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VADEMECUM NORMATIVO

L IMO (International Maritime Organization) l'organizzazione marittima internazionale - è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite con la responsabilità per la sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento marino causato dalle navi. La SOLAS, acronimo di Safety of Life at Sea è una convenzione internazionale dell'organizzazione Marittima Internazionale (IMO), volta a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile, con esplicito riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare.

Per garantire la sicurezza della nave, la sicurezza dei lavoratori, sia a bordo delle navi che a terra, la sicurezza del carico e la sicurezza complessiva in mare, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), come modificato, prevede al capitolo VI, parte a, regolamento 2 che la massa lorda dei containers deve essere verificata prima dello stivaggio a bordo della nave. Lo scopo delle linee guida emanate dall IMO il 9 giugno 2014 è quello di stabilire un approccio comune per l'attuazione e l'applicazione dei requisiti SOLAS per quanto riguarda la verifica della massa lorda dei containers.

QUANDO 01/07/2016 ENTRA IN VIGORE?

I requisiti per verificare la massa lorda di un container si applicano ai containers ai quali si applica la CSC, e che devono essere stivati a bordo di una nave la cui Amministrazione è soggetta alla SOLAS. Con il termine container vengono inclusi tankcontainers, flat-racks, bulk containers ecc.

Sono inoltre inclusi i containers caricati su chassis o trailer fatta eccezione quando detti containers sono condotti su una nave ro-ro che effettua viaggi internazionali brevi. La regola SOLAS III / 2 definisce "breve viaggio internazionale" un viaggio internazionale nel corso del quale una nave non è a più di 200 miglia da un porto o da un luogo in cui i passeggeri e l'equipaggio potrebbero essere messi in sicurezza, e che non supera le 600 miglia di distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese in cui ha inizio il viaggio e il porto di destinazione finale. Sono esclusi dall obbligo di pesatura i containers imbarcati su navi impiegate in viaggi nazionali. I containers vuoti non sono soggetti a pesatura ad eccezione dei Tank containers sporchi.

LO SHIPPER E RESPONSABILE DELLA MASSA LORDA VERIFICATA Per Shipper si intende un soggetto giuridico o persona indicata sulla polizza di carico o lettera di trasporto marittimo o equivalente documento di trasporto multimodale (ad esempio, "attraverso la" polizza di carico) come speditore e/o con il quale (o in nome o per conto del quale) è stato concluso un contratto di trasporto con una compagnia di navigazione. E responsabilità dello Shipper di ottenere e documentare la massa lorda verificata di un container.

IN CHE MODO SI PUO OTTENERE LA MASSA LORDA VERIFICATA METODO 1 Ad avvenuta caricazione della merce e dopo aver apposto i sigilli lo Shipper può pesare o disporre che una terza parte pesi il container. Può avvenire che venga effettuata la pesatura del veicolo + container (vuoto all ingresso e carico in uscita con aggiunta della tara del container rilevabile dalla placca CSC). Si suggerisce inoltre l utilizzo del Metodo 1 per pesare containers che contengono rottami e altri carichi alla rinfusa.

IN CHE MODO SI PUO OTTENERE LA MASSA LORDA VERIFICATA METODO 2 Lo Shipper (o, previo accordo del caricatore, una terza parte), può pesare tutti gli imballaggi e gli elementi di carico, compresa la massa dei pallet, del fardaggio e di altro materiale di rizzaggio e confezionamento del container e aggiungere la tara del container alla somma delle singole masse usando un metodo certificato. Il metodo certificato utilizzato per la pesatura del contenuto del contenitore utilizzando il Metodo N 2 è soggetto alla certificazione e approvazione, come stabilito dall'autorità competente dello Stato in cui il confezionamento e il sigillo del container è stato completato.

IN CHE MODO SI PUO OTTENERE LA MASSA LORDA VERIFICATA METODO 2 Singoli imballi originali sigillati che hanno la massa lorda precisa delle confezioni e degli elementi di carico chiaramente ed in modo permanente marcata sulla loro superficie, non hanno bisogno di essere pesati ulteriormente quando vengono stivati nel container.

DOCUMENTAZIONE POLIZZA DI CARICO La massa lorda verificata del container deve essere comunicata in un documento di spedizione dallo Shipper. Questo documento può essere parte delle istruzioni di spedizione da fornire alla compagnia di navigazione oppure una comunicazione separata (ad esempio una dichiarazione che includa un peso certificato prodotto da una stazione di pesa, che utilizza apparati calibrati, omologati e certificati, sul tragitto stradale tra la sede dello Shipper ed il terminal portuale). In ogni caso, il documento deve chiaramente evidenziare che il peso lordo fornito è la massa lorda verificata. Indipendentemente dal formato, il documento deve essere firmato da persona autorizzata dallo Shipper, anche in forma elettronica o indicando in lettere maiuscole il nome della persona autorizzata a firmare.

In assenza dell indicazione da parte dello Shipper della massa lorda verificata, il container non può essere imbarcato sulla nave, a meno che il comandante o un suo rappresentante e il rappresentante del terminal abbiano ottenuto la massa lorda verificata attraverso altri strumenti.

Qualsiasi discrepanza tra massa lorda di un container dichiarato prima della verifica della sua massa lorda e la sua massa lorda verificata dovrebbe essere risolto con l'uso della massa lorda verificata. Qualsiasi discrepanza tra una massa lorda verificata di un container ottenuta prima della consegna del container al terminal portuale e una massa lorda verificata di quel contenitore ottenuto con strumenti di pesatura ubicati nel terminal portuale, il peso del contenitore deve essere risolto con l'uso di quest'ultimo peso verificato dalla struttura del terminal portuale. Un container non può essere confezionato con oltre la massa lorda massima indicata sulla piastra di approvazione di sicurezza ai sensi della Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), e successive modifiche. Un container con una massa lorda superiore alla massa lorda massima ammissibile non può essere caricato su una nave.

Come abbiamo visto esistono 2 metodi di pesatura. Per quanto riguarda il Metodo n 2 è necessario che ogni autorità competente dello Stato in cui viene confezionato e sigillato il container indichi le opportune certificazioni ed approvazioni dei soggetti che utilizzano tale metodo. Lo stato Italiano, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Comando generale delle Capitanerie di Porto VI Reparto indica quali certificazioni devono possedere gli shippers che adottano il Metodo n 2 di pesatura, e cioè: - dotarsi di un sistema di gestione del processo di cui al metodo 2 certificato secondo standard internazionali (UNI/EN/ISO 9001 o UNI/EN/ISO 28000) ovvero - essere un Operatore Economico Autorizzato (AEO) Copia di detta documentazione deve essere inviata all Ufficio 2 Sezione 3 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Roma

Il rispetto dei requisiti SOLAS per quanto riguarda la massa lorda verificata dei containers rientra nella competenza ed è responsabilità dei Governi dei paesi contraenti la SOLAS. I governi dei paesi contraenti devono verificare il rispetto di questi requisiti SOLAS. In Italia il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha emanato in data 05/05/2016 il Decreto Dirigenziale n. 447/2016 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 106 del 12/05/2016. Qualsiasi condizione di non conformità ai requisiti SOLAS è esecutiva in base alla legislazione nazionale. L'efficacia finale e l'applicazione del requisito di verifica della massa lorda dei containers è che un container pieno, per il quale la massa lorda verificata non è stata ottenuta con sufficiente anticipo da utilizzare nel piano di stivaggio della nave, non sarà imbarcato su una nave a cui si applicano le norme SOLAS. Tutti i costi associati al mancato imbarco, stoccaggio, controstallia o eventuale ritorno del contenitore al mittente dovrebbero essere oggetto di accordi contrattuali tra le parti commerciali.

SHIPPER SPEDIZIONIERE CONSOLIDATORE STAZIONE DI PESATURA TRASPORTATORE COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE TERMINAL PORTUALE NAVE COMANDANTE NAVE GUARDIA COSTIERA

L emendamento SOLAS definisce i sistemi che devono essere utilizzati per pesare l intero container oppure la merce, gli imballaggi e qualsiasi altro materiale che viene stivato nel container. Tali apparati devono essere calibrati ed omologati e devono essere conformi agli standard e ai requisiti dello Stato in cui si trovano per essere utilizzati. Lo Stato Italiano li definisce strumenti per pesare che servono a determinare la massa di un corpo utilizzando l azione della forza di gravità che agisce su di esso e devono ovviamente essere in possesso della relativa omologazione rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui: - Decreto Legislativo 29-12-1992, n. 517 e ss.mm.ii - Decreto Legislativo 02-02-2007, n. 22 e ss.mm.ii - Regio Decreto 12 Giugno 1902, n. 226 e ss.mm.ii. Gli strumenti in questione devono essere muniti di contrassegno di verificazione periodica non scaduto, in quanto sono soggetti a calibrazione triennale. E stato previsto un periodo transitorio di un anno (fino al 30/06/2017) durante il quale potranno essere utilizzati anche strumenti di misura diversi da quelli regolamentari, purchè l errore massimo

non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non sia superiore a ±500 kg.

Se la massa lorda verificata di un container è ottenuta pesandolo mentre è su un veicolo stradale, (per esempio telaio o rimorchio), la tara del veicolo stradale (e, se del caso, la motrice) deve essere sottratta per ottenere la massa lorda verificata del container. La sottrazione deve riflettere la massa della tara del veicolo stradale (e, se del caso, la motrice) come indicato nei documenti di registrazione rilasciati dall'autorità competente dello Stato in cui sono registrati. La massa del carburante nel serbatoio della motrice deve essere sottratta. Se due containers sono caricati su un unico veicolo stradale, la loro massa lorda deve essere determinata dal peso di ciascun container separatamente. Dividere la massa lorda totale di entrambi i containers dopo aver sottratto la massa del veicolo stradale e della motrice non garantisce ovviamente una accurata massa lorda verificata per ciascun container, e di conseguenza tale criterio non può essere accettato. Quindi occorre o avere il peso all origine di ogni unità di carico oppure, avvalendosi di stacker per sollevare i containers, si esegue una doppia pesata alternando prima un container e poi l altro.

Molta attenzione viene rivolta a chi può offrire soluzioni pratiche al problema che può generare questo nuovo obbligo nella logistica delle esportazioni via mare. Individuare il momento ed il punto per effettuare e determinare con esattezza la massa lorda verificata risulta quindi determinante per non ingolfare o creare ritardi nella catena delle spedizioni.un coordinamento delle informazioni sarà la chiave per non trovarsi in condizioni di difficoltà e ottemperare agli adempimenti richiesti dai nuovi regolamenti.

Lo Shipper come abbiamo visto è il soggetto responsabile dell ottenimento della massa lorda verificata del container. Può anche delegare una terza parte, ad esempio una stazione d pesa, ma comunque anche in questo caso ciò non lo esonera dalla responsabilità di cui sopra. Senza massa lorda verificata indicata nei documenti di trasporto il container non può essere imbarcato a bordo della nave. E poiché il contratto di trasporto è tra lo Shipper e la compagnia di navigazione, e non tra lo Shipper ed il terminal portuale, sarà lo Shipper che dovrà presentare la massa lorda verificata alla compagnia di navigazione. Sarà successivamente responsabilità della compagnia di navigazione fornire dette informazioni in anticipo al terminal per procedere alle operazioni di imbarco. Similarmente lo Shipper può anche presentare dette informazioni al rappresentante del terminal al momento della consegna del container. Lo spedizioniere marittimo, se ricopre il ruolo di Shipper, avrà gli obblighi che abbiamo esaminato. SHIPPER SPEDIZIONIERE TRASPORTATORE SHIPPING COMPANY TERMINAL PORTUALE NAVE

La convenzione SOLAS non prescrive nessun termine ultimo per la presentazione da parte dello Shipper della massa lorda verificata diversa dalle informazioni che devono essere ricevute in tempo per essere utilizzate dal comandante e il rappresentante del terminal portuale nel piano di stivaggio della nave. La finalizzazione del piano di stivaggio della nave dipenderà dal tipo di nave e dimensioni, le procedure di carico portuali locali e altri fattori operativi. E' responsabilità della compagnia di navigazione con la quale lo spedizioniere stipula un contratto di trasporto di informare lo Shipper, a seguito di discussioni preliminari con il terminal portuale, di qualsiasi termine di tempo specifico per la presentazione delle informazioni.

Oggi le informazioni viaggiano veloci, non si deve perdere tempo, e conseguentemente un passaggio supplementare come la pesatura certificata dei containers destinati all export potrebbe creare non poche criticità. La Commissione Economica delle Nazioni Unite per l Europa funge da punto di riferimento per le raccomandazioni di facilitazione degli scambi e degli standard di commercio elettronico, ed anche in questo ambito è stato implementato un nuovo tipo di messaggio EDIFACT chiamato VERMAS Verification of Mass che si aggiunge a tutti gli altri elementi di messaggistica previsti nei rapporti di commercio internazionale tra gli utenti coinvolti.

Controlli e verifiche: il valore di tolleranza da utilizzare in sede di eventuali controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura è per ciascun container pari al ± 3% della VGM dichiarata nello shipping document. VGM Verified Gross Mass A tal fine, se la tara riportata sul container o il peso del trailer o dello chassis, riportati sui documenti di circolazione siano divergenti rispetto a quelli reali, lo shipper non sarà ritenuto responsabile, salvo diversa fattispecie, dell incorrettezza del dato VGM. E possibile che giungano in porti nazionali containers sprovvisti di VGM perché imbarcati prima dell entrata in vigore dell emendamento SOLAS. A tal proposito è consentito fino al 1 ottobre 2016 l imbarco per trasbordo di containers non muniti di VGM a condizione che la polizza di carico o altro documento di trasporto siano stati emessi prima del 1 luglio 2016. VERMAS Verification of Mass

1. Che cosa è la VGM - Verified Gross Mass? VGM significa che il peso di ogni singolo container deve essere attestato. La VGM deve considerare non solo il peso della merce, ma anche quello del materiale di imballaggio, di rizzaggio e la tara del container. La VGM non ha lo stesso significato e non corrisponde al peso dichiarato al momento del booking o dichiarato in polizza di carico. 2. Come si determina la VGM? Esistono due metodi per determinare la VGM: Metodo 1: Pesatura del container Una volta ultimato il carico, il container viene pesato. La pesatura viene effettuata a cura dello shipper o di un soggetto da questo incaricato ed autorizzato (fare riferimento al punto 5.11 delle Linee Guida SOLAS). Metodo 2: Calcolo dei pesi Tutti i colli caricati all'interno del container, inclusi gli imballaggi e gli strumenti di rizzaggio, vengono pesati singolarmente e vengono aggiunti alla tara del container. Il metodo 2 si articola in tre fasi: Fase 1: Pesatura dei colli (packages and cargo items) Lo shipper pesa i singoli colli con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura fornita da una terza parte, determinata con strumenti regolamentari, ovvero, dal peso dichiarato apposto indelebilmente sull imballaggio sigillato all origine Fase 2: Pesatura dei materiali di rizzaggio e imballaggio (securing materials and packing materials) Lo shipper pesa i singoli materiali di rizzaggio e imballaggio con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte, determinata con strumenti regolamentari.

Fase 3: Determinazione della tara del container Lo shipper determina la tara del container; la tara del container è indicata all'esterno del container stesso. Alcune compagnie di navigazione stanno rendendo disponibile uno strumento web per individuare la tara dei singoli container attraverso la sigla. E importante notare che, se la tara riportata sul container sia divergente rispetto a quella reale, lo shipper non sarà ritenuto responsabile, salvo diversa fattispecie, dell incorrettezza del dato VGM. La sommatoria dei pesi ottenuti nelle tre fasi determina la massa lorda verificata del contenitore. Il metodo usato per pesare e calcolare il contenuto del container è soggetto alle linee guida approvate da parte dell'autorità governativa incaricata dell'applicazione della normativa SOLAS a livello nazionale. Lo shipper che intenda utilizzare il metodo 2, dovrà dimostrare di possedere i requisiti di cui sopra, inviando copia, via PEC (cgcp@pec.mit.gov.it), della certificazione e della visura camerale in corso di validità all Ufficio 2 - Sezione 3 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. E concesso un periodo transitorio (fino al 1 gennaio 2017) durante il quale lo shipper dovrà porre sotto la sorveglianza dell organismo di certificazione anche il processo di pesatura di cui sopra. Questo metodo non è permesso per il carico di liquidi in flexitank o merce alla rinfusa. 3. Qual è l'ambito di applicazione della norma? La normativa si applica ai contenitori trasportati su unità impiegate in viaggi internazionali, ad eccezione dei contenitori imbarcati su navi di tipo Ro/Ro, impiegate in brevi viaggi internazionali, e nel solo caso in cui gli stessi siano trasportati su rotabili. Ai fini di quanto sopra si intendono: a) per navi di tipo Ro/Ro, tutte le unità Roll-on/roll-off siano esse da carico o da passeggeri; b) per rotabili, i veicoli su ruote utilizzati come mezzo di trasporto dei contenitori (per esempio tralier, chassis e vagoni ferroviari); c) per contenitore quello che sia stato caricato e chiuso in Italia Appare opportuno ribadire che la normativa SOLAS VGM non si applica: a) alle navi Ro/Ro, siano esse da carico che passeggeri, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora i contenitori siano imbarcati su rotabili; b) alle navi impiegate in viaggi nazionali. 4. Quando entrerà in vigore? La normativa SOLAS VGM entrerà in vigore il 1 Luglio 2016, data di imbarco. Considerato che parecchi terminal adotteranno una politica NO VGM, No Gate In, sarà necessario provvedere il dato VGM per container previsti entrare in porto a partire presumibilmente dal 20 Giugno.

E previsto un periodo transitorio (fino al 1 ottobre 2016) per consentire il reimbarco di container in transhipment, imbarcati prima dell entrata in vigore della normativa e sprovvisti di dato VGM, qualora la polizza di carico sia datata prima del 1 luglio 2016. 5. Che cosa significa VERMAS? In aggiunta agli esistenti messaggi EDIFACT, come quelli usati per la trasmissione delle Istruzioni Polizza, è stato creato un nuovo tipo di messaggio EDI, denominato VERMAS, per la trasmissione di tutte le informazioni obbligatorie relative alla VGM. 6. Come si può comunicare la VGM? Il dato relativo alla VGM potrà essere trasmesso in diversi formati. Può essere incluso ad esempio all interno delle Istruzioni Polizza come dato addizionale rispetto a quelli esistenti, ma considerando le tempistiche imposte dalla necessità di comunicare tale dato tempestivamente, è consigliabile adottare un messaggio per la trasmissione autonoma della VGM. Le modalità di ricezione del dato variano da compagnia a compagnia. Tipicamente, sarà possibile la trasmissione mediante Email, website, EDI diretto o tramite portali (INTTRA, CargoSmart). Spediporto sta lavorando allo sviluppo di una soluzione software web-based che consenta l interfacciamento con tutti i soggetti aderenti a E-port. 7. Quali dati deve contenere la VGM? Le informazioni minime obbligatorie riguardano: a) VGM b) Sigla del contenitore c) Numero di booking d) Nome dello shipper e) Nome e cognome della persona autorizzata Alcune compagnie potrebbero richiedere informazioni addizionali, quali la data di pesatura, il metodo utilizzato. E raccomandabile includere la data di pesatura, sebbene non obbligatoria ai sensi della normativa SOLAS VGM. Questo perché la normativa stessa stabilisce che prevalga una eventuale pesatura effettuata dal terminal. Nel caso di più pesate, la data di pesatura diventa fondamentale per identificare univocamente l ultima VGM. 8. Quando si deve trasmettere la VGM? La data di trasmissione della VGM può variare in base alle normative nazionali ed alle procedure operative locali ed essere differente fra i vari porti o i vari terminal. In Italia i terminal si stanno orientando verso l'adozione di procedure che vietino il Gate-In in assenza di VGM, per cui

indicativamente la VGM dovrà essere trasmessa il giorno stesso del carico, non appena completato il carico stesso (Metodo 1) o non appena disponibili tutti gli elementi per determinare la VGM (Metodo 2). 9. Chi è tenuto a trasmettere la VGM? Lo shipper indicato sulla polizza di carico è il soggetto tenuto a determinare la VGM e a far sì che la stessa sia comunicata al carrier. Il carrier non è tenuto ad eseguire controlli incrociati. Lo shipper può affidarsi ad un soggetto terzo, tipicamente lo spedizioniere, per trasmettere questa informazione al carrier, pur restando sua la responsabilità circa la tempestiva trasmissione del dato. 10. Chi è la Persona Autorizzata? La Persona Autorizzata è la persona fisica, individuata da nome e cognome, che presenta la dichiarazione. Può essere un dipendente dello shipper o un soggetto terzo (ad esempio lo spedizioniere o il pesatore), da questo debitamente incaricato ed autorizzato. Lo shipper nominato in polizza di carico rimane in ogni caso responsabile della VGM, secondo quanto previsto dalla normativa SOLAS. 11. Cosa succede se non si comunica la VGM? In assenza di comunicazione della VGM, il container non viene caricato a bordo. In Italia molti terminal rifiuteranno il Gate-in al container. I costi addizionali che dovessero scaturirne saranno a carico dello shipper. 12. Cosa succede in caso di discrepanze fra VGM e peso dichiarato in polizza di carico? Il peso dichiarato in sede di booking o dichiarato sulla Polizza di Carico corrisponde al peso lordo del carico ed è pertanto diverso dalla VGM. Sebbene ci si attenda che il peso lordo (cargo gross weight) più la tara del container corrispondano alla VGM, al momento la VGM ed il peso lordo non sono tenute ad avere alcuna relazione, dal momento che rispondono a normative e finalità del tutto differenti. Al momento pertanto la VGM non verrà verificata verso il peso dichiarato in Polizza di Carico. In futuro, le normative nazionali potrebbero prevedere che la VGM venga inclusa nella documentazione commerciale o venga comunicata ad un autorità pubblica. Al momento, tuttavia, il dato VGM: Non sarà stampato sulla Polizza di Carico, a meno che non venga inserito nelle Istruzioni Polizza; Non sarà validato a fronte del peso dichiarato in Polizza; Non sarà comunicato ad alcuna Autorità, salvo richiesta dell Autorità stessa per eventuali controlli e verifiche. 13. E' previsto un margine di tolleranza? Secondo il Decreto Dirigenziale del Comando Generale delle Capitanerie del 5 Maggio 2015, per un periodo transitorio, fino al 30/06/2017 sarà consentito un margine di tolleranza pari al 3%. Sempre nel periodo transitorio, sarà consentito l'utilizzo di strumenti di pesatura diversi da quelli

regolamentari, purché l'errore massimo consentito per tali strumenti non superi di due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con analoghe caratteristiche, e comunque non superiore a +/- 500 kg.