Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan

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Transcript:

Traduzione 1 0.748.127.196.23 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan Conchiuso il 17 marzo 1952 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre 1952 2 Istrumenti di ratificazione scambiati 24 luglio 1953 Entrato in vigore il 24 luglio 1953 (Stato 4 marzo 2003) Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Pakistan, qui di seguito chiamati «Parti contraenti», avendo ratificato la convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale 3 e l accordo concernente il transito dei servizi aerei internazionali 4, firmati a Chicago il 7 dicembre 1944, e animati dal desiderio di conchiudere un accordo allo scopo di aprire e di esercitare servizi aerei tra i territori della Svizzera e del Pakistan, hanno convenuto quanto segue: Art. I Ciascuna Parte contraente concede all altra Parte contraente il diritto di esercitare i servizi aerei definiti nell allegato al presente accordo (qui di seguito chiamati «servizi convenuti») e di eseguire trasporti a destinazione del territorio dell altra Parte contraente, in provenienza da esse come pure in transito attraverso questo territorio, alle condizioni previste nel presente accordo. Art. II A. I servizi convenuti potranno essere aperti non appena: 1. la Parte contraente cui sono conferiti i diritti avrà designato una impresa di trasporti aerei (chiamata qui di seguito «impresa designata») per servire le aviolinee descritte nell allegato (chiamate qui di seguito «aviolinee descritte»); 2. la Parte contraente che accorda i diritti avrà concesso a detta impresa l autorizzazione d esercizio richiesta, secondo le condizioni previste nella lettera B qui di seguito, ciò che essa farà nel più breve termine possibile. B. Tuttavia, prima di essere autorizzata ad aprire i servizi convenuti, l impresa designata potrà essere richiesta di provare, davanti alla autorità aeronautica della Parte RU 1953 1289; FF 1952 III 185 ediz. franc., 1952 III 181 ediz. ted. 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art. 1 del DF del 16 dic. 1952 (RU 1953 1275) 3 RS 0.748.0 4 RS 0.748.111.2 1

0.748.127.196.23 Aviazione contraente che accorda i diritti, che essa adempie le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da questa autorità per l esercizio dei servizi aerei internazionali. La Parte contraente che accorda i diritti può parimente esigere la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo dell impresa designata dall altra Parte contraente sono nelle mani di detta Parte contraente o di suoi cittadini. Art. III A. Con riserva delle disposizioni del presente accordo, l impresa designata da una Parte contraente fruirà, nell esercizio di un servizio convenuto su un aviolinea descritta: 1. del diritto di far sorvolare il territorio dell altra Parte contraente dai suoi aeromobili; 2. del diritto di fare scali non commerciali su detto territorio; 3. del diritto di scalo su detto territorio, nei punti indicati per tale aviolinea nell allegato, per imbarcare e sbarcare passeggeri, invii postali e merci nel traffico internazionale, in provenienza o a destinazione d altri punti indicati. B. La lettera A non può essere interpretata nel senso che essa conferisce all impresa designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare sul territorio dell altra Parte contraente, a pagamento, passeggeri, merci o invii postali a destinazione di altri scali situati sul territorio di detta altra Parte contraente. C. Ciascuna Parte contraente s impegna a non conchiudere nessun accordo in base al quale un privilegio del genere indicato nella lettera B sarebbe concesso in esclusiva a un altro Stato o a un impresa di trasporti aerei di un altro Stato e s impegna parimente a non farsi concedere siffatto privilegio esclusivo da un altro Stato. Art. IV 5 A. Le imprese designate dalle Parti contraenti fruiranno di possibilità uguali ed eque di esercitare i servizi aerei convenuti sulle aviolinee descritte, nei propri territori. B. Nell esercizio dei servizi convenuti, l impresa designata da ciascuna Parte contraente terrà conto degli interessi dell impresa dell altra Parte allo scopo di non pregiudicare ingiustificatamente i servizi svolti da quest altra Parte sulla stessa aviolinea o su parte di essa. C. Per le aviolinee descritte, la capacità offerta impresa designate dalle Parti contraenti deve essere mantenuta in un rapporto ragionevolmente adeguato alla domanda di traffico su dette linee. D. Per l applicazione dei principi definiti alle lettere precedenti: 1) I servizi convenuti, svolti dalle imprese designate, perseguiranno essenzialmente lo scopo di offrire, sulla base di un coefficiente di carico ragionevole, 5 Nuovo tenore giusta l accordo del 10 ago. 1961 (RU 1963 959), approvato dall Assemblea federale il 6 mar. 1963 (RU 1963 427) e in vigore dal 20 ago. 1963. 2

Servizi aerei Accordo con Pakistan 0.748.127.196.23 una capacità commisurata ai bisogni normali e prevedibili di detta impresa per il traffico tra i paesi sulle aviolinee descritte e il territorio della Parte che ha designato l impresa. 2) I diritti delle imprese designate dalle Parti di effettuare imbarchi e sbarchi, in punti sul territorio dell altra Parte, attenenti ai trasporti internazionali a destinazione o in provenienza di altri Paesi toccati dalle aviolinee descritte, saranno esercitati seguendo il principio che conferisce a detti trasporti il carattere sussidiario e alla condizione che la capacità sia adeguata: a. alla domanda di aerotrasporti tra il territorio dell impresa designata e quella dei Paesi di destinazione come anche a quella delle regioni attraversate, tenuto conto dei servizi aerei regionali o locali; e b. all esercizio economico d un servizio di lungo corso. Art. V L impresa designata da una Parte contraente potrà, per attuare economie, procedere a un cambio di aeromobile (sostituzione dell aeromobile con un altro di capacità diversa) sul territorio dell altra Parte contraente, alle seguenti condizioni: 1. gli aeromobili usati sulla tratta di un aviolinea descritta, più lontana dal territorio della prima Parte contraente, devono avere una capacità inferiore a quella degli aeromobili usati sulla tratta più vicina; 2. gli aeromobili di capacità inferiore circoleranno secondo un orario che assicuri la corrispondenza con gli aeromobili di maggiore capacità e dovranno normalmente attenderne l arrivo; 3. gli aeromobili più piccoli saranno avantutto usati per trasportare alla loro destinazione i passeggeri che avranno viaggiato negli aeromobili più grandi; per determinare la capacità degli aeromobili più piccoli, sarà in particolare tenuto conto del traffico cui provvedono i grandi aeromobili e della necessità che tale traffico sia diretto più lontano, come pure dell articolo IV. Art. VI A. Le tariffe applicate dalle imprese designate per i singoli servizi convenuti devono essere fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi che entrano in considerazione, in particolare della economia dell esercizio, di un utile normale, delle caratteristiche di ciascun servizio (comprese la rapidità e la comodità), come pure delle tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei sull aviolinea o sulla tratta di cui si tratta. Le tariffe saranno fissate secondo le lettere qui di seguito. B. Le tariffe devono per quanto possibile essere convenute, per ciascuna aviolinea descritta, tra le Parti contraenti, dopo che siano state sentite le altre imprese di trasporti aerei che servono la stessa aviolinea o una sua tratta. L accordo dev essere raggiunto, quanto ciò sia possibile, in base alla procedura di fissazione delle tariffe dell Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). Le tariffe in tal modo convenute saranno sottoposte all approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti. 3

0.748.127.196.23 Aviazione C. Se le tariffe non possono formare oggetto di un accordo in conformità della lettera B o se le imprese designate non riescono a intendersi in merito, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si sforzeranno di fissarle di comune accordo. D. Se questo autorità non s intendono, la contestazione sarà regolata conformemente all articolo XI. E. Fino a quando una contestazione del genere indicato nelle lettere C e D non sarà stata regolata, rimarranno applicabili le tariffe già in uso. Art. VII A. A richiesta dell autorità aeronautica dell altra Parte contraente, l autorità aeronautica di ciascuna Parte contraente le trasmetterà, il più rapidamente possibile, informazioni circa le autorizzazioni concesse alla sua impresa designata d esercitare servizi aerei a destinazione del territorio delle Parte contraente richiedente, in provenienza da esso, come pure in transito attraverso questo territorio. Le informazioni comprenderanno in particolare copie dei certificati correnti e delle autorizzazioni necessari a un servizio aereo sulle aviolinee descritte, come pure le indicazioni circa le modificazioni, esenzioni da obblighi e condizioni dell esercizio. B. L autorità aeronautica o l impresa designata da ciascuna Parte contraente comunicherà all autorità aeronautica dell altra Parte contraente il più presto possibile gli orari, le tariffe e qualsiasi altra informazione concernenti l esercizio o la modificazione dei servizi convenuti. C. L autorità aeronautica di ciascuna Parte contraente comunicherà, a richiesta, all autorità aeronautica dell altra Parte contraente le statistiche del traffico dei suoi servizi convenuti a destinazione del territorio dell altra Parte contraente, proveniente da esso, o in transito attraverso questo territorio, indicando la provenienza e la destinazione del traffico. Art. VIII A. Per l uso degli aeroporti ed altre facilitazioni offerte da una Parte contraente, l impresa designata dall altra Parte contraente non deve pagare tasse superiori a quelle che sono pagate dagli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali del genere. B. I carburanti, i lubrificanti e le parti di ricambio introdotti o presi a bordo sul territorio di una Parte contraente dall altra Parte contraente o dalla sua impresa designata ovvero per conto di esse e destinati unicamente all uso degli aeromobili di questa impresa fruiranno di un trattamento favorevole almeno quanto quello applicato alle imprese nazionali che esercitano servizi aerei internazionali per ciò che concerne i dazi, le spese d ispezione e le altre tasse o imposte riscossi dalla prima Parte contraente; rimane tuttavia convenuto che nessuna Parte contraente è tenuta a concedere all impresa designata dall altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello che quest ultima Parte contraente concederebbe in un caso analogo. C. Durante i loro voli a destinazione del territorio dell altra Parte contraente, in provenienza da esso, o in transito attraverso questo territorio, gli aeromobili di ciascuna Parte contraente saranno esenti da qualsiasi diritto previsto nella legisla- 4

Servizi aerei Accordo con Pakistan 0.748.127.196.23 zione doganale. I carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano negli aeromobili dell impresa designata da una Parte contraente saranno, sul territorio dell altra Parte contraente, esenti da dazio, da spese d ispezione o altre tasse e imposte affini, anche se sono usati o consumati durante il sorvolo di detto territorio. Le merci in tal modo esentate non potranno essere scaricate se non con il consenso delle autorità doganali dell altra Parte contraente e saranno poste sotto sorveglianza doganale fino alla loro riesportazione. Art. IX A. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto, dopo aver sentito l altra Parte contraente, di rifiutare, di revocare o di far dipendere dalle condizioni che essa considera necessarie un autorizzazione d esercizio all impresa designata dall altra Parte contraente, quando questa impresa non si conforma alle leggi e ai regolamenti della prima Parte contraente oppure, secondo il modo di vedere di quest ultima Parte contraente, non osserva le condizioni alle quali le sono concessi i diritti previsti nel presente accordo. B. Qualora una Parte contraente agisca in applicazione del presente articolo, i diritti conferiti all altra Parte contraente dall articolo 11 sono riservati. Art. X A. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tempo in tempo per accertarsi che le norme definite nel presente accordo siano osservate. B. Qualora desideri modificare il presente accordo, ciascuna Parte contraente potrà in ogni tempo domandare che le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consultino. Le modificazioni dell accordo in tal modo convenute entreranno in vigore dopo che saranno state confermate con uno scambio di note in via diplomatica. C. Non appena iniziata la procedura di consultazione prevista nella lettera B, ciascuna Parte contraente potrà notificare in ogni tempo all altra Parte contraente il suo desiderio di porre fine al presente accordo, conformemente all articolo XIV. Della notificazione è contemporaneamente informata l Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. D. 6 Art. XI A. Se tra le Parti contraenti sorgesse una contestazione concernente l interpretazione o l applicazione del presente accordo, le Parti contraenti si sforzeranno avantutto di risolverla mediante trattative dirette. 6 Abrogato giusta l accordo del 10 ago. 1961 (RU 1963 959), approvato dall Assemblea federale il 6 mar. 1963 (RU 1963 427) e in vigore dal 20 ago. 1963. 5

0.748.127.196.23 Aviazione B. Se le Parti contraenti non riescono a regolare la contestazione mediante trattative dirette: 1. esse possono portare la contestazione sia davanti a un tribunale arbitrale designato di comune accordo, sia davanti ad un altra persona od organizzazione; oppure 2. se esse non possono giungere ad un intesa in merito o se non sono d accordo circa la composizione del tribunale arbitrale al quale la contestazione dev essere sottoposta, ciascuna Parte può deferire il caso, per la decisione, a qualsiasi tribunale competente che fosse istituito in seno all Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale oppure, in mancanza di siffatto tribunale, al Consiglio di detta Organizzazione. C. Le Parti contraenti s impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione presa in applicazione della lettere B qui sopra. D. Qualora una Parte contraente o la sua impresa designata non si conformasse a una decisione presa in applicazione della lettera B, l altra Parte contraente potrà, finché ciò sia il caso, rifiutare totalmente o parzialmente l esercizio dei diritti concessi in virtù del presente accordo e del suo allegato. Art. XII Nel caso in cui fosse conchiusa una convenzione o un accordo di carattere multilaterale concernente il traffico aereo cui le Parti contraenti dovessero aderire, il presente accordo sarà modificato conformemente alle disposizioni di tale convenzione od accordo. Art. XIII A. Per l applicazione del presente accordo, le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale» e «impresa di trasporti aerei» hanno il senso che loro è dato nella Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale. B. Con l espressione «territorio», riferita a uno Stato, s intendono i territori e le acque territoriali adiacenti posti sotto la sovranità, la protezione o la tutela di questo Stato. C. Con l espressione «autorità aeronautica» s intendono, per ciò che concerne la Svizzera, l Ufficio aeronautico federale 7 e, per ciò che concerne il Pakistan, il Direttore generale dell aviazione civile e, in ambedue i casi, qualsiasi persona od organizzazione che fosse dichiarata competente ad assumere le funzioni attualmente esercitate da dette autorità. D. L allegato al presente accordo è considerato come facente parte dell accordo stesso e qualsiasi riferimento all «accordo» concerne, salvo disposizione contraria esplicita, parimente l «allegato». 7 Oggi «Ufficio federale dell aviazione civile». 6

Servizi aerei Accordo con Pakistan 0.748.127.196.23 Art. XIV Ciascuna Parte contraente può in ogni tempo notificare all altra Parte contraente che essa desidera porre fine al presente accordo. L accordo cessa di spiegare i suoi effetti 12 mesi dopo che la notificazione è stata ricevuta dall altra Parte contraente, a meno che la disdetta non sia stata ritirata di comune accordo prima dello spirare di detto termine. In mancanza di una dichiarazione di ricevimento dell altra Parte contraente, la notificazione è considerata ricevuta 14 giorni dopo che è giunta al Consiglio dell Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale, conformemente alla lettera C dell articolo X. Art. XV Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui la sua ratificazione sarà notificata da ambedue le parti mediante uno scambio di note diplomatiche. L accordo sarà registrato presso l Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Karachi, il diciassette marzo 1952, in doppio esemplare, nelle lingue francese e inglese, l una e l altra facendo parimente fede. Per il Consiglio federale svizzero: (firm.) W. Hofer Per il Governo del Pakistan: (firm.) A. T. Naqvi 7

0.748.127.196.23 Aviazione Allegato 8 Traduzione 9 Tavola delle linee Tavola I Linee sulle quali l impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti di partenza Punti intermedi Punti in Pakistan Punti oltre il Pakistan Punti in Svizzera Punti Punti Punti Tavola II Linee sulle quali l impresa designata dal Pakistan può esercitare servizi aerei: Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera Punti in Pakistan Punti Punti Punti 8 Nuovo testo in vigore giusta lo scambio di note del 12 nov. 1997 (RU 2003 385). 9 Traduzione dal testo originale inglese. 8