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REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità italiana, n. 28 - Caserta REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE Approvato con deliberazione n.1512 del 20.11.2012

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE Approvato con deliberazione n. del I N D I C E ** Articolo 1 Oggetto del regolamento. Articolo 2 Istituzione e finalità dell Albo Pretorio Informatico. Articolo 3 Finalità e durata della pubblicazione. Articolo 4 Atti soggetti alla pubblicazione Articolo 5 Atti non soggetti alla pubblicazione Articolo 6 Struttura dell Albo Pretorio Informatico Articolo 7 Modalità per la richiesta di pubblicazione Articolo 8 Durata e modalità della pubblicazione. Articolo 9 Integralità della pubblicazione Articolo 10 Organizzazione del servizio. Articolo 11 Registro delle delibere- Registro delle Determine Dirigenziali Repertorio delle pubblicazioni Articolo 12 Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione Articolo 1 3 Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni Articolo 14 Rinvio Articolo 15 Entrata in vigore Abrogazioni e disapplicazioni **

Articolo 1 Oggetto del regolamento In ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza dell attività amministrativa di cui all art. 1della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell art.18 della Legge Regionale del 27 gennaio 2012, n.1 la ASL di Caserta ha attivato con delibera n. 608 del 1.4.2011 l ALBO PRETORIO INFORMATICO. Il presente Regolamento disciplina le competenze, le modalità, le forme ed i limiti con i quali l Azienda sanitaria locale Caserta organizza e gestisce il proprio Albo Pretorio Informatico. Articolo 2 Istituzione e finalità dell Albo pretorio informatico 1.L Albo Pretorio Informatico, istituito con delibera n. 608 del 1.4.2011 consiste nella parte dello spazio web istituzionale dell Azienda sanitaria locale Caserta, indicato con il seguente indirizzo www.aslcaserta.it, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, indipendentemente dal tipo di supporto utilizzato, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. 2. L Albo Pretorio On Line è allocato nella prima pagina di apertura (c.d. Home page ) del predetto sito informatico con un apposito collegamento (c.d. link ) denominato Albo Pretorio On Line. 3. Tutti i documenti per i quali sussiste l obbligo di pubblicazione conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all Albo Pretorio On Line dell Azienda sanitaria locale Caserta.. Articolo 3 Finalità della pubblicazione 1. La pubblicazione di atti all Albo Pretorio On Line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell efficacia, ecc. ). Articolo 4 Atti soggetti alla pubblicazione Sono soggetti alla pubblicazione all Albo Pretorio online tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l adempimento, quali: - le deliberazioni del Direttore Generale; - le deliberazioni del Direttore generale nella qualità di Commissario Liquidatore gestione ex UU.SS.LL.; - le determinazioni dei Dirigenti; - l Atto Aziendale ; - i Regolamenti aziendali; - gli avvisi, i bandi di gara ed i capitolati finalizzati all appalto di beni,servizi e lavori,

nonché gli esiti delle gare stesse; - i bandi per l assunzione di personale o per l affidamento di collaborazioni, consulenze, studi e di incarichi ed i relativi esiti. Tutti gli ulteriori atti che per disposizione di legge o di regolamento, devono essere pubblicati mediante affissione all Albo Pretorio, per la durata stabilita dalle predette norme. Articolo 5 Atti non soggetti alla pubblicazione Non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente articolo gli atti e i documenti cui l adempimento non produca effetti legali. In tal caso possono essere affissi nella versione cartacea in appositi spazi informativi dislocati nell ente oppure essere collocati in altre sezioni del sito internet istituzionale. Articolo 6 Struttura dell Albo Pretorio Informatico 1. La struttura, le dimensioni e la disposizione dell Albo Pretorio Informatico, nonché le modalità di accesso allo stesso, devono essere tali da consentire una agevole ed integrale conoscenza dell intero contenuto dei documenti pubblicati. 2. Al fine di facilitare l accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l Albo Pretorio On Line è suddiviso in specifiche sezioni e sub-sezioni, a seconda dei soggetti da cui promanano e/o delle tipologie degli atti pubblicati, ciascuna delle quali è individuata con specifici collegamenti 3. Le sezioni dell Albo Pretorio On Line sono le seguenti: - Delibere ASL CE : pubblicazione delle delibere del Direttore Generale; - Determine dirigenziali ASL CE : pubblicazione delle determinazioni dei Dirigenti;, - Bandi e gare : pubblicazione di avvisi e bandi di gara ed esiti degli stessi; - Concorsi e selezioni: pubblicazione di avvisi e bandi per assunzioni di personale, consulenze, incarichi ecc. ed esiti degli stessi; - Bilancio contabile: pubblicazione del documento contabile di previsione oppure consolidato; - Regolamenti aziendali: pubblicazione di regolamenti, circolari e direttive e di tutti gli atti tesi a informare i dipendenti su determinati atti o questioni di rilevanza generale; - Regolamenti e circolari e di tutti atti provenienti anche da soggetti esterni tesi a informare i dipendenti su determinati atti o questioni di rilevanza generale; - Atti di altri enti pubblici; - Atti di privati. 4. Una apposita sezione è, in ogni caso, riservata alla pubblicazione delle Delibere della Gestione Liquidatoria ex ASL CE 1 ex ASL CE 2. Articolo 7 Modalità per la richiesta di pubblicazione 1. Per ottenere la pubblicazione di un atto all Albo Pretorio Informatico dell Azienda sanitaria locale Caserta,il soggetto (sia esterno che interno) richiedente deve farlo pervenire al Servizio Affari Generali in tempo utile per l inizio della pubblicazione. 2. Al fine di consentire al Servizio AA.GG. la programmazione del lavoro, gli atti da pubblicare devono essere trasmessi oltre che in formato cartaceo, obbligatoriamente in formato PDF, via mail, pec o in CD unitamente ad una nota in cui siano indicati: a - la norma di legge e/o regolamento che prevede la pubblicazione all Albo pretorio; b - gli estremi del documento da affiggere e se trattasi dell originale e/o di una copia; c - il numero di esemplari e/o copie conformi del documento trasmessi; d - la durata dell affissione e, ove necessario, il giorno iniziale e finale dell affissione;

e - l eventuale indicazione dell urgenza per l affissione e/o per la restituzione. 3. Di norma, il documento pubblicato è restituito al richiedente dal Servizio AA.GG., mediante apposita nota di trasmissione, entro i sette giorni lavorativi successivi al termine finale dell affissione. Copia delle note di trasmissione, in entrata ed in uscita, vengono conservate ed archiviate presso il Servizio AA.GG. 4. Le norme procedurali di cui sopra non si applicano nei casi di atti e/o provvedimenti da pubblicare d ufficio direttamente a cura del Servizio AA.GG. (ad es. deliberazioni, determinazioni ecc.). 7.1. Pubblicazione degli atti formati dall Azienda Il Responsabile del Servizio/ Struttura Aziendale o il Responsabile del procedimento che ha adottato l atto provvede a farlo pervenire in formato elettronico non modificabile (PDF) al Servizio Affari Generali, utilizzando le modalità di trasmissione telematiche interne. Il Servizio AA.GG. provvederà, dopo la valutazione di competenza, a trasmetterlo in formato non modificabile (PDF) al Settore Informatico del Servizio Controllo di Gestione per l inserimento del file nell apposita sezione dell Albo Pretorio.On Line. Per ogni atto pubblicato dovrà indicarsi: - l oggetto; - la sezione dell Albo; - il termine iniziale di pubblicazione; - il termine finale di pubblicazione. Il Settore Informatico del Servizio Controllo di Gestione comunicherà con posta elettronica l avvenuta pubblicazione del file al Servizio Affari Generali. L atto pubblicato ed il referto di pubblicazione sono restituiti dal Servizio AA.GG. al Servizio/Struttura aziendale mittente entro sette giorni lavorativi successivi al termine finale di pubblicazione; Il Settore Informatico del Servizio Controllo di Gestione che cura le pubblicazioni dei documenti all Albo Pretorio on-line non è tenuto a controllare il contenuto e la pertinenza dei dati pubblicati. La responsabilità della pubblicazione, anche ai fini delle disposizioni in materia dei dati personali, ricade esclusivamente in capo al soggetto che ne chiede la pubblicazione. 7.2 Pubblicazione degli atti per conto di soggetti esterni all Azienda Il Servizio AAGG provvede alla pubblicazione all Albo Pretorio online di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati. La pubblicazione sul sito web dovrà essere proceduta da specifica richiesta con assunzione di responsabilità ai sensi del D.lgs 196/2003. La richiesta di pubblicazione deve contenere: - oggetto dell atto da pubblicare - termine iniziale e finale di pubblicazione - richiesta di pubblicazione sul web con assunzione di responsabilità. Ai fini delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali; - eventuale termine di urgenza per la restituzione. I documenti per i quali è richiesta la pubblicazione all Albo Pretorio online dovranno pervenire via PEC al Servizio Affari Generali esclusivamente in formato elettronico non modificabile (PDF), se necessario previa scansione del documento stesso e/o dei relativi allegati Il Servizio Affari Generali che cura le pubblicazioni dei documenti all Albo Pretorio on-line non è tenuto a controllare il contenuto e la pertinenza dei dati pubblicati. La responsabilità della pubblicazione, anche ai fini delle disposizioni in materia dei dati personali, ricade esclusivamente in capo al soggetto che ne chiede la pubblicazione.

Articolo 8 Durata e modalità della pubblicazione 1. La pubblicazione ha durata pari a quindici giorni, qualora una specifica e diversa durata non sia indicata dalla legge o dal regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione o sia indicata nell atto stesso da pubblicare. 2. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili. 3. Con i termini di affissione e defissione, si intendono l inserimento o la rimozione di un documento informatico nel o dall Albo Pretorio Informatico. 4. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento. 5. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, il contenuto dei documenti. 6. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere facilmente ed esattamente intelligibile quanto segue: il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi dell atto sostituito; il soggetto che ne ha dato la disposizione ed il soggetto che ha eseguito la modifica o la sostituzione. Il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell avvenuta sostituzione o modifica. 7. Su motivata richiesta scritta dei Direttori delle strutture aziendali o dell organo competente, la pubblicazione può essere interrotta. Detto evento deve essere annotato sia nel Registro delle Delibere o delle Determine oppure nel Repertorio e sia sul documento, unitamente agli estremi del soggetto che lo ha disposto e del soggetto che ha eseguito l interruzione. 8. L Albo Pretorio On Line deve essere accessibile in tutti i giorni dell anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell albo. Articolo 9 Integralità della pubblicazione 1. Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli allegati. 4. 2. I Direttori delle strutture aziendali nel predisporre le proposte di Delibere da pubblicare all Albo pretorio On line devono indicare nel provvedimento solo ed esclusivamente quelle informazioni e/o dati che possono essere ritenuti rilevanti ed indispensabili per la comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione al fine di consentire al Collegio sindacale ed agli eventuali interessati e contro interessati al provvedimento, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare rispettivamente la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi. 3. I Direttori delle strutture aziendali nella stesura delle Delibere- sia nella proposta che nel deliberato- devono apporre obbligatoriamente una delle seguenti frasi: a) di sottrarre il presente provvedimento alla pubblicazione nell Albo pretorio On line in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 ; b) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nell Albo Pretorio On line ai sensi dell art.32 c.1 della Legge 18.06.2009, n.69 e dell art. 18 della L.R. 27.01.2012, n.1. 4. In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia (es. cartografie/ planimetrie) e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentono l integrale affissione all Albo Pretorio Informatico, si procede secondo il successivo comma 5. 5. Il Direttore della struttura aziendale indica in modo chiaro e preciso il Servizio/Ufficio presso il quale lo stesso documento è consultabile integralmente e

contemporaneamente, durante la pubblicazione degli atti e/o provvedimenti. I soggetti esterni all Azienda che richiedono la pubblicazione trasmettono al Servizio Affari Generali, unitamente all /agli atto/atti da pubblicare, un apposito avviso da pubblicare all Albo pretorio informatico in luogo e/o in aggiunta dell /degli atto/atti da pubblicare, dal quale si evincano tutti gli elementi essenziali soggettivi ed oggettivi (enti ed organo da cui promana, l oggetto, il numero di protocollo e/o identificativo e la data di adozione, il destinatario, ogni altro elemento utile) attraverso cui sia possibile individuare esattamente il documento e sinteticamente il contenuto, nonché l Ufficio presso il quale lo stesso documento è consultabile integralmente e contemporaneamente, durante il periodo di pubblicazione del relativo avviso. 6. Le Determine adottate dai Direttori delle strutture aziendali non vengono pubblicate integralmente ma si provvede solo alla pubblicazione della fattispecie indicata nell oggetto dell atto Articolo 10 Organizzazione del servizio 1. L organizzazione del servizio di gestione dell Albo Pretorio On Line è stabilita in base al modello accentrato ed è assegnata per competenza al Servizio AA.GG. 2. La gestione del servizio consiste nelle seguenti funzioni essenziali: a) formale istituzione, tenuta e conservazione del Registro delle Delibere e Registro delle Determine e del Repertorio della pubblicazione di atti e documenti vari. b) effettuazione delle pubblicazioni con le modalità previste nei precedenti articoli del presente regolamento; c) attestazione e/o certificazione di avvenuta pubblicazione; d) controllo e vigilanza sul corretto funzionamento del servizio. 3. La pubblicazione materiale degli atti sul sito informatico è curata dall Servizio Controllo di Gestione e Sistema informativo. 4. Il Responsabile della sicurezza informatica è Il Direttore del Servizio Controllo Gestione e Sistemi informativo. Articolo 11 Registro delle Delibere- Registro delle Determinazioni Dirigenziali Repertorio delle pubblicazioni 1. Il Servizio Affari Generali competente alla pubblicazione, come sopra individuato, istituisce il Registro delle Delibere ed il Registro delle Determine ed apposito Repertorio delle pubblicazioni di atti e documenti provenienti dall interno e dall esterno all Albo Pretorio Informatico. 2. Sui Registri sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di pubblicazione: - il numero cronologico del provvedimento per ciascun anno; - la natura e l oggetto dell atto pubblicato; - l autorità o il soggetto che ha adottato l atto pubblicato ed i suoi estremi identificativi; - la data di affissione e defissone ; - annotazioni varie. 4. Il Registro delle Delibere è firmato prima dell uso dal Direttore generale- quale Rappresentante Legale dell Azienda- mentre il Registro delle Determine è firmato dal Direttore del Servizio Affari Generali. 5. Il Repertorio cronologico delle pubblicazioni di atti e documenti porta i seguenti elementi obbligatori e immodificabili: - numero progressivo di registrazione; - data di registrazione;

- data iniziale di pubblicazione; - data finale di pubblicazione; - oggetto del documento; - indicazione se il documento è pubblicato in formas integrale o per estratto; - eventuale indicazione se l atto è stato rettificato o sostituito; - nominativo del responsabile del procedimento amministrativo. Il Repertorio è vidimato prima dell uso dal Direttore del Servizio AA.GG.. Su ogni facciata del repertorio, numerata progressivamente, devono essere riportati il timbro tondo dell Azienda, la dizione Repertorio Albo Pretorio Informatico e la firma del funzionario competente. Di tali operazioni è redatta e sottoscritta apposita relata, dalla quale deve risultare anche il totale delle facciate di cui è composto il repertorio. 6. Tali Registri e Repertori sono gestiti in un modo cartaceo. 7 Il Servizio AA.GG. competente alla pubblicazione conserva, a fini documentali e probatori delle operazioni di affissione e defissione nonché delle annotazioni sui registri, un esemplare dell atto affisso. Articolo 12 Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione 1. L avvenuta pubblicazione deve essere attestata con apposita relata di pubblicazione, mediante l apposizione sull atto originale di un apposito timbro, recante il periodo di avvenuta pubblicazione, con le date di affissione e defissione, la data, il nome, il cognome, la qualifica e la sottoscrizione del titolare della funzione. 2. Per gli atti ricevuti su supporto informatico o con modalità informatiche, tale attestazione sarà apposta anche sull elenco degli atti trasmessi all Azienda, nel quale siano riportati esattamente gli estremi degli atti pubblicati. 4. L atto riportante in calce la relata di pubblicazione è restituito al soggetto richiedente l affissione, unitamente alla eventuale nota di trasmissione, o conservato agli atti dell ufficio competente. 4. Eventuali certificazioni dell avvenuta pubblicazione, richieste a vari fini anche successivamente, sono sottoscritte dal titolare della funzione, sulla base della relata di pubblicazione in calce all atto o alla copia dell atto conservata nella disponibilità del Servizio Affari Generali. Articolo 13 Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni 1. Le modalità di pubblicazione all Albo Pretorio Informatico degli atti e dei dati personali in essi contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e dall art. 51 del D.Lgs. n. 82/2005. 2. L accesso agli atti pubblicati all Albo Pretorio On Line dovrà essere consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio web. Potranno essere scaricabili dall Albo Pretorio on line, gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo. La pubblicazione di atti all Albo Pretorio on line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell art. 4, lettera m), del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui precipuamente: a- tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più di operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003, da ogni altra

disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, di cui precipuamente la deliberazione n.88 del 2 /03/2011 Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (G.U. n. 64 del 19./03/2011), allegata in copia al presente regolamento. b- sono da rispettare i principi di necessità (1) e di proporzionalità (2) dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue; c- la diffusione dei dati sensibili (3) e giudiziari (4) è lecita soltanto se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, 4, comma 1, lettere d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire; d- i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall apposito regolamento approvato dall Azienda o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D.Lgs. 196/2003); e- i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8, D.Lgs. 196/2003); f- i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D.Lgs. 196/2003); g- i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento. 4. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale é richiesto l'accesso come previsto dall art. 22 della legge n. 241/1990 e dall art. 2 del d.p.r. n. 184/2006. 5. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all Albo Pretorio Informatico, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell atto stesso da parte del soggetto competente. 6. Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all Albo Pretorio Informatico, è responsabile il Direttore della struttura aziendale,il soggetto, l ufficio o l organo che propone e/o adotta l atto da pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione. (1) Principio di necessità significa valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificati adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario. Ne consegue l obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l utilizzazione di dati personali. (ex art. 3 D.Lgs. n. 196/2003) (2) Principio di proporzionalità significa che i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lettera d) de D.Lgs. n. 196/2003. (3) A norma dell art. 4, lettera d), del D.Lgs. n. 196/2003, sono dati sensibili : i dati personali idonei a rilevare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;. (4) A norma dell art. 4, lettera e), del D.Lgs. n. 196/2003, sono dati giudiziari : i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a o)

e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale:. Articolo 14 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili. 2. In particolare, per la pubblicazione sui quotidiani degli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica ed i bilanci (laddove obbligatoria), si rinvia al combinato disposto dei commi 2 e 5 dell art. 32 L. n. 69/2009, rimanendo ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Articolo 15 Entrata in vigore - Abrogazioni e disapplicazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dopo l approvazione con apposita Delibera del Direttore Generale. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate e/o disapplicate le vigenti norme statutarie o regolamentari in materia non compatibili con l art. 32 L. n. 69/2009 e la presente disciplina. Allegati n. 1 : 1) Deliberazione Garante per la privacy n. 88 del 02/03/2011, recante Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (G.U.R.I. n. 64 del 19/03/2011).