Rischi e Patologia da RUMORE

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Rischi e Patologia da RUMORE

Pressione sonora Intensità sonora LIVELLI SONORI E DECIBEL Livello sonoro (db) 30 bisbiglio 90 voce gridata 120 martello pneumatico Decibel (db): è il logaritmo in base 10 del rapporto tra la pressione sonora misurata e la pressione sonora di riferimento db = 10 log (P(t)/Po) Il db valuta il livello delle variazioni di pressione acustica ed è una misura relativa alla capacità uditiva dell orecchio umano (db = 0 è il livello minimo udibile a 1000 Hz) Il db è una quantità adimensionale non lineare; il raddoppio del livello sonoro (pressione acustica) corrisponde ad un aumento di 3 db

RISCHIO RUMORE La causalità del danno è definita da: livello di rumore; durata dell'esposizione; suscettibilità individuale al trauma acustico; tipo di rumore (di livello costante, continuo, interrotto, impulsivo )

AZIONI NOCIVE EXTRAUDITIVE DEL RUMORE apparato cardiocircolatorio (ipertensione, ischemia miocardica miocardica) apparato digerente (acidità gastrica, azione spastica muscolatura liscia) apparato endocrino (aumento ormoni corticosteroidei) apparato neuropsichico (ansia, insonnia )

Rumore VOLORI LIMITE DI ESPOSIZIONE (art 189 DLgs 81/2008) LEX,8h = 87 db(a) Lpicco,C = 140 db(c) b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 db(c) riferito a 20 μpa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 db(a) e ppeak = 112 Pa (135 db(c) riferito a 20 μpa).

Normativa RUMORE DLgs 81/2008 TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 181 - Valutazione dei rischi 1. Nell ambito della valutazione di cui all articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi 1.. 2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori Nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché. Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria

CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO Articolo 190 - Valutazione del rischio 1. Nell ambito di quanto previsto dall articolo 181, il datore di lavoro valuta l esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell esposizione, b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all articolo 189; c) d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull emissione di rumore fornite dai costruttori dell attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l emissione di rumore; h) i).. ii)l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori 1.Fermo restando quanto previsto dall articolo 184 nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall esposizione al rumore. Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria 1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione

Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali 1. In ottemperanza a quanto disposto dall articolo 18, comma 1, lettera d), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell udito; b) nel caso in cui l esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esigeche i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell udito che consentono di eliminare il rischio per l udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell udito.

ulteriori riferimenti: http://www.portaleagentifisici.it