REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

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COMUNE DI CAMERANO PROVINCIA DI ANCONA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 16.04.2007

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Per commercio su aree pubbliche si intende l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche [ ] comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte 2. Il presente regolamento, emanato in attuazione del D.Lgs. 114/98 e della Legge Regione Marche 4/10/1999, n. 26 così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Marche n.19 del 21/10/2002, stabilisce i criteri per lo svolgimento dell attività individuata al precedente capoverso. ART. 2 TIPOLOGIA DEI MERCATI E FIERE 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) con posteggio fisso dato in concessione per 10 anni: il commercio su posteggio fisso può svolgersi secondo le caratteristiche e nelle forme qui si seguito indicate: -mercati giornalieri: riservati a più commercianti che operano ogni giorno nella stessa località; -mercati settimanali: raggruppamenti di operatori che esercitano l attività con carattere di ricorrenza, in giorni determinati della settimana; -fiere: raggruppamenti di operatori che operano per un periodo di tempo variabile in occasione di ricorrenze tradizionali o manifestazioni di interesse locale; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA 1. L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio è rilasciata, secondo le modalità di cui all art. 29 della Legge Regione Marche 4/10/1999, n. 26 così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Marche n.19 del 21/10/2002, dal Dirigente del medesimo settore ed abilita anche all esercizio in forma itinerante nell ambito del territorio regionale, nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata. 2. L autorizzazione all esercizio di vendita esclusivamente in forma itinerante nelle aree dove tale tipologia di vendita non è espressamente vietata, è rilasciata, previo domanda presentata utilizzando l apposita modulistica disponibile presso il competente Servizio comunale, dal Dirigente del medesimo settore ed abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nonché all esercizio nei posteggi che risultino non occupati dai soggetti autorizzati; trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento la domanda si intende accolta qualora non venga comunicato prima il provvedimento di diniego. 3. L attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune senza esposizione della merce su banchi fissi; l operatore non può sostare nello stesso punto per più di un ora, nell arco della giornata, oltre alla quale deve spostarsi di almeno 500 metri.

4. L autorizzazione all esercizio dell attività su aree pubbliche, sia che sia svolta su posteggio che in forma itinerante, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 5. L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia che sia svolta su posteggio che in forma itinerante, abilita anche alla somministrazione a condizione che il titolare risulti in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività. 6. L abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 7. Non è consentita la vendita di prodotti alimentari su posteggi collocati in aree destinate dall amministrazione comunale esclusivamente alla vendita di prodotti non alimentari. 8. L autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza e della Vigilanza Urbana unitamente ad un documento di identità, se il titolare è presente, mentre se quest ultimo viene sostituito da dipendente o familiare, l operatore presente dovrà esibire la delega del titolare. 9. E fatto, inoltre, obbligo di tenere con sé l autorizzazione amministrativa, la concessione del posteggio e la ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di spazio pubblico. ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI 1. Con le caratteristiche di cui all'art. 20, secondo comma lett. a) della L.R. 26/99 e s.m.i. è operante nel Comune di Camerano il mercato ordinario del Centro Storico. 2. Con le caratteristiche di cui all'art. 20, secondo comma lett. b) della medesima legge, è operante il Mercato delle Erbe, specializzato. ART. 5 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE DEI MERCATI 1. Caratteristiche dimensionali e tipologiche dei mercato del Centro Storico : a) tipologia del mercato : ordinario b) dislocazione dei posteggi : - prodotti alimentari in Piazza S.Apollinare - prodotti non alimentari: Piazza S.Apollinare, Piazza Roma, Via Maratti, Via S. Francesco,Via Garibaldi. c) giornata di mercato: mercoledì; d) cadenza dei mercato: settimanale; e) consistenza complessiva dei posteggi: n. 38, di cui: n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore alimentare; n. 35 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore non alimentare; f) l area destinata al mercato viene chiusa al traffico dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del mercoledì; 2. Caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato giornaliero delle Erbe : a) tipologia : specializzato ( alimentare ) b) area di mercato : Piazza S.Apollinare e struttura coperta c) cadenza del mercato : giornaliera d) consistenza complessiva dei posteggi : n. 4, di cui :

n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore alimentare; n. 1 riservati ai produttori agricoli; 3. Conformemente al disposto dell'art. 28, quinto comma, della L.R. 26/99 e s.m.i., l articolazione strutturale di entrambi i mercati. di cui al primo e secondo comma del presente articolo è riportata nelle allegate planimetrie n. l e 2. Le planimetrie - che individuano la localizzazione, la superficie, il numero progressivo [..] - costituiscono parte integrante della presente normativa e vengono costantemente aggiornate a cura dei competente ufficio, su indicazione del locale Comando di Polizia Municipale. 4. Le modifiche permanenti relative: all'individuazione dell'area di mercato; alla giornata di svolgimento dei mercato; alla consistenza dei posteggi, cosi come individuate nel primo e secondo comma del presente articolo, dovranno essere effettuate previa Delibera dei Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. ART. 6 RILASCIO CONCESSIONI DI POSTEGGIO 1. L assegnazione dei posteggi avviene secondo i criteri stabiliti dall art. 29 della legge Regione Marche n. 26/99, così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Marche n.19 del 21/10/2002. 2. Si precisa che: a) al fine della determinazione del numero di presenze effettive e di spunta di cui al citato articolo, comma c) punti 1 e 2 si terrà conto delle presenze maturate a decorrere dal 1/1/1996; b) l anzianità nell attività di commercio su aree pubbliche di cui all art. 29 della citata legge regionale è attestata dal registro delle imprese o con relativa autocertificazione prodotta a i sensi di Legge. c) la concessione del posteggio nei mercati ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell interessato. d) la concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l azienda commerciale o un ramo d azienda. e) dell avvenuta cessione deve essere data comunicazione entro 60 giorni, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità, ai competenti uffici comunali, utilizzando l apposita modulistica. f) trascorso tale termine il subentrante decade dal diritto di esercitare l attività del dante causa. ART. 7 DISPOSIZIONI PER I POSTEGGI NEI MERCATI 1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato o fiera: Tale divieto non si applica a chi, al momento dell entrata in vigore della legge regionale. n. 26/99, sia titolare di più posteggi nello stesso mercato e a chi subentri nell attività di altre aziende già operanti nello stesso mercato o fiera. 2. Le domande di scambio consensuale di posteggio all interno dello stesso mercato sono accolte dal Comune quando non contrastino con la normativa in vigore. Le stesse devono essere presentate secondo quanto previsto al punto 12 dell art. 28 della Legge

Regione Marche 4/10/1999, n. 26 così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Marche n.19 del 21/10/2002. ART. 8 VERIFICA DELLE PRESENZE E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI VACANTI 1. Le operazioni di controllo degli operatori presenti (spunta) sono effettuate a cura degli Agenti di Polizia Municipale il mercoledì mattina, dalle ore 8,30; 2. Nel corso del suddetto controllo, gli Agenti provvedono: - a prendere nota delle presenze degli operatori titolari di posteggio - ad assegnare, in via provvisoria, i posteggi rimasti disponibili ad altri operatori sulla base delle seguenti priorità: a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato; b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato; c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese o autocertificazione; 3. Non è ammesso a partecipare alla spunta l operatore che sia già titolare di un posteggio nel mercato per il medesimo giorno. 4. Non è ammesso partecipare alla spunta nel mercato chi sia titolare esclusivamente di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio rilasciata da altra Regione. 5. L operatore che effettua l operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere l attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato, perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore. ART. 9 IMPRENDITORI AGRICOLI 1. Nel mercato giornaliero é riservato n. 1 posteggio a soggetti con qualifica di imprenditore agricolo. 2. La concessione dei posteggi si effettua con i seguenti criteri e priorità: a) assegnazione per miglioramento ai titolari delle attività già presenti nel mercato sulla base dell anzianità di concessione del posteggio; b) nuova assegnazione mediante avviso pubblico; la relativa graduatoria verrà stilata secondo l ordine di iscrizione nei relativi albi o registri. 3. La graduatoria avrà validità di due anni. 4. In caso di pari anzianità nella concessione del posteggio o di pari anzianità di iscrizione si darà la precedenza a soggetti muniti di certificazione di invalidità per l accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti; in mancanza di soggetti invalidi la priorità sarà data al soggetto più anziano d età. 5. In caso di richieste non accolte entro due anni per mancanza di disponibilità di posteggi liberi, gli imprenditori agricoli ancora interessati dovranno riproporre una nuova domanda, dopo l uscita del nuova avviso pubblico. 6. Non è consentito dare in concessione più di un banco ad ogni imprenditore agricolo. 7. Il Comune riconosce i diritti acquisiti prima dell emanazione del presente regolamento. 8. Comporta la revoca della concessione del banco il mancato pagamento del canone nonché il suo mancato utilizzo per un periodo continuato di almeno sei mesi, senza la presentazione di documenti giustificativi.

9. Per l esercizio dell attività in forma itinerante agli imprenditori agricoli si applicano le stesse limitazioni di cui all art. 18 del presente regolamento previste per gli operatori commerciali su aree pubbliche. ART. 11 ASSENZE GIUSTIFICATE 1. Gli operatori di mercato hanno l obbligo di frequentare il mercato. 2. Le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare non danno luogo alla computazione come assenze ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio. La comunicazione relativa ad assenza giustificata dovrà essere inviata al Comune entro 8 giorni, corredata di idonea documentazione. 3. Non sono altresì computate per i fini di cui sopra le assenze dovute a maltempo quando le proibitive condizioni metereologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale. 4. Non sono altresì computate per i fini di cui sopra le assenze dei commercianti di prodotti ittici che si verifichino nei giorni di Lunedì e Sabato, nonché nei giorni in cui è attuato, per disposizioni di legge, il fermo-pesca. ART. 12 MODIFICA NELLA UBICAZIONE DEI POSTEGGI 1. L Amministrazione comunale, in caso di ristrutturazione, soppressione, o trasferimento definitivo o temporaneo, parziale o totale dei mercati, riassegna i posteggi secondo i criteri di cui all art. 22 della Legge Regione Marche 4/10/1999, n. 26 così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Marche n.19 del 21/10/2002. ART. 13 SUBENTRI E REINTESTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda o di un ramo dell azienda per l esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell autorizzazione amministrativa e del posteggio a nome di chi subentra, secondo i criteri stabiliti dalla legge Regione Marche n. 26/99 così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Marche n.19 del 21/10/2002. ART. 14 INSTALLAZIONE E SGOMBERO DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA 1. All orario stabilito per l inizio delle contrattazioni le attrezzature di vendita devono essere regolarmente installate. 2. Qualora il posto non fosse occupato per tale orario, esso verrà ritenuto disponibile ed assegnato ad altro operatore che ne faccia richiesta, con le modalità previste dall art.8. 3. I commercianti devono lasciare il suolo pubblico sgombero dei banchi e di ogni altro attrezzo entro un ora dall orario di cessazione delle vendite.

4. E fatto divieto di effettuare le operazioni di sgombero prima dell orario previsto per la cessazione delle vendite al fine di evitare intralcio alla circolazione e situazioni di pericolo per il pubblico, salvi i casi di forza maggiore. 5. In tal caso, è necessario fornire all Amministrazione comunale, entro trenta giorni, la relativa documentazione giustificativa, in assenza della quale l operatore perderà la presenza e sarà assoggettato alle sanzioni di cui al successivo art. 34. ART. 15 NORME COMPORTAMENTALI 1. E fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di disturbare con grida e schiamazzi e richiamare l attenzione del pubblico con insistenti offerte di merce. 2. Gli operatori su aree pubbliche devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi, od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco; tra ciascun banco dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno 50 cm.. 3. Non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse od altri ingombri. 4. Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni posteggio. 5. E fatto divieto di impegnare con i banchi, con merci, o con ceste e sacchi spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché necessari per garantire il transito dei mezzi di soccorso. 6. Qualora l operatore ponga in vendita oggetti usati è fatto obbligo di darne notizia al pubblico mediante esposizione, in modo ben visibile di un apposito cartello contenente la dicitura: Vendita di cose usate. 7. Per tutto quanto non previsto dalla normativa di settore i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al D. Lgs. 114/98 ART. 16 DECADENZA E REVOCA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 1. L operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull esercizio dell attività disciplinate dal Capo II della legge R.M.. 26/99 così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Marche n.19 del 21/10/2002. 2. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune; in tal caso l interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. ART. 17 REVOCA E SOSPENSIONE DELL AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 1. Il Comune revoca l autorizzazione nei seguenti casi: a) nel caso in cui il titolare non inizi l attività entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 18 giornate, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114/98. d) In caso di morte del titolare, qualora entro sessanta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione. 2. L autorizzazione è sospesa nel caso in cui l operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all occupazione del suolo pubblico, fino alla regolarizzazione degli stessi. ART. 18 LIMITAZIONI AL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE 1. L operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l attività in forma itinerante, nonché l imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante possono sostare nello stesso punto per non più di un ora, oltre la quale devono spostarsi di almeno 500 metri e non possono rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. 2. E vietato altresì, per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse, l esercizio del commercio su aree pubbliche, svolto in forma itinerante di qualsiasi genere, alimentare e non alimentare, da parte di commercianti, produttori agricoli, pescatori, artigiani, ecc, nelle vie e piazze cittadine individuate con apposito provvedimento comunale. 3. L attività di vendita può essere effettuata tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nel periodo di vigenza dell ora legale e tra le ore 8.00 e le ore 19.00 nel periodo di vigenza dell ora solare. ART. 19 PULIZIA NEI MERCATI 1. I commercianti su aree pubbliche che operano nei mercati e nelle fiere debbono disporre dell attrezzatura necessaria per la raccolta dei rifiuti. 2. Non possono essere lasciati scarti e rifiuti abbandonati nello spazio destinato all attività di vendita né sulla strada o in contenitori diversi da quelli ivi presenti. ART. 20 LIMITAZIONI E DEROGHE ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA 1. Il Comune si riserva la facoltà, per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario e di pubblico interesse, di stabilire limitazioni all esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche sia per quanto attiene alla superficie dell area destinata al commercio che per quanto riguarda il periodo di tempo in cui tale attività deve essere interrotta; a tal fine l Amministrazione comunale, salvi i casi d urgenza, consulta prioritariamente le OO.SS. di categoria al fine di pervenire alla migliore soluzione possibile. 2. Il mercato settimanale del mercoledì qualora coincida con un giornata festiva può essere consentito, anticipato, posticipato, annullato con ordinanza del Sindaco da emettersi all inizio di ciascun anno solare. 3. I mercati alimentari coperti seguono lo stesso calendario di apertura delle attività commerciali alimentari al dettaglio anche nelle ipotesi di più festività consecutive. 4. Gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche le cui attività sono ubicate nell area della fiera e del mercato hanno facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della manifestazione in deroga al rispetto degli orari e all obbligo di chiusura festiva.

ART. 21 REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER IL COMMERCIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI 1. Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il posteggio nel quale è stato autorizzato ad esercitare l attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze emanate dal Ministro per la Sanità, dell osservanza delle norme igienico-sanitarie; deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l allontanamento dei rifiuti. 2. L esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso la bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile. 3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei banchi temporanei (attrezzature di esposizione smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell attività) e dei negozi mobili (veicoli speciali ad uso negozio) si fa rinvio alle specifiche norme emanate dal Ministero della Sanità. ART. 22 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE 1. Alla regolazione della circolazione pedonale e veicolare nelle zone interessate allo svolgimento dei mercati e delle fiere e zone limitrofe provvede il Comando di Polizia Municipale con apposite ordinanze. ART. 23 MODALITA DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA 1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi addetti al controllo sanitario, i quali faranno osservare le norme vigenti impartite dal Ministero della Sanità. 2. L organo che svolge il servizio di accertamento della qualità può dichiarare non idonee all alimentazione determinate partite di prodotti e ne dispone la distruzione o l avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, rilasciandone certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore e l altra al Servizio comunale competente. 3. Alla vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di vendita nei mercati, nelle fiere e nel caso di commercio svolto in forma itinerante, provvedono il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell ordine. ART. 24 SANZIONI 1. In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall art. 29 del D.lgs. 114/98 (sanzione amministrativa da 516,00 a 3.098,00).

2. In caso di particolare gravità o recidiva è disposta la sospensione dell attività per un periodo fino a 20 giorni. 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. Per le violazioni di cui al presente regolamento l autorità competente è il Sindaco. 5. Per quanto riguarda le violazioni previste dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dall art. 29, comma 1 del medesimo. 6. In particolare, chi eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall autorizzazione stessa, nonché senza l autorizzazione o il permesso di cui all art. 28, commi 9 e 10, del medesimo decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 a 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce. 7. Si osservano, per l accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689. ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento dovranno essere rispettate le norme e regolamenti vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare le norme previste dal D.Lgs 31/3/98, n. 114 e dalla Legge Regione Marche 4/10/1999, n. 26, così come modificata e integrata dalla Legge Regione Marche n.19 del 21/10/02. ****