Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811-531812 - Sala Operativa: 0922 535182-531836 - 531845 - Fax 0922 535747 www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it ORDINANZA N. 23/2016 Loc. Spiaggetta del Comune di Porto Empedocle (AG) - Disciplina temporanea per l accesso di cani in una porzione di spiaggia libera e nell antistante specchio acqueo Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle: RITENUTO: opportuno individuare, nelle aree demaniali marittime di competenza di questo comando ai sensi delle vigenti norme, una porzione di spiaggia libera in cui consentire l accesso regolamentato di cani in condizioni che garantiscano sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale, salute ed igiene pubblica e sicurezza igienico-sanitaria; CONSIDERATO: che, ai sensi dell art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana, del D.P.R. 01/12/1961 n. 1825, del D.M. 25/01/1963 n. 1057, del D.P.R. 01/07/1977 n. 684, della circolare n. 5175427 del 23/03/1978 del Ministero Marina Mercantile, della L. 08/07/2003 n. 172, della nota n. 22146 del 21/03/2007 della Regione Siciliana, della nota n. 7463 del 08/06/2009 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, non debbono essere trasferite alla Regione Siciliana, oltre ai porti di 1^ categoria e di 2^ categoria, 1^ classe, anche le zone demaniali a destra e a sinistra dei porti stessi per un ampiezza di metri 1.000 ciascuna e che, di conseguenza, tali aree demaniali non rientrano tra quelle trasferite alla Regione Siciliana ai sensi del D.P.R. 684/1977 e della L. 172/2003, e che, avendo la Regione Siciliana declinato la propria competenza, questo comando, in virtù del principio di sussidiarietà, provvede ad esercitare nelle aree demaniali marittime sopra individuate la correlata potestà in linea con le vigenti norme; CONSIDERATO: PRESO ATTO: RITENUTO: VISTA: che presso la spiaggia libera in loc. Spiaggetta del Comune di Porto Empedocle, tra il molo di ponente del porto e la centrale termoelettrica Enel, ricadente nell area demaniale marittima entro 1.000 metri a ponente dell area portuale, non risulta ad oggi rilasciata alcuna concessione o autorizzazione demaniale marittima a fini turisticoricreativi, né risulta pervenuta a questo comando alcuna richiesta tesa ad ottenere il rilascio di concessione o autorizzazione demaniale marittima a fini turistico-ricreativi; dell esito delle riunioni svolte in data 31/03/2015, 16/04/2015 e 05/06/2015, cui hanno preso parte rappresenti di questo comando, dell amministrazione comunale e della Polizia Municipale di Porto Empedocle, dell A.S.P. 1 di Agrigento (Dipartimento di prevenzione veterinaria di Agrigento ed Area di igiene e sanità pubblica di Porto Empedocle), della Polizia Provinciale di Agrigento, nonché associazioni di tutela dei diritti degli animali; necessario disciplinare, a titolo sperimentale e per un periodo limitato, l accesso regolamentato di cani in una porzione di spiaggia libera in loc. Spiaggetta del Comune di Porto Empedocle, tra il molo di ponente del porto e la centrale termoelettrica Enel, e nell antistante specchio acqueo, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale, salute ed igiene pubblica e sicurezza igienico-sanitaria, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all ambiente; il D.P.R. 08/02/1954 n. 320 Regolamento di polizia veterinaria ; la L.R. 03/07/2000 n. 15 della Regione Siciliana Istituzione dell anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo, con cui la Regione Siciliana, in attuazione della L. 14/08/1991 n. 281, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo; Pagina 1 di 5

VISTA: VISTA: VISTE: VISTI: la L. 20/07/2004 n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali ; il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 Norme in materia ambientale ; il Decreto del 26/05/2006 della Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana, con cui l amministrazione regionale prevede la creazione di spazi per l'accesso al demanio marittimo di animali di affezione; il Decreto n. 476/2007 del 01/06/2007 della Regione Siciliana - Assessorato territorio e ambiente, con cui - salvo deroghe - la durata della stagione balneare è stata individuata nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre; la propria Ordinanza n. 33/2015 del 07/07/2015 (Loc. Spiaggetta del Comune di Porto Empedocle - Disciplina temporanea per l accesso di cani in una porzione di spiaggia libera e nell antistante specchio acqueo); le proprie Ordinanze: 30/2010 del 07/10/2010 (Regolamento per l accesso, il transito e la sosta di veicoli e persone in area portuale); 8/2011 del 07/04/2011 (Modifiche all Ordinanza 30/2010); 50/2012 del 26/09/2012 (Lavori di realizzazione della darsena di ponente); 30/2014 del 16/07/2014 (Ordinanza di sicurezza balneare); 37/2014 del 24/07/2014 (Lavori per la ristrutturazione di un edificio presso il varco di accesso al molo di ponente); 19/2016 del 18/04/2016 (Lavori per la messa in sicurezza dell accesso al molo di ponente dell area portuale di Porto Empedocle); 22/2016 del 29/04/2016 (Disciplina della pesca sportiva con canna da riva nell area portuale di Porto Empedocle 01/05/2016-30/06/2017); gli art. 17, 18, 28, 30, 81, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (Codice della Navigazione), e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (Regolamento per l esecuzione del Codice della Navigazione); l art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico), che recita: Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici ; R E N D E N O T O che nella porzione di ponente della spiaggia libera in loc. Spiaggetta del Comune di Porto Empedocle (AG), tra il molo di ponente del porto e la centrale elettrica Enel (meglio individuata nella planimetria in ALL. 1, parte integrante del presente provvedimento), nonché nell antistante porzione di specchio acqueo, è autorizzato a titolo sperimentale l accesso di cani dal giorno 01/05/2016 e fino al termine della stagione balneare 2016 individuato dalla Regione Siciliana. La porzione di ponente della spiaggia libera, in cui è consentito l accesso di cani, è individuata da apposita segnaletica e da rete mediana di delimitazione, al fine di suddividere tale area dalla porzione di levante riservata esclusivamente ai bagnanti; O R D I N A: Art. 1 (Condizioni e modalità di accesso dei cani nella porzione di ponente della spiaggia libera in loc. Spiaggetta del Comune di P. Empedocle) 1.1 Per il periodo di durata della presente Ordinanza ai proprietari, ai detentori ed ai conduttori di cani che accedono nella porzione di ponente della spiaggia libera in loc. Spiaggetta del Comune di Porto Empedocle, tra il molo di ponente del porto e la centrale termoelettrica Enel (meglio individuata nella planimetria in ALL. 1), nonché nell antistante porzione di specchio acqueo, è fatto obbligo di: 1.1.1 accedere alla spiaggia libera, unitamente al proprio animale, esclusivamente dal passaggio pedonale presente sul molo di ponente del porto di Porto Empedocle; 1.1.2 raggiungere, unitamente al proprio animale, la porzione di ponente della spiaggia libera, riservata all accesso dei cani, transitando nel più breve tempo possibile nel tratto di levante della stessa spiaggia libera più distante dalla battigia, e comunque mantenendo sempre idonea distanza di sicurezza dai bagnanti presenti; Pagina 2 di 5

1.1.3 accedere, unitamente al proprio animale, alla porzione di ponente della spiaggia libera, riservata all accesso dei cani, utilizzando gli esistenti varchi nella rete mediana di delimitazione; 1.1.4 mantenere sempre il proprio cane al guinzaglio, ovvero munirlo di idonea museruola, al fine di evitare ogni potenziale rischio per l incolumità di persone o altri animali; 1.1.5 controllare scrupolosamente e senza soluzione di continuità, per motivi di sicurezza, il comportamento del proprio cane e, in caso di temporaneo affidamento ad altri, affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente ed in maniera responsabile; 1.1.6 provvedere al benessere del proprio cane, con particolare riguardo alla sua pulizia, al riparo da calore e luce solare, alla fornitura di acqua e ad ogni altra incombenza; 1.1.7 dimostrare, in occasione dei controlli delle autorità preposte, che il proprio cane sia regolarmente iscritto all anagrafe canina, sia debitamente munito di certificazione sanitaria attestante lo stato sanitario generale dell animale (valido 30 giorni dalla data di emissione) e di libretto di vaccinazioni (riportante anche i trattamenti antiparassitari eseguiti); 1.1.8 accertare, prima dell accesso in spiaggia o nell antistante specchio acqueo, che il proprio cane sia esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; 1.1.9 assicurarsi che il proprio cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con persone ed altri animali che usufruiscono della medesima area, e che eviti di assumere comportamenti che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità; 1.1.10 assicurarsi che il proprio cane faccia il bagno esclusivamente nello specchio acqueo antistante la porzione di ponente della spiaggia libera, riservata all accesso dei cani; 1.1.11 evitare l accesso in spiaggia e all antistante specchio acqueo al proprio cane, di sesso femminile, in periodo di calore; 1.1.12 munirsi di idonei dispositivi (p.e. sacchetto e paletta) per la rimozione delle deiezioni solide emesse dal proprio cane; 1.1.13 provvedere alla rimozione dall arenile delle deiezioni solide emesse dal proprio cane, che dovranno essere smaltite ai sensi delle vigenti norme; 1.1.14 effettuare l accesso in spiaggia e nell antistante specchio acqueo, unitamente al proprio cane, esclusivamente in presenza di favorevoli condizioni meteomarine; 1.1.15 divieto di transito e sosta in spiaggia con autoveicoli e motoveicoli di ogni tipo; 1.1.16 prestare la massima attenzione e cautela in occasione di transito e sosta con il proprio cane in prossimità di persone ed animali. In occasione della presenza di minori, disabili o persone con limitata capacità sensoriale o ridotta mobilità motoria è fatto obbligo di usare estrema prudenza e di attivare ogni ulteriore misura di sicurezza atta ad evitare ogni pericolo per la propria ed altrui incolumità; 1.1.17 divieto di accesso, transito e sosta, con il proprio cane, all interno di aree in concessione demaniale marittima ad altri soggetti, debitamente segnalate o delimitate, nonché all interno di aree di cantiere o di lavoro o di aree caratterizzate dalla presenza di pericoli per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale, ovvero in zone del pubblico demanio marittimo interessate da cedimenti strutturali o caratterizzate da altri pericoli o insidie (pavimentazione sconnessa, arredi portuali logorati, ciglio banchina non segnalato, battigia cedevole, scarsa visibilità, avverse condizioni meteomarine, presenza di aree di cantiere o di lavoro, materiali depositati o abbandonati, scogli, sabbia cedevole, terra, vegetazione, etc.), anche se non segnalati o evidenziati, tali comunque da risultare prevedibili per la natura e lo stato dei luoghi; 1.1.18 osservare scrupolosamente le vigenti norme e le Ordinanze meglio richiamate in premessa; 1.1.19 dare immediata comunicazione all Autorità Marittima e alle altre competenti amministrazioni di ogni evento suscettibile di causare impedimento alla regolare fruizione della spiaggia libera e dell antistante specchio acqueo, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all ambiente; Pagina 3 di 5

1.1.20 ripristinare lo stato dei luoghi al termine della fruizione della spiaggia libera e dell antistante specchio acqueo, avendo cura di restituire l area al pubblico uso in perfette condizioni e nella massima pulizia, priva di rifiuti o di altri materiali abbandonati; 1.1.21 rispettare l apposita segnaletica e la rete mediana di delimitazione ed attenersi, in occasione di controlli, alle eventuali ulteriori disposizioni impartite, anche vie brevi, dal personale delle amministrazioni preposte; 1.1.22 attenersi scrupolosamente alle vigenti norme in materia di razze canine pericolose, nonché alle vigenti norme emanate dalle competenti autorità in tema di tutela degli animali di affezione e condotta di cani in luogo aperto all uso pubblico. 1.2 I proprietari, i detentori e i conduttori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dei propri animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, animali e cose da essi provocati, ai sensi delle vigenti norme. 1.3 Per il periodo di durata della presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque di: 1.3.1 prestare la massima attenzione e cautela in occasione del transito e sosta in prossimità di cani presenti nell area demaniale marittima interessata; 1.3.2 rispettare l apposita segnaletica e la rete mediana di delimitazione ed attenersi, in occasione di controlli, alle eventuali ulteriori disposizioni impartite, anche vie brevi, dal personale delle amministrazioni preposte. Art. 2 (Norme sanzionatorie) 2.1 I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme: 2.1.1 art. 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione; 2.1.2 art. 3, 9, 17, 26 della L.R. 03/07/2000 n. 15; 2.1.3 art. 83 del D.P.R. 08/02/1954 n. 320; 2.1.4 artt. 336-360, 455 tris, 544 bis, 544 quater, 544 quinques, 544 sexies, 650, 651, 658-660, 672, 673, 727 del Codice Penale. 2.2 I trasgressori sono responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l Autorità Marittima da ogni responsabilità. Art. 3 (Entrata in vigore dell Ordinanza e norme finali) 3.1 La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa: 3.1.1 pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69; 3.1.2 affissione all albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 Regolamento per l esecuzione del Codice della Navigazione. 3.2 La diffusione della presente Ordinanza, al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione, é altresì assicurata mediante inoltro a: 3.2.1 amministrazioni comunali del territorio di giurisdizione, per l affissione all albo pretorio online e per i profili d interesse; 3.2.2 altre pubbliche amministrazioni, per i profili d interesse; 3.2.3 mezzi d informazione del territorio di giurisdizione, per l opportuna valorizzazione. 3.3 L autorizzazione disciplinata dalla presente Ordinanza non conferisce alcuna concessione demaniale marittima, o altro diritto in materia di uso del demanio marittimo, ai sensi degli art. 36 e ss. del Codice della Navigazione. Pagina 4 di 5

3.4 La presente Ordinanza ha validità fino al termine della stagione balneare 2016 individuato dalla Regione Siciliana. L Autorità Marittima si riserva di prorogare il periodo di validità al termine della fase sperimentale, ovvero di modificare le modalità di accesso al tratto di arenile in questione o di disporne la cessazione, per motivi di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale, salute ed igiene pubblica e sicurezza igienico-sanitaria, per sopravvenute esigenze istituzionali, per lo svolgimento di lavori, manifestazioni o altre attività in area demaniale marittima ovvero per il rilascio di concessione o autorizzazione demaniale marittima avente per oggetto l uso di alcuna delle aree interessate dalla presente Ordinanza. 3.5 Resta ferma la facoltà dell Autorità Marittima di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento in caso di necessità ed urgenza, anche su semplice disposizione verbale del proprio personale. 3.6 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Porto Empedocle, 29/04/2016 IL COMANDANTE Capitano di Fregata (CP) Massimo DI MARCO Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 Pagina 5 di 5