dell aria Per gli edifici di cui all art.4, comma 3 del regolamento, il cui progetto prevede inizialmente la classe energetica A+, ai fini della certificazione, è obbligo misurare la permeabilità all aria dell involucro edilizio. La verifica di tenuta all aria tramite il Blower door test, metodo che permette di valutare il flusso di ricambio dell aria dell involucro edilizio, deve essere effettuato secondo UNI EN 13829 metodo A (prova di edificio in uso). Il valore massimo da rispettare è: n 50,lim = 0,6 h (-1) 7. Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria In attesa dell emanazione della normativa tecnica: UNI TS 11300 parte 4, Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria, si dispone di adottare, ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria, i fattori di conversione dei principali vettori energetici riportati nella Tabella A. I fattori utilizzati intendono riconoscere in termini premiali l uso di fonti rinnovabili utilizzate dall edificio e prodotte in situ. Tabella A Fattori di conversione del fabbisogno energetico in energia primaria Fattori di conversione in energia primaria Combustibili fossili (metano, gasolio, carbone, GPL) 1,0 Energia elettrica 2,5 Fonti rinnovabili: - legna, biomasse 0,8 - eolico, fotovoltaico 0,5 - solare termico 0,0 Teleriscalmdamento: - combustibili fossili 1,0 - a biomassa / legna 0,8 - misto 0,9 - recupero di calore da processi produttivi o da cogenerazione industriale 0,9 8. Rimando alla normativa statale Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si applicano le vigenti norme nazionali.