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Transcript:

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.233, Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vìsto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis; Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera c); 12, comma 1, lettere n), o), q); 13, comma 2, e 17, comma 1; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19; Visto l'articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n.127; Visto l articolo 45, commi 13 e 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modifiche ed integrazioni, recanti Ordinamento dell Amministrazione degli affari esteri ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.267: Regolamento recante norme per l individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri ; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell organizzazione del Governo; Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ha integrato i principi e i criteri direttivi già previsti dall articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si rende necessario disciplinare alla luce dei predetti principi e criteri direttivi gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri; Considerato, altresì, che il citato articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 settembre 2000; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 23 ottobre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica; EMANA II seguente regolamento: Articolo 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) Ministro: il Ministro degli affari esteri; c) Ministero: il Ministero degli affari esteri; d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri; f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. Articolo 2 Uffici di diretta collaborazione 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n.29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed

all elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione, con particolare riguardo all analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. 2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) il Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) l Ufficio Legislativo; d) l'ufficio per i rapporti con il Parlamento; e) il Servizio di controllo interno e il relativo ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 5; f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro; l Ufficio legislativo e l Ufficio per i rapporti con il Parlamento costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano in costante raccordo e coordinamento; il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa secondo quanto previsto dall articolo 4; le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari. 4. Il Capo di Gabinetto coordina l intera attività degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, fermo restando quanto disposto dal comma 3. 5. L organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici. Articolo 3 Funzioni degli uffici di diretta collaborazione 1. La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Fa parte della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico. 2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Può essere nominato dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, un Vice Capo di Gabinetto tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di Ambasciata. 3. L'Ufficio legislativo attende ai seguenti compiti: elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; fornisce consulenza giuridica in materia di diritto interno; svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.

4. L Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro ed i Sottosegretari di Stato nella loro attività parlamentare; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue l iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i contatti con i parlamentari. 5. Le segreterie dei Sottosegretari curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati dei Sottosegretari in relazione al loro incarico; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. 6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono svolte dal capo del Servizio stampa e informazione, ai sensi dell articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, come modificato dall articolo 16 del decreto legislativo 21 marzo 2000, n.85. Articolo 4 Servizio di controllo interno 1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, opera, a norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro. 2. Il Servizio di controllo interno svolge le seguenti attività: a) valuta l adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica, in funzione dell esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo 29 del 1993, l effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni; b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all articolo 14 del citato decreto legislativo n.29 del 1993 e contribuisce alla definizione dei parametri di valutazione dell attività; c) fornisce gli elementi di valutazione dei dirigenti amministrativi preposti ai centri di responsabilità; d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull attuazione di politiche e programmi specifici, sui flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell amministrazione. 3. Le attività di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controlli particolarmente qualificati, scelti anche fra i dirigenti e gli estranei alla pubblica amministrazione; almeno uno degli esperti è scelto fra i

funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro Plenipotenziario. I dirigenti che svolgono la funzione di esperti non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa. 4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. 5 Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato costituito presso il Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,n.286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell amministrazione. 6 Al Servizio sono assegnate fino ad un massimo di quindici unità di personale, fra cui al massimo due dirigenti di seconda fascia, particolarmente qualificate nell uso degli strumenti e dei programmi informatici. Articolo 5 Personale degli uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all art.2, lettera f), è stabilito complessivamente in un massimo di 120 unità, comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. 2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo dell Ufficio per i rapporti con il Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione relativa al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Articolo 6 Responsabili degli uffici di diretta collaborazione 1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra i diplomatici con grado di Ambasciatore o Ministro Plenipotenziario. 2. Il Capo dell Ufficio Legislativo è nominato fra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere d Ambasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitari e i dirigenti amministrativi in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 3. Il Capo dell Ufficio per i rapporti con il Parlamento è nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a Consigliere d Ambasciata. 4. II Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro. 5. I capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei Sottosegretari interessati. 6. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonché gli esperti a cui sono attribuite le attività di controllo interno, sono nominati con decreto del Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata. 7. Il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione può essere revocato entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intende confermato fino al termine previsto dal contratto medesimo. Articolo 7 Trattamento economico 1. Le disposizioni sul trattamento economico di cui al presente regolamento non si applicano al personale della carriera diplomatica che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione, per il quale restano applicabili le disposizioni dell articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000 n. 85. 2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.29 del 1993, ed articolato: a) per il Capo dell Ufficio legislativo e per il Presidente del Collegio di direzione del Servizio del controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali

generali dello stesso Ministero; b) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Collegio di direzione del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trat tamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. 3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed equiparati, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. 4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dello stato di previsione della spesa del Ministero. 5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell articolo 14, comma 2, del decreto legisltivo n. 29 del 1993, la misura dell indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,

n.127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. Articolo 8 Segreterie dei Sottosegretari di Stato 1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Articolo 9 Modalità della gestione 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al proprio ufficio, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. 2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione Generale per il personale del Ministero, assegnando le necessarie unità di personale. Articolo 10 Norma finale. 1. Dall attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.