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Relazione tecnica (riferimento delibera n. 105/99) MODALITA DI APPLICAZIONE DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A2 E A3 AI CONTRATTI DI FORNITURA STRAORDINARIA DELL ENERGIA ELETTRICA, CON DURATA INFERIORE AL BIMESTRE, DI SOCCORSO, DI RISERVA PROGRAMMATA E DI AVVIAMENTO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 22 DICEMBRE 1998, N. 161/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI 1 Premessa L articolo 4 della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98) ha previsto la modifica, a decorrere dall 1 marzo 1999, della struttura delle componenti tariffarie A2 e A3 introducendo, per ciascuna classe di utenza, un aliquota riferita alla potenza impegnata ed un aliquota riferita all energia elettrica fornita, rinviando a successiva deliberazione dell Autorità la determinazione dei valori di tali aliquote. L articolo 2, comma 1, della deliberazione dell Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 24/99), ha fissato i valori delle componenti tariffarie A2 e A3 in vigore a partire dal secondo bimestre (marzo aprile) 1999. Nelle medesime deliberazioni e nelle relative relazioni tecniche sono stati esplicitati i criteri applicativi della nuova struttura delle componenti tariffarie A2 e A3 con riferimento ai più diffusi schemi contrattuali di fornitura dell energia elettrica, tra cui le forniture regolate da tariffe biorarie o multiorarie e le forniture con diverso impegno di potenza in distinti periodi dell anno. Per gli schemi contrattuali meno diffusi o regolati nell ambito di una contrattualistica specifica proposta dal fornitore all utente o all autoproduttore, come nel caso di alcune tipologie dei servizi di rete quali i contratti di soccorso o di riserva programmata, si è ritenuto opportuno esplicitare i criteri applicativi della nuova struttura delle componenti tariffarie A2 e A3 con riferimento alla caratteristiche specifiche di questi contratti. 2 Modalità di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 per i contratti di fornitura straordinaria I contratti di fornitura straordinaria di energia elettrica riguardano le forniture temporanee di energia elettrica a carattere straordinario effettuate in occasione di fiere, spettacoli viaggianti, o per altre attività di breve durata. Tali contratti sono regolamentati, per quanto riguarda i corrispettivi di potenza e gli oneri di allacciamento, dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993. 1

Ai fini dell applicazione delle aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata, così come definite dall articolo 4 della deliberazione dell Autorità n. 161/98 e fissate dalla deliberazione n. 24/99 e successive modificazioni ed integrazioni, valgono i seguenti criteri: - nel caso di forniture straordinarie di energia elettrica con utilizzazione giornaliera superiore a dodici ore si applicano valori, espressi in L/kW/giorno, pari ad un trentesimo delle corrispondenti aliquote mensili, espresse in L/kW/mese, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali; - nel caso di forniture straordinarie di energia elettrica con utilizzazione giornaliera inferiore alle dodici ore, i corrispettivi giornalieri, così come sopra calcolati, vengono dimezzati, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali. Il criterio dell arrotondamento alla lira senza decimali, coerente con il criterio adottato per le aliquote mensili delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza esposte in bolletta, risponde all esigenza di semplificazione delle modalità di fatturazione all utenza. Il criterio dell arrotondamento per difetto alla lira risponde peraltro all esigenza di evitare che l utente paghi più di quanto avrebbe dovuto applicando o il criterio dell arrotondamento per eccesso o il criterio commerciale. D altra parte, facendo riferimento al numero convenzionale di trenta giorni per mese (corrispondenti a 360 per anno) con arrotondamento alla lira per difetto, si ottengono valori dei corrispettivi più prossimi a quelli reali calcolati facendo riferimento al numero effettivo dei giorni anno (365). consumata si applicano all energia elettrica fornita a titolo di fornitura straordinaria. 3 Modalità di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 per i contratti di fornitura dell energia elettrica di durata inferiore ad un bimestre Nel caso di forniture di energia elettrica attive per un periodo inferiore ad un bimestre a causa di cessazioni, subentri o nuovo allacciamento, si applicano aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata pari, per ogni giorno, ad un trentesimo delle corrispondenti aliquote mensili, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali. consumata si applicano alla medesima quantità di energia elettrica considerata ai fini dell applicazione della parte B della tariffa. 4 Modalità di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 per i contratti di soccorso Il contratto di soccorso ha ad oggetto la fornitura di un servizio all autoproduzione, limitatamente a quella con unità di generazione di tipo termoelettrico, che consente di far fronte ad eventuali guasti accidentali intervenuti nell impianto di generazione, assicurando la continuità dell alimentazione elettrica ai processi produttivi. 2

La tariffa base per il servizio di soccorso ha struttura binomia, costituita da un corrispettivo di potenza annuo ed un prezzo per kwh di energia consumata maggiorato rispetto alle forniture ordinarie. Per ogni giorno di effettuazione della fornitura di soccorso si applicano aliquote delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata, espresse in L/kW/giorno, pari ad un trentesimo delle corrispondenti aliquote mensili, espresse in L/kW/mese, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali. La durata della fornitura di energia elettrica a copertura del guasto accidentale o di altra emergenza dell impianto di autoproduzione viene determinata in giorni interi, anche nei casi in cui vengano interessate frazioni di giorno. consumata si applicano all energia elettrica fornita a titolo di soccorso. 5 Modalità di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 per i contratti di riserva programmata Il contratto di riserva programmata ha ad oggetto la fornitura di un servizio all autoproduzione che consente di soddisfare i fabbisogni di energia elettrica dei processi produttivi o degli impianti utilizzatori durante i periodo di manutenzione programmata degli impianti di generazione, sia idroelettrici che termoelettrici, dell autoproduttore. Il servizio della riserva programmata, che può sussistere anche in presenza del servizio di soccorso, ha una durata minima di trenta giorni consecutivi, con possibile proroga di almeno quindici giorni o multipli. La tariffa base per il servizio di riserva programmata ha struttura binomia, costituita da un corrispettivo di potenza mensile ed un prezzo per kwh di energia pari a quello delle forniture ordinarie, non multiorarie. La durata della fornitura di energia elettrica viene considerata, di norma, di trenta giorni, cui si applicano le aliquote mensili delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata, espresse in L/kW/mese, o di quindici giorni per le eventuali proroghe, cui si applicano i corrispettivi mensili dimezzati, con arrotondamento per difetto alla lira senza decimali. consumata si applicano all energia elettrica fornita a titolo di riserva programmata. 6 Modalità di applicazione delle componenti tariffarie A2 e A3 per i contratti di avviamento Il periodo di avviamento viene di norma previsto nei casi di nuove forniture e di aumenti, in misura non inferiore al 20%, della potenza contrattualmente impegnata di forniture già in essere ad utenti con curve di prelievo non note. Ciò per consentire ai soggetti utilizzatori di definire i futuri impegni contrattuali in funzione di curve di prelievo aderenti alle richieste effettive dal processo produttivo. Durante il periodo di avviamento i corrispettivi mensili di potenza ed il prezzo dell energia sono quelli corrispondenti ad una fornitura annuale con potenza impegnata pari a quella minima di avviamento e con la tariffa prescelta dall utente, che può anche essere diversa da quella prevista nel contratto finale. Inoltre, durante lo stesso periodo di avviamento, il corrispettivo di potenza viene applicato al prelievo 3

registrato in ciascun mese, senza maggiorazione per i superi oltre l impegno e senza consolidamento dei prelievi massimi via via registrati. Questo trattamento è in linea col principio che impone di considerare in ciascun mese la potenza prelevata quale potenza impegnata. Nei contratti di avviamento le aliquote mensili delle componenti tariffarie A2 e A3 riferite alla potenza impegnata si applicano al maggior valore tra la potenza impegnata e la potenza massima prelevata in ciascun mese compreso nel periodo di avviamento. Nel caso di forniture di energia elettrica regolate da tariffe multiorarie, dette aliquote mensili si applicano al maggior valore tra la potenza impegnata equivalente e la potenza massima prelevata equivalente, dove la potenza prelevata equivalente è definita come segue: PE = 0,059 P1 + 0,207 P2 + 0,143 P3 + 0,591 P4 essendo P1, P2, P3 e P4 sono le potenze prelevate, rispettivamente, nelle ore di punta, nelle ore di alto carico, nelle ore di medio carico e nelle ore vuote, come definite dal titolo II, punto 2), lettera b) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990. L incidenza dei contratti di fornitura straordinaria di cui al provvedimento proposto sul segmento degli usi non domestici è mostrato, nella tabella n. 1 in allegato, per l anno 1997. consumata si applicano all energia elettrica fornita nel periodo di avviamento. 4

Tabella 1. Incidenza dei contratti di fornitura di cui al provvedimento proposto sul segmento degli usi non domestici per l'anno 1997 CLIENTI POTENZA POTENZA VENDITE RICAVI RICAVI al IMPEGNATA FATTURATA DI ENERGIA MEDI 30 giugno 1997 media oltre mensile l'impegno L Milioni n. MW MW MWh L/kWh TOTALE BT - Usi non domestici 12.594.182 6.242.209 43.042 476 44.744.449 281,5 di cui forniture particolari (**) 580.073 101.172 1.317 52 2.049.584 283,0 TOTALE MT 11.212.048 98.924 22.055 1.373 72.287.302 155,1 di cui forniture particolari (**) 637.522 9.887 1.287 98 3.569.746 178,6 TOTALE AT 3.074.921 595 6.351 163 30.558.279 100,6 di cui forniture particolari (**) 611 4 6 0 3.773 162,0 TOTALE ( * ) 26.881.152 6.341.728 71.448 2.012 147.590.030 182,1 di cui forniture particolari 1.218.206 111.063 2.611 150 5.623.104 216,6 % forniture particolari sul totale 4,5% 1,8% 3,7% 7,5% 3,8% ( * ) Esclusi gli usi domestici, ai quali non si applica la struttura binomia delle componenti tariffarie A2 e A3, ed i regimi tariffari speciali e clienti intermedi ai quali non si applicano i contratti di cui al provvedimento proposto.