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COPIA COMUNE DI BUONALBERGO Provincia di Benevento VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014. L anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 09:20 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco Sig. Igino MIELE con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Alla trattazione dell argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri: CONSIGLIERI Pres.Ass. CONSIGLIERI Pres.Ass. COLUCCIO Franco Assente MARINARO Cosentino Presente ROTONDO Giovanni Presente PANARESE Michelantonio Presente FESTA Cosimo Presente FIORINO Antonio Assente DELL'INFANTE Carlo Presente PIRONE Enrico Presente DI MATTEO Antonio Presente Presenti n. 7 Assenti n. 2 Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri: Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CLARA CIMINO. Assume la Presidenza il Sindaco Sig. Igino MIELE Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l istituzione dell IMU in via sperimentale a decorrere dall anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; VISTO l art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l IMU; VISTO l art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011 che reca disposizioni relative all applicazione dell IMU; VISTO l art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; VISTO l art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina; VISTO l art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU; VISTO l art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l aliquota di base dell IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali; VISTO l art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l aliquota per l abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; VISTO l art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati; VISTO l art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell art. 13 del D.L. 201/2011; VISTO l art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell IMU di cui all art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale; CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; RILEVATO che per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2014, l imposta non si applica alle seguenti fattispecie: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. VISTO l art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200, rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione; VISTO l art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l esenzione dall IMU di cui all art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; DATO atto che con propria precedente delibera n. 8 del 28/07/2014 è stato approvato il regolamento della IUC, contenente anche le norme relative all applicazione dell IMU; DATO atto, altresì, che la Giunta comunale con deliberazione n. 47 del 3/07/2014 ha approvato le ipotesi di aliquote e detrazioni I.M.U. per l anno 2014 da proporre al consiglio Comunale; Ascoltata la dichiarazione del Consigliere Pirone che qui si allega sotto la lett. A); Udita la breve replica del sindaco il quale ritiene non si piossa accogliere la proposta del Consigliere pirone per le motivazioni già espresse nei precedenti punti; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il regolamento di contabilità dell Ente; ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, nonché quello di legittimità espresso dal segretario comunale; Con voti unanimi, resi per alzata di mano VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO lo Statuto dell Ente; VISTO il regolamento di contabilità dell Ente; Con voti favorevoli sei, contrari due (Panarese e Pirone) espressi per alzata di mano; DELIBERA I. Di approvare le seguenti aliquote per l applicazione dell IMU relativa all anno 2014 nelle misure di seguito specificate: Fattispecie Abitazione principale e relative pertinenze (solo per categorie catastali A/1, A/8 e A/9) Altri Immobili Aliquota 4 per mille 7,6 per mille Detrazione per Abitazione Principale. 200,00 II. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

Inoltre, con separata ed apposita votazione, resa per alzata di mano; Unanime, DELIBERA Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art. 134, comma 4, del D. lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO Ai sensi dell art 49 del D. Lgs. N.267/2000, si esprime parere favorevole (f.to Geom. Antonio MARUCCI) VISTO Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. IL PRESIDENTE (f.to Sig. Igino MIELE) Visto il D. Lgs. N.267/2000 ATTESTA - che la presente delibera viene affissa all Albo Pretorio dal 01-08-2014 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 16-08-2014. Lì, 01-08-2014 E stata affissa all Albo Online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 01-08-2014 al 16-08-2014, come prescritto dall art. 124, comma 1, del D. Lgs. N.267/000, senza reclami. Copia conforme all originale Buonalbergo, 01-08-2014 Dott.ssa CLARA CIMINO Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-07-2014 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000); Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); Lì, 01-08-2014