AICHIMIDI. Sistemi e Servizi Informatici e Telematici

Documenti analoghi
Eurocontratto di assistenza tecnica

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Contratto per l installazione e la manutenzione dei misuratori presso un impianto di produzione di energia elettrica

CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO. Tra la Società..., con sede in..., cod. fisc...., rappresentata da... in seguito denominata la

CONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO

COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA Provincia di Novara


CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CGV Ed.2013 Rev.0

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI SITUATI PRESSO IL COMPLESSO "LE FILANDE" DI SAN GIACOMO DI VEGLIA

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

TRA.... (di seguito denominata Università ), c.f , nella persona del Preside/Direttore, Prof...,

Con Delibera n. 74 dell 11 giugno 2013, la Giunta della Camera di. Commercio di Napoli stabilì di stipulare idoneo contratto di locazione previo

CONTRATTO DI MANDATO ALLA GESTIONE DEL CREDITO

CONVENZIONE 1. (ACCORDO QUADRO o ACCORDO DI COLLABORAZIONE) TRA L Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo

CRITERI E CONDIZIONI PER LA STIPULA DI CONTRATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI LOCALE IN FRAZ. COLFIORITO LOC. CASERMETTE A POSTE ITALIANE S.P.A.

CONTRATTO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MARCONI

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI AYMAVILLES CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERO DALL ABITAZIONE TRA

CONCESSIONE D USO A TITOLO ONEROSO DEL LOCALE AMBULATORIO UBICATO NELL EDIFICIO CHE OSPITA SCUOLA ELEMENTARE SITO IN PIAZZA MUNICIPIO N.

mi.mo s.r.l. Via Umberto, VIAGRANDE (CT) P.IVA:

CONTRATTO DI COMODATO TRA. AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA ,

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO EX ART.45 LEGGE n.203/82

Contratto di Assistenza e manutenzione del software applicativo e di fornitura di assistenza sistemistica della PANTAREI INFORMATICA S.r.l.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO AD USO DI ABITAZIONE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FUCHS LUBRIFICANTI SPA

ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA

CONTRATTO DI LOCAZIONE. L anno duemilaquindici e questo dì ( ) del mese di CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA

Contratto di Concessione d uso. tra. DIGITEN S.r.l. Comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (AL) PER IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE

CONTRATTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE NELLA CONTROVERSIA CONTRO: o EQUITALIA: o BANCA (NO ABF): CLIENTE: DATA: AFFARE FATTO S.R.L.S.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE TRA:

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI PARTE DELL IMMOBILE DENOMINATO VECCHIA CANTINA SITO NELL AZIENDA AGRIS DI VILLASOR PER L INSTALLAZIONE DA

CONTRATTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE NELLA STESURA E PRESENTAZIONE DI RICORSO AL PREFETTO AVVERSO I VERBALI: o o o o CLIENTE: DATA:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Schema di contratto. Oggetto: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa quale Organista della Cappella Civica.

MAURIZIANO DI TORINO E L AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 T R A

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del

28,50 30,20 33,50 34,90 37,00 39,30 39,80 40,70 43,50 43,90 45,90 50,00 55,00 64,00 66,00 72,00 82,00 88,00 97,00 99,00

C.M.P. CONTRATTO di MANUTENZIONE PROGRAMMATA dei CARRELLI ELEVATORI rif. D.lgs 81/08 art. 71 comma 11

OGGETTO: Assegnazione in comodato alla Associazione Onlus Volontari di Soccorso VO.S. Nuoro di locali di proprietà Aziendale.

MODULO RICHIESTA RIPARAZIONE

ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER CENTRALI TERMICHE - ANNO 2009

Convenzione tra l Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l Azienda


CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

UUniversità degli Studi di Roma Tor Vergata

COMUNE DI TRADATE. Provincia di Varese CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. L anno duemila a questo giorno ( ) del mese di, tra

N. 1 IMPIANTO BI-OSMOSI INVERSA PER IL NUOVO REPARTO DI EMODIALISI PRESSO IL PIANO 9 DELL OSP. LA COLLETTA

C O M U N E D I GINOSA

CONTRATTO AFFITTO FONDO RUSTICO * * * Con la presente scrittura privata

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ALLEGATO 3 FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

SCHEMA DI CONTRATTO INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELL FUNZIONI DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO AL DOTT..

(Provincia di Padova) Scrittura privata per contratto di comodato d'uso (ex art c.c.) all Associazione Centro

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

Servizio Assistenza e Consulenza

OGGETTO: Concessione orto n. Via Navali - Via Dandolo. (frazione della pp.cc.nn. 6520, 6512, 6513 e 6514 del C.C. di

MISSIONE COMMERCIALE IN MAROCCO Casablanca, ottobre 2016

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

0371/ STUDIO TECNICO

CONTRATTO DI NOLEGGIO. Con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, la ditta

PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO COMUNALE. Per l illuminazione votiva dei cimiteri

CONFERIMENTO DI INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Acon Software S.r.l. con sede legale in via La Pira, 21 Firenze (FI) P.Iva

TERMINI E CONDIZIONI DI VALIDITà DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA VISTA. La determinazione n. Prot. IN/2015/18317 del 15/10/2015 a firma dell Assessore a

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE INTEGRATIVO. per il progetto esecutivo, direzione operativa e collaudo dell impianto di

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO POSTECERT

Transcript:

AICHIMIDI Sistemi e Servizi Informatici e Telematici CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE PRESSO L 'UNIVERSITA 'DEGLI STUDI DI CATANZARO Tra la ARCHIMEDE s.a.s. di Graziano Antonio & C. (con sede legale ed operativa in Via Pusi Antica, 7-88040 Falerna Scalo (CZ), P.IVA 01642890790), che è successivamente indicata come "ARCHIMEDE" e il Comune di Falerna " (Codice Fiscale n. 003764, Piazza Municipio - 88040 Falerna), che è successivamente indicata come "CLIENTE" si conviene e si stipula quanto segue. La ARCHIMEDE fornisce al Cliente, che accetta, l'assistenza tecnica, per i software oggetto del presente contratto, alle condizioni ed ai termini di cui appresso indicati. ArtClfiHM.E!IDIE Contratto di Assistenza e Manutenzione Tecnica 1 I 5

1. ELENCO SOFWTARE OGGETTO DEL CONTRATTO QUANTITA' DESCRIZIONE APPARECCHIATURE MARCA PRODOTTO 1 ANAGRAFE/ELETTORALE DATA MANAGEMENT 1 CONTABILITA' FINANZIARIA DATA MANAGEMENT 1 PERSONALE DATA MANAGEMENT 1 S.A.l.A. DATA MANAGEMENT 1 STATO CIVILE DATA MANAGEMENT 1 CODICE DELLA STRADA DATA MANAGEMENT 1 GESTIONE UFFICIO POL.MUN. DATA MANAGEMENT 2. IMPORTO CANONE ANNUALE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 2.1 CANONE ANNUALE Il canone annuale di assistenza stabilito tra le parti è pari al seguente importo (IVA 20% esclusa): - Canone annuale: 6. 000 Tale importo dovrà essere pagato ogni anno dal Cliente alla ARCHIMEDE, in sei rate bimest(ali anticipate, su emissione di regolare fattura da parte della ARCHIMEDE. 2.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO Il pagamento dei canoni è dovuto anche per i periodi in cui le i software siano in manutenzione o aggiornamento tecnico ai sensi dell'art. 2. 1 del presente contratto, nonché per i periodi durante i quali si effettuano eventuali spostamenti o i software non vengano per qualsivoglia altra ragione utilizzate. Qualsiasi onere fiscale, comunque denominato e configurato, che a norma di legge dovesse gravare od essere commisurato sui pagamenti dovuti in base all'art. 2. 1 o sul presente contratto o sulle macchine, ad esclusione delle normali imposte patrimoniali e delle imposte sul reddito dovute dalla ARCHIMEDE, sarà a carico del Cliente. 3. ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE Come corrispettivo dei pagamenti di cui all'art.2.1, la ARCHIMEDE garantisce al Cliente quanto in seguito descritto. 1. La ARCHIMEDE garantisce al Cliente una completa assistenza tecnica, prestata dai suoi tecnici specializzati. I tecnici effettueranno la manutenzione del software oggetto del presente contratto onde garantire il perfetto funzionamento del sistema ed interverranno con la massima sollecitudine onde eliminare eventuali anomalie di funzionamento. Sono a carico della ARCHIMEDE i costi di manodopera, le spese di sostituzione o di riparazione delle parti guaste, i costi del trasporto al e dal laboratorio di assistenza tecnica. 2. La ARCHIMEDE garantisce al Cliente le installazioni di eventuali migliorie o aggiornamenti del software così come rilasciati da Data Management spa (di seguito denominato Produttore). Le migliorie e aggiornamenti che comportino la revisione strutturale degli archivi o del software stesso, non sono di norma coperte del presente contratto e faranno parte di trattativa a se stante per la cessione onerosa 3. Gli interventi richiesti verranno effettuati entro 24 (ventiquattro) ore lavorative e durante l'orario di lavoro normale in vigore per il personale tecnico della ARCHIMEDE e cioè dal periodo Lunedì - Venerdi' dalle ore 8, 30 alle 12, 30 e dalle 14, 30 alle 18, 00. 4. La ARCHIMEDE avrà diritto, su propria richiesta, di far sì che il suo personale tecnico ispezioni le installazioni oggetto del presente contratto. J.\~{ Gll-llJJ\A!alDl.a Contratto di Assistenza e Manutenzione Tecnica 2/5

5. Qualora, dopo l'installazione delle software presso il Cliente e /'eventuale ispezione, il personale tecnico della ARCHIMEDE determini che questi non sono in buono stato di funzionamento per cause non riconducibili alla ARCHIMEDE, è data facoltà alla ARCHIMEDE di sospendere o recedere dal presente contratto. 4. RESPONSABILITA' L'assistenza tecnica di cui all'art. 3 è prestata alle seguenti condizioni : 1. le caratteristiche di tutto l'impianto elettrico alimentante le apparecchiature oggetto del contratto devono essere in regola con le vigenti norme CE/ e disposizioni di legge; 2. vengano espressamente esclusi dal presente contratto gli interventi e le forniture di parti di ricambio determinati da cause accidentali, quindi: incendi, fulmini, alluvioni, atti vandalici. In questi casi verranno addebitate al Cliente le spese di manodopera e dei pezzi di ricambio. 3. ne/l'eventualità di trasferimento delle apparecchiature, lo smontaggio e la reinstallazione dovrà avvenire a cura della ARCHIMEDE. Il Cliente è tenuto a dare tempestivo preavviso scritto almeno 15 gg. prima. Le spese del trasferimento verranno valutate a parte e saranno a carico, del Cliente. 4. La ARCHIMEDE declina ogni responsabilità derivante dalle obbligazioni di cui all'art.3 nei casi, in cui: non si verificano le condizioni dei punti 1, 2 e 3 precedenti; in tutti i casi in cui vi sia impossibilità di adempimento dovuto a cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi aziendali, ed altre cause imputabili a terzi; nel caso di guasti causati alle apparecchiature da negligenza, incuria, dolo del personale del Cliente o comunque da suoi tentativi di effettuare modifiche o riparazioni, ovvero spostamenti. 5. La responsabilità della ARCHIMEDE derivante dalle obbligazioni assunte ai sensi dell'art.3, comporta il mantenimento delle macchine in buone condizioni di funzionamento con esclusione di qualsiasi altra responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, per danni diretti od indiretti alle persone od alle cose di proprietà del Cliente. 5. DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO Il presente contratto ha la durata di anni uno (1) a partire dalla data 0110112008 fino alla data 3111212008. Il contratto potrà essere rinnovato su comunicazione scritta, che dovrà avvenire almeno due mesi prima della scadenza annuale, del Cliente alla ARCHIMEDE per periodi della durata di anni uno (1), dando libero mandato alla ARCHIMEDE d; fatturare l'importo del canone relativo, con le relative modalità di pagamento indicate al punto 2. 6. MATERIALI USATI PER L'ASSISTENZA TECNICA E PROPRIETA' Gli strumenti ed ogni altra attrezzatura, utilizzati dal personale della ARCHIMEDE per l'assistenza tecnica, rimangono proprietà della ARCHIMEDE. Le parti sostituite restano di proprietà della ARCHIMEDE. 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di: a) mancato pagamento alle scadenze pattuite delle somme dovute in base al presente contratto; b) effettuazione di modifiche o alterazioni dei software da parte del Cliente (vedi art.4), la ARCHIMEDE ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata. J.\!r{ C~H.AAJ:E![J[i! Contratto di Assistenza e Manutenzione Tecnica 3 15

Sia nei casi sopra indicati, sia in ogni altro caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto del Cliente, la ARCHIMEDE avrà diritto al pagamento da parte del Cliente degli importi ancora dovuti fino alla data di scadenza del contratto. In caso di cessazione delle attività da parte del Produttore del software, o di mutamento delle sue politiche commerciali che impediscano alla ARCHIMEDE di poter prestare i servizi oggetto del presente contratto, questo si intenderà immediatamente risolto e la ARCHIMEDE ne darà tempestiva comunicazione al Cliente tramite lettera raccomandata. La ARCHIMEDE, in questo caso avrà diritto al pagamento da parte del Cliente dei soli importi ancora dovuti fino alla risoluzione. 8. COMPETENZA E LEGGE APPLICABILE 8. 1 Il presente contratto è soggetto alle leggi italiane. 8.2 In caso di controversia sarà competente il giudice italiano ed in via esclusiva il Foro di Lamezia Terme..Ari, CIH~J'A[EjlLJ[.8 Contratto di Assistenza e Manutenzione Tecnica 415

9. CLAUSOLA DI CHIUSURA La fornitura di cui al presente contratto è regolata esclusivamente dalle clausole dello stesso. Nessuna modifica o postilla al presente contratto avrà efficacia tra le parti a meno che non sia specificatamente approvata per iscritto dalle parti stesse. Timbro e Firma Rappresentante della ARCHIMEDE 10. CLAUSOLE DI SPECIFICA APPROVAZIONE Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile sono specificatamente approvate le seguenti clausole: art. 4 - Responsabilità art. 7 - Risoluzione del contratto art. 8 - Competenza e legge applicabile.., Timbro e Firma del;'ra... :.-:;.( 4!''.. ).\~{ Cfl-11..N\ :E!!U:S Contratto di Assistenza e Manutenzione Tecnica 5 / 5