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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI STRA (VE) PER LA VIOLAZIONE DELL ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014; VISTO l articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ; VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, e, in particolare, l articolo 9; VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante Disposizioni per l attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali ; VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni ; VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, l articolo 1; VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014 ; VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014, recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l elezione diretta dei sindaci e dei

consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014 ; VISTA la segnalazione presentata in data 23 maggio 2014 (prot. n. 26616) dai Signori Cristina Borgato, Gianni Fila, Francesco Dotta e Haleh Afshar, candidati alla carica di consigliere comunale nel Comune di Stra per la lista civica Insieme, con la quale è stata segnalata la presunta violazione dell articolo 9 della legge n. 28 del 2000 da parte del predetto Comune. In particolare gli esponenti, nel rilevare la sistematica violazione del predetto divieto di comunicazione istituzionale, hanno segnalato una molteplicità di eventi tutti sistematicamente organizzati dall Assessore Sartori e scientemente programmati nel mese di maggio, pubblicizzati con volantini locandine che riportano addirittura la foto dell Assessore in carica e che a titolo meramente esemplificativo: nelle giornate del 4.05.2014 presso il Parco di Villa Loredan a San Pietro, del 10.05.2014 presso il Parco Giardini di Stra, del 18.05.2014 presso il Parco di Punta Leoni, ed infine del 24.05.2014 presso il Parco di Piazza de Gasperi..., la cittadinanza è stata invitata a partecipare all iniziativa, organizzata,, dall Assessorato allo Sport (dunque dall assessore Sartori), Parchinsieme, Sport, Salute, Benessere presso i Parchi del Comune. Nella giornata di sabato 11.05.2014, presso il Parco di Loredan, il Vicesindaco e Assessore alla cultura ha organizzato l evento denominato Un parco di libri. Giornata dedicata alla lettura per bambini e famiglie. nelle serate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 28 maggio, presso il cortile di Villa Nazionale Pisani si è svolta la nona edizione del Weekend di musica in tutte le occasioni sommariamente elencate, l attuale Vicesindaco e Assessore alla cultura in carica, Maricla Sartori, ha presenziato ad ogni evento sfruttando il proprio ruolo istituzionale ; VISTA la deliberazione n. 17 del 28 maggio 2014 adottata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, trasmessa in data 28 maggio 2014 (prot. n. 27757), unitamente alla documentazione istruttoria, e relativa agli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Stra, a seguito della richiesta del competente ufficio dell Autorità (nota prot. n. 26677 del 23 maggio 2014), per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale. In particolare, il Comitato ha ritenuto che le comunicazioni effettuate sugli eventi Parchinsieme Salute e benessere Viviamo i nostri parchi, organizzata per i giorni 18 e 24 maggio e Week end in musica, organizzata per i giorni 16, 17 e 18 maggio 2014 siano state effettuate in violazione dell art. 9 della legge 28 del 2000 in quanto gli inviti alla cittadinanza mediante locandine, nelle quali è stato riportato lo stemma comunale e l indicazione Comune di Stra Assessorato allo Sport oppure Comune di Stra Assessorato alla Cultura, contrastano - con l obbligo della forma impersonale nella quale deve essere effettuata la comunicazione istituzionale durante il periodo di par condicio ed ha proposto l applicazione della sanzione prevista dall art. 10, comma 8, lett. a) della legge 2

28 del 2000. Con riferimento alle altre fattispecie segnalate, ed in particolare all inaugurazione di un parco per cani tenutasi in data 17 maggio, all invio di un biglietto di auguri con stemma e nome del Comune ad accompagnare il dono della cesta pasquale, e alla pubblicizzazione della manifestazione Un parco di libri. Giornata dedicata alla lettura per bambini e famiglie, il Comitato ha invece proposto l archiviazione; PRESO ATTO che il Comune di Stra, con nota del 3 giugno 2014 (prot. n. 28750), trasmessa al competente Comitato a seguito della richiesta di controdeduzioni del 23 maggio 2014, ha comunicato che, in merito ai fatti oggetto di segnalazione, si conferma quanto riportato nel contenuto presentato dai Signori Borgato, Fila, Dotta e Haleh ; ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, le locandine relative alle seguenti iniziative: Parchinsieme Viviamo i nostri Parchi, Un parco di libri Giornata dedicata alla lettura per bambini e famiglie e Week end in musica, che riportano il logo del Comune di Stra e i programmi delle relative manifestazioni previste, rispettivamente, per i giorni 4, 10, 18 e 24 maggio 2014, 11 maggio 2014 e 16, 17 e 18 maggio 2014; CONSIDERATO che l art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale; CONSIDERATO che il divieto sancito dall art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014; CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell amministrazione e dei suoi organi titolari ; CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro 3

funzionamento; c) favorire l accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l immagine delle amministrazioni, nonché quella dell Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d importanza locale regionale, nazionale ed internazionale (cfr. art. 1, comma 5); CONSIDERATO che l art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. RILEVATO che l articolo, oggetto di segnalazione, relativo all invio di un biglietto di auguri con stemma e nome del Comune non è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00 e che l iniziativa relativa alla inaugurazione di un parco per cani tenutasi in data 17 maggio, non appare connessa a forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall amministrazione comunale di Stra in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9; RITENUTO, pertanto, di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto in relazione alle predette iniziative e all attività di comunicazione istituzionale svolta dal Comune di Stra per l evento Un parco di libri Giornata dedicata alla lettura per bambini e famiglie ; RILEVATO, invece, che le iniziative di comunicazione relative alle manifestazioni Parchinsieme Viviamo i nostri Parchi e Week end in musica, sono riconducibili nel novero delle attività di comunicazione istituzionale previste dalla legge n. 150 del 2000; RILEVATO che tali iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto la diffusione della locandine e lo svolgimento delle relative manifestazioni sono successive alla data di convocazione dei comizi elettorali per le le elezioni europee e per le elezioni amministrative; RITENUTO che le attività di comunicazione istituzionale connesse alle manifestazioni Parchinsieme Viviamo i nostri Parchi, e Week end in musica appaiono in contrasto con il dettato dell art. 9 della legge 28 del 2000, in quanto non ricorrono i requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non è ravvisabile l indispensabilità ai fini dell efficace assolvimento delle funzioni proprie dell Amministrazione in quanto dette iniziative relative ai parchi e 4

alla musica - non sono in alcun modo correlate all efficace funzionamento dell ente e ben avrebbero potuto essere organizzate in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell impersonalità, si rileva che le locandine con cui sono pubblicizzati gli eventi Parchinsieme Viviamo i nostri Parchi e Week end in musica, recano il logo del Comune di Stra e l indicazione Assessorato allo Sport o Assessorato alla cultura ; CONSIDERATO, inoltre, che tali attività di comunicazione istituzionale appaiono finalizzate a promuovere l immagine dell ente; RITENUTO, per le ragioni esposte, che le predette iniziative integrano la violazione del divieto sancito dall articolo 9 della legge n. 28/2000; RITENUTO, pertanto, di aderire alle valutazioni svolte dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto con riferimento alle iniziative Parchinsieme Viviamo i nostri Parchi e Week end in musica ; RITENUTA l applicabilità, al caso di specie, dell articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che l Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l indicazione della violazione commessa ; UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell articolo 31 del Regolamento concernente l organizzazione ed il funzionamento dell Autorità ; ORDINA al Comune di Stra di pubblicare sul proprio proprio sito istituzionale, sulla home page, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 delle iniziative di comunicazione istituzionale poste in essere con riferimento alle manifestazioni Parchinsieme Viviamo i nostri Parchi e Week end in musica. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine. Dell avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all Autorità al seguente indirizzo: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse Centro Direzionale Isola B5 Torre Francesco 80143 Napoli, o via fax al numero 5

081-7507877, o all indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica. La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata al Comune di Stra e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto. Roma, 19 giugno 2014 IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Preto Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Francesco Sclafani 6