COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL GIORN0 04/01/2017 *** SOMMARIO *** Delibere Commissione 2^Istanza I comunicati ufficiali della Lega Regionale Calcio Umbria sono presenti sul sito internet: www.uisp.it/umbria Sede: Via della Viola 1 06122 Perugia (PG) Tel. 0755730699 Fax 075 5737091 e-mail calcio.umbria@uisp.it sito internet www.uisp.it/umbria Orario ufficio: Lunedì Mercoledì Venerdì 16.00-18.30
DECISIONE N 02/2016-17 Nel ricorso proposto dalla società EDILSERVICE 1994 a favore della propria posizione e dei propri tesserati la decisione della Commissione Giudicante 1^ Istanza REGIONALE, riportata nel C.U. N. 5 del 05/10/2016, con la quale si deliberava, in riferimento alla gara tra le società EDILSERVICE 1994 SAN SISTO, di Calcio a 11, disputata a Terni il 01/10/2016 e valevole per la Manifestazione Regionale COPPA UMBRA, di squalificare fino al 30/09/2017, ai sensi dell art. 136 RD, il tesserato MORETTI MAURO, ha pronunciato nella riunione del 13/12/2016, a Perugia, nella Sede Regionale, le seguenti decisioni. termini proponeva ricorso la società EDILSERVICE 1994, adducendo i seguenti motivi: - che il proprio tesserato MORETTI MAURO, dopo aver fatto un fallo nei confronti del n. 8 della squadra avversaria e dopo essere stato espulso per seconda ammonizione, mentre usciva dal campo veniva rincorso con fare minaccioso da un avversario che arrivava a contatto con la testa/faccia del MORETTI, il quale con l intento di proteggersi abbassava il capo, procurando involontariamente una escoriazione con perdita di sangue sull arcata sopracciliare dell avversario. - che l arbitro non aveva visto il vero svolgersi dell accaduto, basandosi esclusivamente sulla ferita riportata dall avversario; PERTANTO, pur riconoscendo il non corretto comportamento del tesserato MORETTI MAURO, chiedeva una riduzione della sanzione comminata ritenuta troppo severa Dopo aver esaminato i documenti ufficiali in suo possesso, dopo aver ascoltato il Dirigente Sig. CAPITANUCCI STEFANO della società EDILSERVICE 1994 e il diretto interessato Sig. MORETTI MAURO, consultava il Direttore di Gara Sig. PESCA FRANCO, il quale ribadiva la dinamica dei fatti precisando che il MORETTI FRANCO non aveva fatto il fallo al n. 8 ma al n. 3 della squadra avversaria, facendolo cadere a terra, questi rialzandosi veniva colpito volontariamente con una testata al volto che gli procurava una profonda ferita sopra il setto nasale; che il grave gesto non è avvenuto mentre il MORETTI MAURO stava uscendo dal campo, ma subito dopo il fallo fatto; che il MORETTO MAURO non era stato espulso per seconda ammonizione, ma immediatamente dopo che era avvenuto il fatto - di confermare la squalifica fino al 30/09/2017 a carico del tesserato Sig. MORETTI MAURO, in quanto responsabile di aver colpito con una testata al volto un avversario a gioco fermo; si precisa inoltre che dal referto arbitrale, il n. 8 della squadra avversaria era stato sostituito al 34 del 1^ tempo. - di incamerare la Tassa Reclamo. Perugia, lì 13/12/2016
DECISIONE N 03/2016-17 Nel ricorso proposto dalla società ASD SOLOMEO a favore della propria posizione e dei propri tesserati la decisione della Commissione Giudicante 1^ Istanza REGIONALE, riportata nel C.U. N. 9 del 03/11/2016, con la quale si deliberava, in riferimento alla gara tra le società ASD SOLOMEO GS POZZUOLO, di Calcio a 11, disputata a Solomeo il 29/10/2016 e valevole per la Manifestazione CAMPIONATO REGIONALE, di squalificare fino al 02/11/2017, ai sensi dell art. 137 RD, il tesserato ANTOLINI FABIO, ha pronunciato nella riunione del 19/12/2016, a Perugia, nella Sede Regionale, le seguenti decisioni. termini proponeva ricorso la società ASD SOLOMEO, adducendo i seguenti motivi: - che il proprio tesserato ANTOLINI FABIO, dopo essere stato espulso per seconda ammonizione su segnalazione dell assistente del Direttore Di Gara (DDG), al quale si era rivolto senza offese e minacce, si recava sugli spalti per seguire il prosieguo della gara; - che a fine gara, per recarsi negli spogliatoi passava per il terreno di gioco e si avvicinava all assistente del DDG per chiedere insistentemente spiegazione sulla seconda ammonizione, che aveva determinato la sua espulsione; - che, di fronte al comportamento dell assistente del DDG, che ignorava completamente tali richieste, il tesserato ANTOLINI FABIO perdeva la pazienza proferendo alcuni insulti senza alcun contatto fisico sia con il DDG che con l assistente ; PERTANTO, pur riconoscendo il non corretto comportamento del tesserato ANTOLINI FABIO, chiedeva una riduzione della sanzione comminata ritenuta troppo severa Dopo aver esaminato i documenti ufficiali in suo possesso, dopo aver ascoltato il Presidente della società ASD SOLOMEO Sig. CIPRINI ANDREA, il Dirigente Sig. BARTOLI ADRIANO, l allenatore Sig. TESTINI EMILIANO e il diretto interessato Sig. ANTOLINI FABIO, consultava il Direttore di Gara Sig. CECCARELLI LEONARDO e l assistente Sig. CECCARELLI ALESSANDRO - di confermare la squalifica fino al 02/11/2017 a carico del tesserato ANTOLINI FABIO, non ai sensi dell art. 137 RD però ai sensi degli art. 132 RD e 134 RD, con riferimento ai relativi art. 15 RD e 16 RD, per continue offese e minacce nei confronti del DDG e del suo 1^ assistente, oltre che, come capitano, con un comportamento contrario ai principi di lealtà sportiva, con l applicazione dell aggravante speciale in quanto tale atteggiamento rivolto a componenti della terna arbitrale. - di incamerare la Tassa Reclamo. Perugia, lì 19/12/2016
DECISIONE N 04/2016-17 Nel ricorso proposto dalla società ASD SOLOMEO a favore della propria posizione e dei propri tesserati la decisione della Commissione Giudicante 1^ Istanza REGIONALE, riportata nel C.U. N. 9 del 03/11/2016, con la quale si deliberava, in riferimento alla gara tra le società ASD SOLOMEO GS POZZUOLO, di Calcio a 11, disputata a Solomeo il 29/10/2016 e valevole per la Manifestazione CAMPIONATO REGIONALE, di squalificare fino al 02/11/2017, ai sensi dell art. 137 RD, il tesserato FIORI WILLIAM, ha pronunciato nella riunione del 19/12/2016, a Perugia, nella Sede Regionale, le seguenti decisioni. termini proponeva ricorso la società ASD SOLOMEO, adducendo i seguenti motivi: - che il proprio tesserato FIORI WILLIAM, dopo essere intervenuto per sedare un principio di lite tra giocatori, reagiva a un calcio e ad un colpo al volto ricevuti da un avversario, colpendolo in modo lieve; PERTANTO, pur riconoscendo il non corretto comportamento del tesserato FIORI WILLIAM, chiedeva una riduzione della sanzione comminata ritenuta troppo severa Dopo aver esaminato i documenti ufficiali in suo possesso, dopo aver ascoltato il Presidente della società ASD SOLOMEO Sig. CIPRINI ANDREA, il Dirigente Sig. BARTOLI ADRIANO, l allenatore Sig. TESTINI EMILIANO e il diretto interessato Sig. ANTOLINI FABIO, consultava il Direttore di Gara Sig. CECCARELLI LEONARDO -di confermare la squalifica fino al 02/11/2017 a carico del tesserato FIORI WILLIAM, ai sensi dell art. 137 RD in quanto dava una testata ad un avversario procurandogli un escoriazione al setto nasale e facendolo cadere a terra. - di incamerare la Tassa Reclamo. Perugia, lì 19/12/2016
COMITATO REGIONALE UMBRO DECISIONE N 05/2016-17 Nel ricorso proposto dalla società ASD TEAM VEGA a favore della propria posizione e dei propri tesserati la decisione della Commissione Giudicante 1^ Istanza REGIONALE, riportata nel C.U. N. 10 del 10/11/2016, con la quale si deliberava, in riferimento alla gara tra le società ROBUR STERPETE ASD TEAM VEGA, di Calcio a 11, disputata a Sterpete il 05/11/2016 e valevole per la Manifestazione Regionale COPPA UMBRA, di squalificare fino al 04/11/2017, ai sensi dell art. 136 RD, il tesserato MONACCHIA MASSIMILIANO, ha pronunciato nella riunione del 19/12/2016, a Perugia, nella Sede Regionale, le seguenti decisioni. termini proponeva ricorso la società ASD TEAM VEGA, adducendo i seguenti motivi: - che il proprio tesserato MONACCHIA MASSIMILIANO, al termine della gara, nel rientrare negli spogliatoi, rispondeva alle provocazioni dei sostenitori presenti ai bordi del campo con gesti offensivi, surriscaldando gli animi dei giocatori, dirigenti e tifosi, ma senza colpire ne aggredire nessuno dei presenti; - che la sanzione andrebbe inquadrata non nell art. 17 (atto di violenza) ma nell art. 18 (istigazione), non avendo tenuto conto del contesto in cui si è svolta tale situazione, condizionata dalla presenza non regolamentare all interno del recinto di gioco di molti tifosi della squadra ospitante; - che se i tifosi locali non fossero stati presenti all interno del campo di gioco, non sarebbe successo nulla; - che un eventuale pugno molto forte in faccia a qualcuno da parte del MONACCHIA MASSIMILIANO, alto mt. 1,86 e 100 kg. di peso, dovrebbe aver procurato qualche danno o ferita, mentre nessuno ha accusato qualcosa del genere; PERTANTO, pur riconoscendo il non corretto comportamento del tesserato MONACCHIA MASSIMILIANO, chiedeva una sostanziale riduzione della sanzione comminata ritenuta troppo severa Dopo aver esaminato i documenti ufficiali in suo possesso, dopo aver ascoltato il Presidente della società ASD TEAM VEGA Sig. MONTAGNOLI GUALTIERO, i DirigentI Sig. PANZIERI GIANLUCA e Sig. GALLORINI FEDERICO e il diretto interessato Sig. MONACCHIA MASSIMILIANO, consultava più volte il Direttore di Gara Sig. ROVINELLI MAURIZIO, il quale confermava la dinamica dei fatti in cui il MONACCHIA MASSIMILIANO, al termine della gara si avventava verso i tifosi presenti nei pressi degli spogliatoi colpendo con violenza uno dei presenti, ammettendo che, non avendolo ricevuto lui il pugno, non era in grado di quantificarne la potenza -di ridurre la squalifica al 04/07/2017 a carico del tesserato MONACCHIA MASSIMILIANO, ai sensi dell art. 136 RD in quanto, pur colpendo con un pugno uno dei presenti, va riconosciuta l attenuante del fatto che era stato soggetto a continue provocazioni dei tifosi locali, che, a causa della conformazione dell impianto dove si è svolta la gara, erano presenti all interno del recinto di gioco. - di restituire la Tassa Reclamo. Perugia, lì 19/12/2016
Responsabile Calcio Regionale Umbria Paolo Righetti