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Informazioni sulla Banca Caratteristiche e rischi tipici del servizio Struttura e funzione economica Il Conto in valuta residenti è espresso in una valuta diversa dall euro e può essere aperto solo a soggetti fiscalmente residenti in Italia. La Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il Cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare, nel limite del saldo disponibile, prelevamenti, trarre assegni, disporre pagamenti anche per utenze varie, effettuare bancogiri e bonifici sia verso l Italia che verso l estero, relativamente ai quali tutti si fa rinvio ai rispettivi fogli informativi. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell estratto conto. All atto dell apertura del rapporto il Cliente sceglie la valuta nella quale sarà espresso il saldo ed effettuate le operazioni a valere sul conto corrente; la valuta potrà essere successivamente modificata su espressa richiesta del Cliente. Nel caso in cui il conto sia aperto in diverse valute, le stesse saranno contabilizzate in distinti sotto conti al solo fine di tenere meglio evidenziati la movimentazione e i saldi relativi alle singole valute. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad es., i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi e i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: -variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali; -utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e/o sottrazione, e di eventuali altri dispositivi apparentemente riferibili al Cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta; -accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità; -traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente; -variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA); -limite massimo di rimborso, per ciascun depositante, degli importi depositati sul conto, per effetto della adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, pari a 103.291,38. Condizioni economiche del servizio o dell'operazione CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: (per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile) TRIMESTRALE VALUTE SUI VERSAMENTI: CONTANTI IN DIVISA DIVERSA DA EURO 2 G.LAV. VALUTE SUI VERSAMENTI: ASSEGNI 20 G.LAV. VALUTE SU PRELEVAMENTI CONTANTI GIORNO DELL'OPERAZIONE TASSO CREDITORE - DOLLARI USA (USD) 0,5000 % Pagina 1 di 9

- FRANCHI SVIZZERI (FRSV) 0,0000 % - STERLINE INGLESI (LGS) 2,7500 % - YEN GIAPPONESI (YEN) 0,0000 % - DOLLARI AUSTRALIANI (AUD) 3,2500 % - DOLLARI CANADESI (CAN$) 2,0000 % - CORONE SVEDESI (SKR) 1,4500 % - CORONE DANESI (DKR) 1,1000 % - CORONE NORVEGESI (NKR) 4,6000 % PER DOLLARO USA, STERLINA BRITANNICA, YEN GIAPONESE, DOLLARO CANADESE, CORONA DANESE,CORONA NORVEGESE,CORONA SVEDESE,DOLLARO AUSTRALIANO TASSO DEBITORE ENTRO IL FIDO ORDINARIO PER L'EURO TASSO DI INTERESSE MASSIMO: 13,50% (TASSO ANNUO EFF.PER EFFETTO DELLA CAPITALIZZAZIONE 14,19894%). PER LE DIVISE DIVERSE DA QUELLE ELENCATE IL TASSO A DEBITO DOVRA' ESSERE PRECEDENTEMENTE E DI VOLTA IN VOLTA CONCORDATO. TASSO DI INTERESSE MASSIMO: 14.50% (TASSO ANNUO EFF. PER EFFETTO DELLA CAPITALIZZAZIONE 15,30766%) COMMISSIONE TRIMESTRALE DI MASSIMO SCOPERTO 1,0000 % SPESE DI REGISTRAZIONE OPERAZIONI 2,10 SPESE DI TENUTA CONTO 5,00 TRIMESTRALI SPESE DI INVIO DELL'ESTRATTO CONTO (ad ogni invio) 2,00 RILASCIO CARNET ASSEGNI NON TRASFERIBILI: COSTO UNITARIO ASSEGNO GRATUITO IMPOSTA DI BOLLO SU RILASCIO CARNET ASSEGNI LIBERI (per singolo assegno) 15.150,00 IMPOSTA DI BOLLO SU RILASCIO CARNET ASSEGNI LIBERI (per singolo assegno) 15.150,00 IMPOSTA DI BOLLO SU RILASCIO CARNET ASSEGNI LIBERI (per singolo assegno) 15.150,00 RILASCIO CARNET ASSEGNI LIBERI: COSTO UNITARIO ASSEGNO 0,00 RILASCIO CARNET ASSEGNI LIBERI: COSTO UNITARIO ASSEGNO 0,00 RILASCIO CARNET ASSEGNI LIBERI: COSTO UNITARIO ASSEGNO 0,00 Pagina 2 di 9

RECUPERO SPESE PER INVIO RACCOMANDATA A R PREAVVISO DI REVOCA DI SISTEMA (CAI - CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA) 6,00 COMMISSIONE PER IMPOSSIBILITA' DI ADDEBITO DI ASSEGNO TRATTO SUL CONTO CORRENTE DEL CLIENTE, OLTRE ALL'EVENTUALE COMMISSIONE DI IMPAGATO RECLAMATA DALLA BANCA NEGOZIATRICE 20,00 COMMISSIONE DI CAMBIO ASSEGNI (applicata agli assegni su piazza e fuori piazza, esclusi ass. circ. e ass.tratti su ns dip.) 0,1000 % CON UN MINIMO DELLA COMMISSIONE DI CAMBIO ASSEGNI DI 1,55 TERMINI DI RESO INSOLUTO DEGLI ASSEGNI TRATTI IN EURO SU BANCHE ITALIANE - OVVERO TERMINI DI NON STORNABILITA' 6 G.LAV. TERMINI DI RESO INSULUTO DEGLI ALTRI ASSEGNI - OVVERO TERMINI DI NON STORNABILITA' VARIABILE A SECONDA DELLA NORMATIVA VIGENTE NEL PAESE "EMITTENTE" RITENUTA FISCALE 27,0000 % ADDEBITO TRIMESTRALE IMPOSTA DI BOLLO PER ESTRATTO CONTO (a carico del cliente secondo quanto previsto dalla normativa vigente) - RAPPORTO INTESTATO A PERSONA FISICA 8,55 - RAPPORTO INTESTATO A SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 18,45 *** BONIFICI ESTERO *** **BONIFICI IN ENTRATA** COMMISSIONE DI INTERVENTO PER BONIFICI TRANSFRONTALIERI FINO A 50.000,00 0,0000 % COMMISSIONE DI INTERVENTO PER ALTRI BONIFICI 0,1500 % Con un minimo di 2,58 SPESE PER BONIFICI TRANSFRONTALIERI FINO A 50.000,00 0,00 SPESE PER ALTRI BONIFICI 7,50 SPESE AGGIUNTIVE PER BONIFICI ESPRESSI IN DOLLARI USA 4,12 SPESE AGGIUNTIVE PER BONIFICI ESPRESSI IN STERLINE INGLESI 2,58 CAMBIO QUOTAZIONE DISPONIBILE PRESSO LA BANCA SPESE DI SEGNALAZIONE DELLA COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA PER BONIFICI TRANSFRONTALIERI DI IMPORTO SUPERIORE AL CONTROVALORE DI 50.000,00 ESPRESSI IN EURO O CORONE SVEDESI 5,16 Pagina 3 di 9

SPESE DI SEGNALAZIONE DELLA COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA PER BONIFICI DI IMPORTO SUPERIORE AL CONTROVALORE DI 12.500,00 ESPRESSI IN TUTTE LE DIVISE ESCLUSE EURO E CORONE SVEDESI 5,16 VALUTA DI ACCREDITO AL CLIENTE DI IMPORTI IN DIVISE DIVERSE DA EURO RISPETTO ALLA DATA DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE 2 G.LAV. VALUTA DI ACCREDITO AL CLIENTE DI IMPORTI IN EURO RISPETTO ALLA VALUTA RICONOSCIUTA ALLA BANCA 2 G.LAV. VALUTA DI ACCREDITO AL CLIENTE DI BONIFICI TRANSFRONTALIERI FINO A 50.000,00 RISPETTO ALLA VALUTA RICONOSCIUTA ALLA BANCA 1 G.LAV. INDENNIZZO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI DISPONIBILITA' DELLE SOMME DI UN BONIFICO TRANSFRONTALIERO FINO A 50.000,00 (ai sensi dell'art.4,3^comma del D.Lgs. 253/2000) CORRISPONDENTE ALL'INTERESSE LEGALE CALCOLATO SUL PERIODO DI RITARDATO ACCREDITO TASSO DI INTERESSE LEGALE 3,0000 % **BONIFICI IN USCITA** COMMISSIONE DI INTERVENTO PER BONIFICI TRANSFRONTALIERI FINO A 50.000,00 0,0000 % COMMISSIONE DI INTERVENTO PER ALTRI BONIFICI 0,1500 % Con un minimo di 2,58 SPESE PER BONIFICI TRANSFRONTALIERI FINO A 50.000,00 3,50 SPESE PER BONIFICI SEPA 3,78 SPESE PER ALTRI BONIFICI 14,46 COMMISSIONE SUPPLEMENTARE IN CASO DI BONIFICI TRANSFRONALIERI FINO A 50.000,00 NON COMPLETI DI IBAN E/O BIC FORMALMENTE CORRETTI 0,00 SPESE AGGIUNTIVE PER BONIFICI CHE RICHIEDONO L'INVIO DI PIU' MESSAGGI A ISTITUTI DI CREDITO ESTERI 7,75 SPESE AGGIUNTIVE PER BONIFICI ESPRESSI IN DOLLARI USA 4,12 SPESE AGGIUNTIVE PER BONIFICI ESPRESSI IN STERLINE INGLESI 2,58 CAMBIO QUOTAZIONE DISPONIBILE PRESSO LA BANCA SPESE DI SEGNALAZIONE DELLA COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA PER BONIFICI TRANSFRONTALIERI DI IMPORTO SUPERIORE AL CONTROVALORE DI 50.000,00 ESPRESSI IN EURO O CORONE SVEDESI 5,16 Pagina 4 di 9

SPESE DI SEGNALAZIONE DELLA COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA PER BONIFICI DI IMPORTO SUPERIORE AL CONTROVALORE DI 12.500,00 ESPRESSI IN TUTTE LE DIVISE ESCLUSE EURO E CORONE SVEDESI 5,16 VALUTA DI ADDEBITO AL CLIENTE RISPETTO ALLA DATA DELL'OPERAZIONE DATA DI ACCETTAZIONE *** BONIFICI DOMESTICI *** COMMISSIONI SU BONIFICI EFFETTUATI FRA DIPENDENZE DEL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE - PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 2,00 - PRESENTAZIONI ELETTRONICHE 1,15 - PAGAMENTI PERIODICI 1,35 COMMISSIONI SU BONIFICI EFFETTUATI SU ALTRE BANCHE O CON EMISSIONE DI ASSEGNO - PRESENTAZIONI ALLO SPORTELLO 3,50 - PRESENTAZIONI ELETTRONICHE 2,15 - PAGAMENTI PERIODICI 2,40 COMMISSIONI AGGIUNTIVE: - BONIFICI URGENTI 12,91 - BONIFICI DI IMPORTO RILEVANTE 12,91 oltre Euro 500.000,00 - BONIFICI DOCUMENTATI 7,75 - BONIFICI ANTERGATI (oltre 6 giorni e sino a 15) oltre alla normale commissione viene applicata una penale sull'importo del bonifico conteggiata al tasso del 5% annuo per il numero dei giorni di antergazione con un minimo di Euro 2,58 BONIFICI ANTERGATI ESENTI DALLA PENALE : TRASFERIMENTI ORDINATI DALLA (E/O A FAVORE DELLA) SOCIETA' MONTE TITOLI, BANCHE OPERANTI NEL COMPARTO CRED.SPEC., SOC.DI LEASING A FRONTE CONTRIB.IN C.TO CANONI EROGATI DA P.AMM. O CONTRIB. C.CAP. SU OP. CREDITO NAVALE X CONTR. A 1.11.1992 BONIFICI ANTERGATI ESENTI DALLA PENALE : TRASFERIMENTI ORDINATI DALLA (E/O A FAVORE DELLA) ASSOCIAZ. TRA ISTITUZIONI CREDITIZIE (ABI, FONDO INTERBANCARIA TUTELA, FONDO INTER.GARANZIA) SONO INOLTRE ESENTATI DALL'APPLICAZIONE DELLE PENALITA': TRAFERIMENTI ORDINATI DA ENTI PUBBLICI DI NATURA NON BANCARIA (AMM.PUBBL. CENTRALI E LOCALI, ENTI CENTRALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA) Pagina 5 di 9

SONO PERTANTO PENALIZZATI I TRASFERIMENTI A FAVORE DI DETTI ENTI PUBBLICI: A FAVORE DI BANCHE OPERANTI NEL COMPARTO DEI CRED.SPEC. RELATIVI ALL'INCASSO RATE MUTUO, ORDINATI DA ORGANISMI DELLA U.E. EX CEE O DAGLI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI COMMISSIONE SUPPLEMENTARE IN CASO DI BONIFICI NON COMPLETI DI IBAN E/O BIC FORMALMENTE CORRETTI 0,00 GIORNI VALUTA: BONIFICI FRA DIPENDENZE DELLA BANCA 1 G.LAV. BONIFICI TRA BANCHE DEL GRUPPO 2 G.LAV. BONIFICI SU ALTRE BANCHE 3 G.LAV. BONIFICI CON EMISSIONE D'ASSEGNO 0 G.LAV. **BONIFICI IN USCITA** TERMINE DI ACCREDITAMENTO SUL CONTO DELLE BANCA DEL BENEFICIARIO 3 GG LAV. SUCCESSIVI ALLA "DATA ORDINE" **BONIFICI IN ENTRATA** TERMINE DI ACCREDITAMENTO SUL CONTO DEL BENEFICIARIO 1 GG LAV. SUCCESSIVO ALLA "DATA D'ORDINE" Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio Principali norme contrattuali (Art. 1) Revoca e modificazioni della rappresentanza Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia ricevuto comunicazione e non siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia. (Art. 3) Prelievi e negoziazione assegni Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che dovesse derivare dalla perdita, dallo smarrimento o dall uso abusivo degli stessi. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli di assegni devono essere riconsegnati alla Banca. Qualora per effetto di prelievi a mezzo bancomat le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al pagamento di assegni che dovessero essere negoziati, anche se emessi in data anteriore a quella del prelievo. Nel caso di assegni negoziati nello stesso arco temporale, la Banca avrà la facoltà di decidere discrezionalmente quale assegno addebitare, qualora sul conto non ci fossero disponibilità sufficienti al pagamento di tutti i titoli. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti del medesimo correntista. (Art. 4) Bonifici Il Correntista può richiedere alla Banca l esecuzione di bonifici verso l Italia (tra cui il bonifico SEPA) e verso l estero (tra cui il bonifico SEPA e il Bonifico transfrontaliero). Le eventuali commissioni/imposizioni fiscali applicate dalla Banca destinataria del bonifico estero (ad esclusione dei bonifici SEPA) non possono essere quantificate in quanto rientranti nella discrezionalità della stessa e così vale per i tempi di esecuzione dell operazione e di disponibilità delle somme a favore del beneficiario. (Art. 6) Mandato irrevocabile all incasso Il mandato all incasso s.b.f. di effetti, ricevute e documenti similari, viene conferito dal Correntista alla Banca in modo irrevocabile. La Banca ha facoltà di portare le somme riscosse in forza di detto mandato ad estinzione o decurtazione del credito della Banca risultante dal saldo del c/c. (Art. 7) Diritto di pegno ritenzione e compensazione La Banca, in garanzia di qualsivoglia suo credito, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano detenuti dalla Pagina 6 di 9

Banca o pervengano ad essa successivamente. Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca, in caso di decadenza dal beneficio del termine o al verificarsi di eventi tali da porre in pericolo il recupero del credito, ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili. Il predetto diritto può essere fatto valere dalla Banca, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. (Art. 8) Facoltà di recesso dall apertura di credito ed obbligo di restituzione con preavviso di tre giorni La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista un preavviso non inferiore a tre giorni. Qualora il correntista rivesta la qualità di consumatore, la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista un preavviso di 3 giorni. (Art. 9) Modalità di contabilizzazione degli interessi. Recesso e tempi di chiusura del rapporto I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto e dalla inerente convenzione di assegno, dandone comunicazione anche verbale e con il preavviso di un giorno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto determina la chiusura del conto. Salvo casi particolari (es. operazioni relative al versamento di assegni relativamente ai quali non è ancora stato confermato il buon fine), la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Correntista di voler recedere dal contratto. (Art. 10) Termini per impugnazione dell estratto conto Gli estratti conto si intendono approvati dal Correntista se nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento non sia stato proposto dallo stesso uno specifico reclamo scritto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. (Art. 13) Operazioni con Stati Uniti d America e altri Paesi Considerato che le Banche degli Stati Uniti d America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni o di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora venga successivamente contestata la regolarità formale dei titoli, il cedente di assegni o di effetti è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca, nel caso pervenisse alla stessa analoga domanda da parte del suo corrispondente. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d America, le Banche Statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario per cui in caso di inesatte indicazioni la Banca potrà addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dall effettivo beneficiario. (Art. 16) Operatività sui conti cointestati Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto, compresa la facoltà di estinzione dello stesso. (Art. 18) Esecuzione degli incarichi E' in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità e i tempi di esecuzione degli incarichi assunti sono determinati dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee. Il Correntista ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. (Art. 19) Variazione delle condizioni economiche e contrattuali del rapporto La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e le clausole contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385. In tali casi verrà fatta apposita comunicazione scritta al Cliente, c.d. Proposta di modifica unilaterale del contratto, con la quale sarà concesso allo stesso un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni prima della decorrenza della modifica, nonché la facoltà di recedere, senza spese, dal contratto, alle condizioni in precedenza applicate, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. (Art. 20) Foro competente Salvo il caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello del luogo in cui si trova la sede legale della Banca. Norme integrative per i conti multivaluta (Punto a) Conto Corrente Il Correntista è autorizzato ad intrattenere un rapporto di conto corrente utilizzabile in una delle valute di conto valutario che il Correntista stesso sceglie all atto della apertura del conto e che può successivamente variare con specifica richiesta ed indicazione. Le diverse valute sono contabilizzate in distinti sottoconti. L estratto conto inviato al Correntista è costituito da tante sezioni quante sono le valute utilizzate nei singoli sottoconti ; l estratto conto, così composto, costituisce un unico documento in quanto afferente ad un rapporto giuridico unitario. Pagina 7 di 9

(Punto b) Modalità di contabilizzazione degli interessi I rapporti di dare e avere, riguardanti ogni singolo sottoconto, sono disciplinati secondo i criteri di cui all art. 9 delle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza. (Punto d) Clausola effettivo Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all art. 1279 Cod. Civ. sulle disposizioni impartite a valere sul conto corrente Multivaluta. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Correntista ogni connessa conseguenza. (Punto e) Disponibilità insufficiente o nulla Ove il sottoconto nella cui valuta sia espressa qualsiasi disposizione impartita dal Correntista presenti disponibilità insufficienti o nulle, l esecuzione della disposizione avviene mediante utilizzo, in primo luogo delle disponibilità esistenti nella valuta indicata sulla disposizione e successivamente delle disponibilità dei sottoconti con saldo maggiore, in ordine decrescente di capienza, procedendo alla conversione della valuta figurante sul sottoconto maggiormente capiente in quella in cui la disposizione è espressa. La maggior capienza dei singoli sottoconti è determinata sulla base del controvalore in euro al cambio indicato nel listino cambio valuta aggiornato quotidianamente. Per ogni conversione sono dovute dal Correntista, oltre a quanto previsto all art. 9 delle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, le commissioni di negoziazione nella misura indicata nelle allegate Condizioni Economiche. (Punto f) Compensazione Ove la Banca intenda avvalersi della facoltà di compensazione prevista dall art. 7 delle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, procederà alla compensazione utilizzando i saldi dei sottoconti relativi al Conto Corrente Multivaluta con i medesimi criteri di precedenza e di conversione stabiliti alla lettera e) per l esecuzione delle disposizioni. Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta indirizzata all Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L Ufficio Reclami ha l obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni - o 90 giorni in caso di reclamo relativo a servizi di investimento - dalla data di ricezione delle stesse. Il Cliente se il reclamo proposto alla Banca non ha avuto, anche in parte, esito positivo e se la controversia non è stata sottoposta nel frattempo all esame della Autorità Giudiziaria potrà adire l Ombudsman Giurì Bancario, avente sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54, al fine di dirimere la controversia insorta con la Banca, purchè la stessa abbia un valore non superiore a 50.000 euro. Relativamente, invece, a qualsiasi contestazione sui bonifici transfrontalieri di cui al D. Lgs. n. 253/2000 - per i quali non siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine convenuto con l ordinante per l esecuzione dell ordine di bonifico e purchè in relazione allo stesso non sia stata investita l Autorità Giudiziaria, un Arbitro, un Collegio Arbitrale - il Cliente può fare ricorso alla Sezione speciale dell Ombudsman-Giurì Bancario, nei casi in cui il reclamo, già sottoposto all Ufficio Reclami della Banca, non sia stato evaso dalla stessa nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione, ovvero la Banca non lo abbia sistemato nel termine massimo di 5 giorni lavorativi da quando lo abbia ritenuto fondato, ovvero la decisione della Banca sia ritenuta sfavorevole per il Cliente. La decisione dell Ombudsman è vincolante soltanto per la Banca e lascia il Cliente libero di investire della controversia l Autorità Giudiziaria. Per ulteriori informazioni vedasi la Guida all Ufficio Reclami e all Ombudsman Bancario disponibile presso le filiali e sul sito internet www.creval.it. Pagina 8 di 9

Legenda esplicativa delle principali nozioni contenute nel presente documento Tasso annuo d interesse minimo a credito del cliente Tasso annuo a credito per il cliente con la capitalizzazione trimestrale. Tasso annuo d interesse massimo a debito del cliente Tasso annuo a debito per il cliente con la capitalizzazione trimestrale. Commissione massimo scoperto Commissione calcolata sul più alto saldo debitore registrato nel trimestre. Saldo contabile Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere contabilizzate in conto. Saldo disponibile Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata. Sottoconto Strumento operativo predisposto al solo fine di registrare la movimentazione e i saldi delle singole valute, nonché gli interessi e le spese di pertinenza delle stesse. Valuta estera moneta circolante in un paese estero. Spese di registrazione operazioni spese per ogni scrittura contabilizzata (se eccedente il forfait concordato o non compresa nel canone). Spese di gestione del rapporto ad ogni liquidazione Spese per ogni liquidazione ordinaria delle competenze, attive e passive. Spese di invio dell estratto conto (ogni invio) Spese per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita. Spese di produzione altre comunicazioni Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie. Valute applicate rispetto al giorno di esecuzione dell operazione Indica, con riferimento alla data dell operazione, la decorrenza dei giorni lavorativi per il calcolo degli interessi. Recupero spese per invio racc. a.r. di preavviso di revoca di sistema Spese per l invio della racc. a seguito di mancato addebito dell assegno in conto per mancanza di fondi. Commissione per impossibilità di addebito assegno Commissione applicata in caso di mancato addebito assegno per mancanza fondi o per mancata autorizzazione. Commissione di cambio assegni Commissione applicata in caso di cambio assegni allo sportello. Termine di reso insoluto degli assegni Termine di non stornabilità dell assegno (salvo casi di forza maggiore) espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione. Valuta - Indica il giorno a partire dal quale cominciano a decorrere gli interessi su una certa somma. Valuta antergata - Valuta a favore del beneficiario, antecedente alla data di accredito di fondi alla banca destinataria. BIR - Bonifici di Importo Rilevante - Bonifici di importo superiore a euro 500.000; vengono inoltrati in rete interbancaria durante la giornata ed il regolamento avviene in tempo reale. Bonifici urgenti - Sono bonifici di importo fino a euro 500.000, per i quali viene utilizzata la procedura BIR, che ne consente l invio in giornata. Hanno le stesse caratteristiche tecniche ed operative dei BIR (Bonifici di Importo Rilevante). Bonifici non completi di IBAN e/o BIC formalmente corretti - Bonifici relativamente ai quali non sono fornite correttamente le coordinate bancarie IBAN e BIC. Bonifici transfrontalieri fino a 50.000 euro - Bonifici caratterizzati da particolari automatismi ai quali si applicano le medesime commissioni di un bonifico Italia. Bonifici transfrontalieri fino a 50.000 euro non completi di IBAN e/o BIC formalmente corretti Bonifici di ambito trasfrontaliero relativamente ai quali non sono fornite correttamente le coordinate bancarie IBAN e BIC ed ai quali si applicano le medesime commissioni di un bonifico non completo di IBAN e/o BIC Italia. Bonifico SEPA (SCT - Sepa Credit Transfer) - Bonifico in euro, senza limite di importo, completo di IBAN e BIC che permette di effettuare pagamenti, all'interno della SEPA (Area Unica dei pagamenti in Euro che include 31 paesi: i 27 paesi della UE - Unione europea - e altri 4 paesi: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) con maggior semplicità, sicurezza e convenienza. IBAN (International Bank Account Number) - Formalismo standard a livello interbancario internazionale delle coordinate bancarie ed è formato da: - CODICE PAESE (2 caratteri alfabetici, ad es. IT per l Italia) - CIFRA DI CONTROLLO (2 caratteri numerici) - CIN (1 carattere alfabetico di controllo) - ABI (codice banca su 5 caratteri numerici) - CAB (codice sportello su 5 caratteri numerici) - CONTO CORRENTE (12 caratteri alfanumerici, senza caratteri speciali). BIC (Bank Identifier Code) - Codice bancario attribuito da Swift che identifica in modo univoco una istituzione finanziaria a livello interbancario internazionale. Data di accettazione Data alla quale ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per l esecuzione di un ordine di bonifico estero. Data ultimo aggiornamento 22/09/2008 Pagina 9 di 9