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COMUNE DI RIVA DEL GARDA ( Prov. di Trento ) CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL ACQUEDOTTO CONSORZIALE DEL BASSO SARCA E PER INTERVENTI DI DIFESA E GARANZIA DELLE RISORSE IDRICHE DERIVATE, IN QUANTO IMMESSE NEI CIVICI ACQUEDOTTI. L anno duemila (20 ), nelle date indicate nell'ultima pagina del presente contratto, tra i signori: SERGIO PELLEGRINI, nato a Riva il 10.7.1955, Responsabile dell'area Opere Pubbliche del Comune di Riva del Garda, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Riva del Garda (C.F. 84001170228 - P.IVA 00324760222), in base alla alla deliberazione della Giunta Comunale n. 644 di data 12.2.2007;, nato a, il, della ALTO GARDA SERVIZI S.p.A. con sede in Riva del Garda in via Ardaro n. 27, il quale agisce in nome, per conto e nell esclusivo interesse della stessa (P.IVA 01581060223). Premesso: che con deliberazione consiliare n.134 dd. 10.08.2000, esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione con i Comuni di Arco e Nago-Torbole per la gestione dell acquedotto consorziale del Basso Sarca; che in data 11 dicembre 2000 è stato sottoscritta la convenzione

tra i Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago Torbole per la gestione dell'acquedotto consorziale del Basso Sarca; che con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Ufficio Tecnico dd. n. il servizio di manutenzione ordinaria dell acquedotto consorziale del Basso Sarca e per interventi di difesa e garanzia delle risorse idriche derivate, in quanto immesse nei civici acquedotti è stato affidato alla ditta ALTO GARDA SERVIZI S.p.A; Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il seguente contratto di affidamento ART. 1 OGGETTO 1. Il Comune di Riva del Garda, in seguito denominato semplicemente il Comune - affida all Alto Garda Servizi S.p.A. - in seguito denominata semplicemente la Società il servizio di manutenzione ordinaria dell acquedotto consorziale del Basso Sarca, nonché gli interventi di difesa e garanzia delle risorse idriche derivate dalla sorgente Punto del Diavolo in Comune di Dro, convogliate - con opere realizzate dal Consorzio per l Acquedotto del Basso Sarca costituito tra i Comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole medesimi - al serbatoio di ripartizione ed accumulo posto in loc. Cretaccio, nel Comune di Arco, in quanto immesse nei civici acquedotti. ART. 2 CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni ed i servizi da svolgere da parte della Società sono: a) verifica e controllo delle opere di presa presso la sorgente Sass del Diaol/Punto del Diavolo in Comune di Dro e del serbatoio in loc. Cretaccio/M.Brione in Comune di Arco e conseguenti interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi finalizzati a garantire la difesa delle risorse idriche e l erogazione di acqua di buona qualità (potabilizzazione e controllo dei relativi parametri); c) manutenzione delle aree verdi; d) servizio di reperibilità e di pronto intervento in caso di necessità; e) pagamento delle spese per fornitura di energia elettrica; f) comunicazione a cadenza quadrimestrale dei consumi d acqua rilevati da contatori (misuratori di portata) apposti sulle derivazioni dei civici acquedotti dei Comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole. 2. I controlli interni e la conseguente effettuazione delle analisi saranno effettuati secondo le modalità dell allegato III del Decreto del Presidente della Repubblica 24.05.1988, n. 236 e s.m. o comunque con procedimenti operativi diversi dai metodi analitici di riferimento riportati, qualora questi permettano di determinare i valori dei vari parametri con i medesimi limiti di rilevamento, accuratezza e precisione. 3. I risultati dei controlli saranno riportati in appositi certificati di

analisi rilasciati dal laboratorio incaricato dei controlli medesimi. Copie dei certificati saranno di volta in volta trasmesse al Comune di Riva del Garda. ART. 3 INTERVENTI STRAORDINARI 1. Non sono compresi tra le prestazioni di cui al presente contratto gli interventi straordinari sulle opere realizzate dal Consorzio per l acquedotto del Basso Sarca; ove si manifestasse la necessità di provvedere a sostituzioni di materiali o di apparecchiature, di interventi di riparazione o di manutenzione straordinaria delle opere stesse e dei siti o ad altri interventi non previsti dal presente contratto, la Società provvederà di volta in volta a trasmettere al Comune un dettagliato preventivo di spesa, per esame ed approvazione da parte degli Organi competenti ed eventuale affidamento dell esecuzione degli interventi in relazione ai finanziamenti disposti. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 si stabilisce però fin d ora che, qualora la spesa per interventi di manutenzione straordinaria non superi il limite annuo di 6.197,48 (seimilacentonovantasette/48) IVA inclusa, la Società è autorizzata ad effettuarla, salvo rendicontazione finale. 3. Sono inoltre espressamente consentiti gli interventi di somma urgenza non procrastinabili, atti a garantire l approvvigionamento idrico. 4. La società dovrà inoltre provvedere ad ottemperare alle

incombenze derivanti da disposizioni di legge ed in particolare agli obblighi derivanti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1164 dd.8.6.2007. ART. 4 CONTROLLI 1. Al Comune è riservata la facoltà di controllare che lo svolgimento del servizio sia realizzato da parte della Società in conformità a quanto previsto dal presente contratto. 2. La Società ha il dovere di collaborare e cooperare con il Comune per l effettuazione di tale controllo. ART. 5 CORRISPETTIVO 1. In relazione al presente contratto, il Comune riconosce alla Società un corrispettivo pari a 38.277,30 più IVA 22%. 2. Tale corrispettivo verrà pagato in due rate semestrali posticipate dietro presentazione di apposita fattura. ART. 6 DURATA 1. Il presente contratto ha durata fino al 31.12.2015; 2. Il Comune di Riva del Garda avrà facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto per motivi di pubblico interesse anche in relazione alla definizione da parte del Comune della modalità gestionale del servizio idrico, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi mediante raccomandata a.r. con il solo obbligo di pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni

effettivamente rese dalla Società alla data di efficacia del recesso. In nessun caso il recesso anticipato potrà comportare indennizzi di sorta a favore della Società. ART. 7 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RESPONSABILITA 1. Nell esercizio del servizio oggetto del presente contratto, la Società dovrà osservare e far osservare, per quanto di competenza, le leggi vigenti con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di tutela degli inquinamenti. 2. La Società risponde direttamente nei confronti dei terzi per i danni subiti da questi ultimi o dal Comune, qualora assuma la qualifica di terzo, in relazione a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuita civilmente o penalmente alla Società in relazione all effettuazione del servizio. ART. 8 ASSUNZIONE OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 1. La Società, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12.11.2010, n. 187. 2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dal contraente, non-

ché da tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2020, n. 136, il seguente codice CIG: Z1811C906F. 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 4. A tal fine, la Società comunica al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dallo loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 5. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 6. La Società si impegna ad inserire nei contratti stipulati con subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto le seguenti clausole: Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge

13 agosto 2010, n. 136; Il contraente qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ove ha sede la stazione appaltante. 7. Al fine di cui sopra la Società si impegna a comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento ed a fornire copia dei relativi contratti. ART. 9 SPESE CONTRATTUALI 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono ad esclusivo carico della Società, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Letto, approvato e sottoscritto. p. COMUNE DI RIVA DEL GARDA ing. Sergio Pellegrini p. ALTO GARDA SERVIZI S.P.A.