Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Documenti analoghi
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia

L 90/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Accordo

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Spiegazione delle note

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Legge sulle multe disciplinari (LMD)

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

IL MINISTRO DEL TESORO

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale concernente l imposta sul valore aggiunto

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

NIC FEBBRAIO 2017 VARIAZIONI INDICI PER DIVISIONE DI SPESA

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

NIC DICEMBRE 2014 VARIAZIONI INDICI PER DIVISIONE DI SPESA

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

NIC GENNAIO 2017 VARIAZIONI INDICI PER DIVISIONE DI SPESA

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Legge sull apertura dei negozi

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

Regolamento interno della Commissione della concorrenza

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Direttiva all esame modulare

Spiegazione delle note

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

CITTA DI CATANZARO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza sull assicurazione militare

del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

CITTA DI CATANZARO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO Ufficio Statistica e Toponomastica

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sullo stato civile

Decreto del Consiglio federale concernente un imposta federale sulle bevande 1

ANTICIPAZIONE DELL INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE (NIC): DICEMBRE 2016

ANTICIPAZIONE DELL INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE (NIC): GENNAIO 2017

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Transcript:

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea del 25 ottobre 2006 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb), in esecuzione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013) 2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 3 ordina: Sezione 1: Misure coercitive Art. 1 Divieto di fornire e acquisire materiale d armamento e armi di distruzione di massa 1 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea di materiale d armamento d ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio. 4 2 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei beni, comprese le tecnologie e i software, di cui all allegato 1. 3 Sono vietati l acquisizione, l acquisto e il transito di beni di cui ai capoversi 1 e 2 provenienti dalla Repubblica popolare democratica di Corea. 4 Sono vietati la fornitura e l ottenimento di servizi di ogni genere, compresi il finanziamento, la mediazione, la formazione e la consulenza tecniche, connessi con la fornitura, la vendita, il transito, l acquisizione, la produzione, la manutenzione o l utilizzazione dei beni di cui ai capoversi 1 e 2. 5 4bis Sono vietate la fornitura e l accettazione di mezzi finanziari di ogni genere connessi con la fornitura, la vendita, il transito, l acquisizione, la produzione, la manutenzione o l utilizzazione dei beni di cui ai capoversi 1 e 2. 6 RU 2006 4237 1 RS 946.231 2 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili sul sito: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 lug. 2009, in vigore dal 2 lug. 2009 (RU 2009 3179). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 1 lug. 2009, in vigore dal 2 lug. 2009 (RU 2009 3179). 6 Introdotto dal n. I dell O del 1 lug. 2009, in vigore dal 2 lug. 2009 (RU 2009 3179). 1

Commercio con l estero 4ter D intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e previa notifica al competente comitato del Consiglio di sicurezza dell ONU, la Segreteria di Stato dell economia (SECO) può autorizzare deroghe ai capoversi 1, 4 e 4 bis per armi di piccolo calibro e armi leggere nonché per il relativo materiale. 7 5 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 8 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 9 sul materiale bellico. Art. 2 Divieto di fornire beni di lusso Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione della Repubblica popolare democratica di Corea dei beni di lusso di cui all allegato 2. Art. 3 10 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo: a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all allegato 3; b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a; c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b. 2 Sono altresì bloccati gli averi e le risorse economiche che presentano un legame con i programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza. 3 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese o alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 4 La Segreteria di Stato dell economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; c. rispettare crediti oggetto di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; d. tutelare interessi svizzeri. 7 Introdotto dal n. I dell O del 1 lug. 2009, in vigore dal 2 lug. 2009 (RU 2009 3179). 8 RS 946.202 9 RS 514.51 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 2

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O 946.231.127.6 5 Essa autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e secondo le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell ONU. 11 Art. 3a 12 Divieto per determinati servizi finanziari e trasferimenti di averi Sono vietati la fornitura di servizi finanziari e la messa a disposizione di averi e risorse economiche, incluso denaro contante, che sono in relazione con i programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o con altre attività vietate secondo la presente ordinanza. Art. 4 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l impedimento dell impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime. Art. 5 Divieto di entrata e di transito 1 L entrata in Svizzera o il transito in Svizzera sono vietati: a. alle persone fisiche di cui all allegato 3; b. alle persone che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui all allegato 3; 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 2015, in vigore dal 1 ott. 2015 (RU 2015 3119). 12 Introdotto dal n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 3

Commercio con l estero c. alle persone che violano la presente ordinanza o le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell ONU o che forniscono aiuti per eluderle. 13 2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 14 può concedere deroghe in conformità alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri. Art. 5a 15 Restrizione al sostegno finanziario del commercio 1 L Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni non si assume impegni a copertura di attività con la Repubblica popolare democratica di Corea che potrebbero contribuire a programmi nucleari e missilistici della Repubblica popolare democratica di Corea o ad altre attività vietate secondo la presente ordinanza o che potrebbero contribuire ad eludere tali divieti. 2 La restrizione al sostegno finanziario del commercio di cui al capoverso 1 non si applica ai prodotti alimentari, ai farmaci e alle attrezzature mediche né al commercio a scopi umanitari. Art. 5b 16 Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da misure previste dalla presente ordinanza: a. il governo della Repubblica popolare democratica di Corea; b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che si trovano nella Repubblica popolare democratica di Corea; c. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all allegato 3; d. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano per conto o sotto la direzione di persone od organizzazioni di cui alle lettere a c. Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali Art. 6 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 2 3a, 5a e 5b. 17 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 14 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1 gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 15 Introdotto dal n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 16 Introdotto dal n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 17 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 4

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O 946.231.127.6 2 La SEM sorveglia l esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all articolo 5. 3 Il controllo al confine è di competenza dell Amministrazione federale delle dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso. Art. 7 Dichiarazioni obbligatorie 1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d applicazione del blocco di cui all articolo 3 capoverso 1 o 2, li dichiarano senza indugio alla SECO. 18 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati. Art. 8 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 3, 3a, 5, 5a o 5b della presente ordinanza è punito conformemente all articolo 9 LEmb. 19 2 Chiunque viola l articolo 7 della presente ordinanza è punito conformemente all articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische. Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore 20 Art. 8a 21 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del 18 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 2015, in vigore dal 1 ott. 2015 (RU 2015 3119). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 20 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671). 21 Introdotto dal n. I 11 dell O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta il n. I 9 dell O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671). 5

Commercio con l estero Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 3), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l Allegato 3 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Art. 9 Entrata in vigore 22 La presente ordinanza entra in vigore il 26 ottobre 2006. 22 Introdotta dal n. I 11 dell O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1 feb. 2013 (RU 2013 255). 6

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O 946.231.127.6 Allegato 1 23 (art. 1 cpv. 2) Beni, compresi tecnologie e software, ai quali si applica il divieto di cui all articolo 1 capoversi 2 e 3 1. I beni di cui all allegato 2, parte 1 dell ordinanza del 25 giugno 1997 24 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI). 2. I beni di cui all allegato 2 parte 2 OBDI; sono esclusi i numeri di controllo all esportazione recanti i codici 001-099. 3. Materiali nucleari giusta l articolo 1 dell ordinanza del 10 dicembre 2004 25 sull energia nucleare. 4. Sistemi completi di razzi e aeromobili senza pilota che non sono contemplati dall articolo 1 capoverso 1, compresi i sottosistemi completi. 5. Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con aeromobili senza pilota nonché con programmi di produzione di armi di distruzione di massa e quelli contemplati dall allegato 2, parte 2 OBDI, dall allegato 3 OBDI o dall allegato 1 dell ordinanza del 25 febbraio 1998 26 concernente il materiale bellico (OMB). 6. Grafite progettata o specifica per uso in macchine per elettroerosione. 7. Fibra para-aramidica (Kevlar e simili), filati e nastri. 8. Lubrificanti perfluorati. 9. Valvole a soffietto resistenti alla corrosione dell esafluoruro di uranio (UF6). 10. Acciai inossidabili resistenti alla corrosione, limitatamente agli acciai resistenti all acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) o all acido nitrico, come l acciaio duplex legato con l ossigeno. 11. Materiali ceramici compositi resistenti a temperature ultraelevate in forma solida (come blocchi, cilindri, tubi o barre) a condizione che le dimensioni non superino i valori seguenti: a. per i cilindri: 120 mm di diametro e 50 mm di lunghezza; b. per i tubi: 65 mm di diametro interno, 25 mm di spessore della parete e 50 mm di lunghezza; c. per i blocchi: 120 mm x 120 mm x 50 mm. 12. Valvole ad azionamento pirotecnico. 23 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 24 RS 946.202.1 25 RS 732.11 26 RS 514.511 7

Commercio con l estero 13. Attrezzatura di misurazione e di controllo adeguata per le gallerie del vento (bilance, calcolo del flusso termico, controllo della corrente). 14. Perclorato di sodio. 15. Pompe a vuoto aventi una portata massima di aspirazione specificata dal costruttore superiore a 1 m 3 /h (in condizioni standard) e involucri preformati per tali pompe, rivestimenti preformati degli involucri, giranti, rotori e ugelli in cui tutte le superfici a diretto contatto sono interamente costituite da materiali che sottostanno alle restrizioni. 8

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O 946.231.127.6 Allegato 2 27 (art. 2) Beni di lusso 1. Caviale e succedanei del caviale preparati con uova di pesce 2. Vini e bevande spiritose 3. Sigari 4. Profumi pregiati, prodotti per la toeletta e cosmetici pregiati 5. Articoli pregiati di marocchineria 6. Indumenti e accessori di abbigliamento pregiati, calzature pregiate 7. Tappeti annodati a mano 8. Arazzi tessuti a mano 9. Perle, pietre preziose e semipreziose, minuterie e oggetti di gioielleria 10. Monete non aventi corso legale 11. Posateria da tavola dorata, argentata o platinata 12. Elettronica d intrattenimento di grande valore 13. Apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini, elettronici o ottici 14. Veicoli di lusso per il trasporto aereo, stradale e nautico, nonché i loro componenti e accessori 15. Orologi e prodotti dell orologeria pregiati 16. Strumenti musicali pregiati 17. Oggetti d arte, da collezione o di antichità 18. Cavalli purosangue 19. Tartufi 20. Specialità di panetteria (come le brioche al burro), prodotti di confetteria e pasticceria 21. Articoli sportivi pregiati e attrezzatura di qualità (p. es. sci, golf, equitazione e sport acquatici) 22. Articoli e attrezzatura per giochi al biliardo, impianti automatici per birilli (p. es. piste da bowling), giochi d azzardo e giochi a monete o a banconote 23. Infrastrutture e attrezzature per impianti sportivi di lusso (p. es. stazioni sciistiche e piscine) 27 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 3 lug. 2013, in vigore dal 4 lug. 2013 9

Commercio con l estero Allegato 3 28 (art. 3 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 1 lett. a e b, 5b lett. c e 8a) Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie Nota bene 1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 29. 2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite 30. 28 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671). 29 La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > 1718 Sanctions Committee (DPRK) > Sanctions List Materials. 30 La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. 10

Provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. O 946.231.127.6 Allegato 4 31 31 Abrogato dal n. I 11 dell O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, con effetto dal 1 feb. 2013 (RU 2013 255). 11

Commercio con l estero 12