che il Giudice di pace, con ordinanza depositata in data 8 l'esistenza di un concorso formale di illeciti amministrativi,

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Transcript:

R C

R

che il Giudice di pace, con ordinanza depositata in data 8 febbraio 2011, ha innanzitutto rilevato che, per potersi affermare l'esistenza di un concorso formale di illeciti amministrativi, è necessaria l'unicità dell'azione (art. 8 legge n. 689 del 1981 e art. 198 del codice della strada), e che non è consentita l'applicazione dell'istituto della continuazione in caso di violazioni diverse da quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie; che doveva quindi escludersi, nel caso di specie, la passibilità di unificazione delle condotte contestate all'opponente secondo lo schema del concorso formale, atteso che le rilevazione effettuate con il sistema TUTOR accertano il superamento del limite di velocità che avviene con più azioni in successione e non già con un'unica azione; che ad avviso del giudice di pace, il concorso formale sarebbe ipotizzabile nel solo caso in cui la condotta, nella parte iniziale del rilevamento, venga tenuta in un luogo per cui è competente un certo ufficio giudiziario, mentre la parte finale venga rilevata in luogo rientrante nella competenza di un diverso ufficio giudiziario, atteso che in tal caso appare evidente l'unicità dell'azione; che al contrario, in tutte le altre ipotesi deve affermarsi la competenza del giudice di pace del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento finale della velocità, sia pure mediata rispetto ad un punto iniziale; - 3 -

che dunque, sostiene il Giudice di pace di Monselice, il Giudice di pace di Palestrina avrebbe errato nel dichiarare la propria incompetenza per territorio in ordine alla opposizione relativa al verbale elevato dalla Polizia stradale di Roma; che quanto alle altre violazioni, in applicazione del suindicato criterio, il medesimo Giudice di pace avrebbe dovuto individuare quali uffici giudiziari competenti, quello del Giudice di pace di Narni, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Perugia, quello del Giudice di pace di Rovigo, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Rovigo e quello del Giudice di pace di Monselice, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Padova; che nel presente giudizio non hanno svolto attività difensiva le parti del giudizio a quo; che ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il relatore designato ha chiesto alla Procura generale presso questa Corte di rassegnare le proprie conclusioni. Considerato che, ai sensi degli artt. 22, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 204-bis del codice della strada, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione a norme del detto codice spetta al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e ha natura inderogabile (Cass. n. 24876 del 2006); - 4 -

compreso tra due Comuni diversi; che la violazione accertata con il sistema SICVE (Sistema informativo controllo della velocità) c.d. "Tutor" (come è avvenuto nel caso in esame) si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. "Autovelox", poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento e in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere riche, pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un'auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il giudice competente a conoscere dell'opposizione potrà utilmente farsi ricorso all'art. 9 cod. proc. pen., laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo ilpincipio generale di cui all'articolo precedente (ossia con riferimento al luogo in cui il reato e stato consumato), la competenza è del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione;, che, peraltro, agli illeciti amministrativi previsti e sanzionati dal codice della strada non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 cod. pen. (Cass. n. 27799 del 2005; Cass. n. 13672 del 2007; Cass. n. 17347 del 2007), sicché è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della c o n d ot ta abbia un effetto processuale tale da determinare l'attrazione della competenza

R

Roma; al Giudice di pace di Narni, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Perugia; al Giudice di pace di Rovigo, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Rovigo; al Giudice di pace di Monselice, per la violazione accertata dalla Polizia stradale di Padova; che per le ragioni esposte in precedenza non può condividersi la richiesta del P.G. di dichiarare la competenza del Giudice di pace di Monselice per gli accertamenti effettuati dalla Polizia stradale di Rovigo e Padova, atteso che i due accertamenti si riferiscono ad azioni diverse e non è configurabile negli illeciti amministrativi, diversi da quelli in materia previdenziale, la continuazione;. che a tale dichiarazione di competenza consegue la cassazione dell'ordinanza emessa in data 16 novembre 2010 dal Giudice di pace dí Palestrin7) che non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio. PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Palestrina in ordine alla opposizione relativa al verbale della Polizia stradale di Roma; la competenza del Giudice di pace di Narni, per l'opposizione relativa alla violazione accertata dalla Polizia stradale di Perugia; la competenza del Giudice di pace di Rovigo per l'opposizione relativa alla violazione accertata dalla Polizia stradale di Rovigo; la competenza del

Giudice di pace di Monselice per l'opposizione relativa alla violazione accertata dalla Polizia stradale di Padova; rimette le parti dinnanzi agli indicati uffici giudiziari, previa riassunzione della causa nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza; cassa l'ordinanza emessa in data 16 novembre 2010 dal Giudice di pace di Palestrina. ` t,? I Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2 0 1 2 Il Presdente ti Funzionario Giudiziario