Piano di razionalizzazione delle società partecipate e relativa relazione tecnica

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Comune di Montescudo Provincia di Rimini Piano di razionalizzazione delle società partecipate e relativa relazione tecnica (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

La Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 (art. 1 comma 611) prevede che entro il 31 marzo 2015 gli Enti Locali approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società direttamente ed indirettamente detenute, nell ottica di una semplificazione dei processi, riduzione dei costi, adeguamento alla normativa comunitaria. PARTECIPATE Il sopraccitato comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione : a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. Il successivo comma 612, art. 1, Legge 190/2014, dispone che I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i residenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità' e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Gli enti locali e quindi anche il Comune di Montescudo, sono chiamati ad adottare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette, il quale deve essere trasmesso alla competenze sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell amministrazione. Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013). Successivamente il Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013). Come sopra precisato la Legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell amministrazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E di tutta evidenza che l organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di partecipazione dell ente locale a società di capitali. Per osservare alla lettera il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte su proposta proprio del Sindaco. La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La razionalizzazione da parte del Comune di Montescudo ha avuto inizio con la ricognizione effettuata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2010, avente ad oggetto Ricognizione delle società partecipate del Comune di Montescudo, ai sensi L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) nella quale si autorizzava, ai sensi dell art. 3, commi 27 e 28, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento della partecipazione in essere nelle società. Successivamente come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16/10/2012 avente ad oggetto Alienazione azioni Hera s.p.a.. Provvedimenti consequenziali, si è

disposto l alienazione di n. 56.500 azioni di Hera S.p.a., non soggette al patto di sindacato, di proprietà del Comune di Montescudo e per il tramite del Tesoriere comunale Banca Malatestiana, ottenendo un incasso di 73.667,96. Alla luce delle predette ricognizioni e delle decisioni che da esse ne sono scaturite il quadro delle partecipazioni detenute ad oggi dal Comune di Montescudo risulta essere il seguente: Denominazione Sede legale Codice fiscale Quota partecipazione nominale (31.12.2014) AMIR SPA RIMINI 02349350401 517,00 (0,000104%) ROMAGNA ACQUE SOCIETA DELLE FONTI SPA FORLI 00337870406 39.767,42 (0,010592%) HERA SPA BOLOGNA 04245520376 326,00 (0,0001%) SIS SPA CATTOLICA 82006370405 287.899,24 (0,778971%) LEPIDA SPA BOLOGNA 02770891204 1.000,00 (0,0056%) START ROMAGNA CESENA (FC) 03836450407 1.447,00 (0,00499%) Oggetto sociale L Amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui. Gestione di tutte le fonti idropotabili della Romagna Gestione servizi pubblici come l energia, idrico e servizi ambientali. Gestione unitaria dei beni strumentali necessari all erogazione del servizio idrico integrato e sviluppo di infrastrutture di comunicazione digitale a banda larga. Strumento operativo, promosso da Regione Emilia Romagna, per la pianificazione, l ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida. L esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell esercizio di servizi di trasporto metropolitano Risulta subito evidente come le partecipazioni detenute dal Comune di Montescudo sono del c.d. tipo micropartecipazioni (vedi relazione Cottarelli), pertanto non vi è una effettiva incidenza da parte dell Ente sulle strategie complessive delle stesse, pertanto il percorso valutativo che si è seguito è volto da un lato a mettere in evidenza per ciascuna società la connessione fra i servizi resi con le finalità perseguite dall ente e dall altro il rispetto dei criteri di cui al comma 611. Resta sottointeso che tale razionalizzazione può essere soggetta a variazioni che saranno adottate con apposita deliberazione del consiglio comunale.

L obiettivo di tale ultimo intervento normativo è pertanto quello di conseguire una riduzione in termini numerici delle società partecipate al fine del contenimento della spesa. I criteri indicati nel comma 611, art. 1, Legge stabilità 2015 hanno tutti un elevato contenuto soggettivo tranne quello del punto b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. In merito occorre valutare la situazione di S.I.S. SPA, la quale è una società a capitale pubblico interamente partecipata da amministrazioni locali, come da nota prot. n. 1288 del 23/03/2015 presenta la seguente situazione: a) è retta da uno Statuto che all art. 17 prevede testualmente La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5) amministratori, ivi compreso il Presidente, eletti dall Assemblea ; b) risulta attualmente amministrata da un CDA composto da tre persone, nessuna delle quali è al contempo dipendente della società; c) ha alle proprie dipendenze un numero di dipendenti non superiore a due unità. In base a tale situazione di fatto S.I.S. SPA ricade nel criterio di razionalizzazione descritto dalla lettera b) del comma 611 sopraccitato. Le soluzioni che, sul piano teorico S.I.S. SPA può adottare al fine di non ricadere nella previsione normativa di cui sopra sono essenzialmente due: 1) mantenere inalterata la composizione dell attuale organo amministrativo e valutare l acquisizione di nuovo personale dipendente; 2) mantenere inalterato il numero degli attuali dipendenti e predisporre un percorso di riduzione del numero di amministratori, portandolo ad un amministratore unico, possibilità prevista dal codice civile anche per le società che, come SIS hanno la forma giuridica di società per azioni (art. 2380 c.c., La gestione dell impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale ). In base alla norma codicistica, l amministrazione può e non deve essere necessariamente affidata a più persone, pertanto sotto il profilo privatistico è ammissibile affidare l amministrazione anche ad un organo monocratico). Naturalmente nel caso in cui S.I.S. Spa optasse per la sostituzione dell organo amministrativo collegiale con un amministratore unico, occorrerebbe prevedere l introduzione di una modifica dello Statuto, che nell attuale formulazione prevede esclusivamente la composizione collegiale. In quanto alla tempistica per l approvazione di tali modifiche occorre tenere presente come l attuale Consiglio di Amministrazione di SIS SPA sia prossimo alla scadenza del triennio previsto dallo Statuto (indicativamente Aprile 2015). Di conseguenza prima della nomina di un nuovo organo preposto all amministrazione sociale sarà necessario procedere all adeguamento dello Statuto, nel senso sopra indicato, cioè introducendo la figura dell amministratore unico. Qualora non fosse materialmente possibile procedere in tal senso entro il momento sopra indicato, sempre con nota prot. 1288 del 23/03/2015, SIS SPA, comunica che, procederà alla convocazione dell Assemblea straordinaria al fine di apportare le modifiche necessarie allo Statuto entro un successivo breve termine.

Occorre altresì menzionare che S.I.S. S.p.a. persegue anche finalità di interesse generale mediante lo sviluppo di reti in ambiti ulteriori quali le infrastrutture di comunicazione digitale a banda larga, resosi necessario per superare la condizione di divario digitale (c.d. digital divide ), per le collettività residenti in aree non adeguatamente coperta dai servizi offerta da altri operatori di comunicazioni digitali, soprattutto nei territori corrispondenti ad alcuni Comuni dell Alta Valconca, soci di S.I.S. S.p.a.. Tale attività viene svolta, ai sensi delle norme vigenti in materia, da SI Sole S.r.l. dunque per il tramite di una società distinta ma interamente partecipata da S.I.S. S.p.a., anche al fine di mantenere separati i bilanci corrispondenti, secondo il principio di trasparenza. Nell ultimo triennio l attività svolta da SI Sole S.r.l. ha consentito di connettere alla rete a banda larga tutti i territori e, in particolare, dei Comuni dell Alta Valconca, mediante la realizzazione di una rete unitaria idonea a coprire la generalità dei Comuni soci di S.I.S. S.p.a.. I componenti del CdA di SI. Sole S.r.l. non percepiscono alcun compenso e dunque la società in parola non sostiene alcun costo. Poiché ad oggi, presenta un organico composto da n. 1 (uno) dipendente e considerato che l attuale composizione del CdA è pari a tre componenti, si rende necessario, così come indicato nella nota prot. n. 1288 del 23/03/2015, ridurre il numero degli amministratori ad una sola unità mediante la previsione di norma di un amministratore unico come organo preposto all amministrazione sociale come peraltro già consentito dal vigente statuto societario. A tal fine si rende necessario che S.I.S. S.p.a. promuova una deliberazione dell Assemblea dei soci di S.I.S. S.p.a. che consenta al legale rappresentante della stessa S.I.S. S.p.a. di intervenire nell Assemblea dei soci di S.I.S. S.p.a. in tempo utile rispetto alla scadenza del Consiglio di Amministrazione di SI Sole S.r.l. in carica, al fine di procedere alla nomina di un amministratore unico. Nella tabella che segue si riportano alcuni dati economici-patrimoniali della società SI Sole S.r.l. relativi all anno 2011: Capitale sociale 45.000,00 Patrimonio netto 153.147,34 Debito medio/lungo termine 1.161.200 Utile/perdita di esercizio 38.554,91 Si riporta di seguito la valutazione compiuta per ciascuna partecipazione detenuta dall ente contenuta in una scheda riferita a ciascuna.