Porta con te il tuo cane Da noi è il benvenuto! Per ragioni igienico sanitarie non può accedere all area ristorazione* Ti ricordiamo che il proprietario o il detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni a persone, animali e cose provocati dalla animale stesso (Ministero della Salute, Ordinanza 6 Agosto 2013). Ti informiamo che l Ordinanza impone di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a 1,5 mt e l Ordinanza Comunale impone l utilizzo della museruola (Ordinanza N 60/06 prot. N. 21340/03.03). Ti ricordiamo che l Ordinanza obbliga chiunque conduca il cane a raccoglierne le feci e ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Ti consigliamo di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente. Ti preghiamo di prestare particolare attenzione alla presenza dei bambini all interno del negozio. *Ristorante, Bar, Bistro e Bottega Svedese Inter IKEA Systems B.V. 2014
Ordinanza del Ministero della Salute
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 6 agosto 2013 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313) (GU n.209 del 6-9-2013) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 32 della Costituzione; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2011, n. 209; Considerato che continua a sussistere la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione
degli animali da parte dei proprietari; Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali; Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumita' personale dall'aggressione di cani (art. 21); Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180; Ordina: Art. 1 1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso. 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. 3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse. 5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'emilia Romagna. 6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica. 7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. Art. 2 1. Sono vietati: a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita'; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita'; c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201. 2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e' presentato quando richiesto dalle autorita' competenti. 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale. Art. 3 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario. 2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. 3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2. 4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola. Art. 4 1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermita' di mente. Art. 5 1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni. Art. 6 1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorita' secondo le disposizioni in vigore. Art. 7 1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 6 agosto 2013 p. il Ministro il Sottosegretario di Stato Fadda Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1
Ordinanza del Comune di Roncadelle
COMUNE di RONCADELLE (Provincia di Brescia) via Roma, 50 telefono 030-2583998 telefax 030-2589699 COMANDO POLIZIA LOCALE ORDINANZA N 60/06 - PROT. N 21340/03.03 Og g e tto : Dis po s itiv o di dis c iplina pe r la tute la, de te nzio ne e c irc o lazio ne de i c ani. I L S I N D A C O Considerato che chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo deve: - averne cura e rispettarne i diritti; - farlo visitare da medici veterinari ogni qual volta il suoi stato di salute lo renda necessario; - accudirlo ed alimentarlo con continuità, secondo le necessità della specie, della razza e del ciclo vitale dell animale stesso; - garantire le opportune condizioni igienico sanitarie dei luoghi ove sono ospitati; Vista la Legge 20.07.2004 n. 189 Disposizioni concern l divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate ; Visto il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8 febbraio 1954 n. 320; Vista la legge quadro in materia di animali, affezione e prevenzione del randagismo, legge 14 agosto 1991 n. 281; Vista la legge Regionale 8 settembre 1987, n. 30 Prevenzione del Randagismo, tutela degli animali e della salute pubblica; Viste le norme contenute nel codice penale e concernenti l abbandono, il maltrattamento e l uccisione degli animali, nonché l impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (legge 20 luglio 2004 n. 189) Vista l Ordinanza del Ministero della salute del 3 ott 2005 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.281 del 02/12/2005, con la quale sono state adottate disposizioni cautelari a tutela dell incolumità pubblica dall aggressività dei cani; Vista la Legge 18 agosto 2000 n. 267; Visto il Regolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative violazioni a Regolamenti ed ordinanze sindacali (Del. Consiglio n 55/2006); O R D I N A A tutti i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani, di osservare e rispettare le seguenti disposizioni: AR T.1 Oggetto del dispositivo 1. Le presenti disposizioni vengono adottate al fine di tutelare la serenità della convivenza tra l uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all igiene, alla pulizia, al decor curezza e all incolumità di chi la frequenta. 2. Le presenti disposizioni sono altresì finalizzate a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Roncadelle. ART.2 Principi generali 1.Chiunque detenga un cane o accetta di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. 2.Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione del benessere della eventuale cucciolata. AR T.3 Ambito d applicazione e definizioni 1. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione. 2.Alcune disposizioni della presente Ordinanza si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell art.8. 3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi tinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su qui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini. 4. Ai sensi della presente Ordinanza, si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza sulle aree di cui al presente articolo. AR T.4 Deiezioni solide 1. Sulle aree identificate al comma 3 dell art.3, gli accompagnatori sono sempre tenuti: a) ad avere al seguito idonei raccoglitori per l asportazione delle deiezioni solide, possibilmente di materiale plastico impermeabile; b) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani; 2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 ettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. 3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 ettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00, oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente sogge o a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 200,00. 4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.
AR T.5 Museruole e guinzagli 1.Sulle aree identificate al comma 3 dell art. 3 gli a ompagnatori sono sempre tenuti: a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio; b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. c) I cani identificati nell ordinanza del ministero della salute in premessa citata dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e dovranno essere sempre muniti di museruola; 2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali. 3. Sono esenti dall uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie. 4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell animale. 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. 6. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio. AR T.6 Aree riservate 1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, aree di sgambamento dei cani, nelle quali non vige l obbligo tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l animale essere sempr sotto il controllo visivo dell accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani. 2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate. 3. Nelle aree di sgambamento dei cani gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall art.4. 4. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 3 del presente art. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. AR T.7 Tutela del patrimonio pubblico 1. E fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi finché i cani non compromettano in qualunque modo l integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica. 2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 l presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00 fatta salva l eventuale azione risarcitoria per il danno causato. AR T.8 Detenzione dei cani all interno di cortili e/o giardin rivati 1. E fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall urina. 2. E fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. 3. I cani, nelle aree private (comprese le cascine), s non alla catena, de vono essere tenuti all interno di un area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda. 4. La rete e/o cancellata deve avere le caratteristich tate per tutta la sua lunghezza, non de ve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, o vvero uno spazio tra un elemento e l alt e da non permettere la fuoriuscita del muso dell animale. 5. L eventuale catena deve avere una robustezza e una adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell animale. 6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell acqua e del cibo. 7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo. 8. All interno delle proprietà private, comprese le cascine, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di mandrie e/o greggi; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti. 9. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell animale è effettuato presso il canile convenzionato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso. 10. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. 11.Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5, 7 e 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità. AR T.9 Particolari situazioni 1. E facoltà dei gestori di negozi di generi alimentari, bar e Pubblici esercizi in genere, di consentire l accesso dei cani alle attività commerciali; 2. Nel caso in cui i gestori dei negozi sopra indicat e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, decidano per il divieto di accesso cani alle attività commerciali, dovranno obbligatoriamente segnalare all ingresso del locale tale divieto. 3. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo. 4. E vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all interno dell abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole. 5. E vietato condurre animali al guinzaglio con l acc e guida un veicolo a motore e bicicletta. 6. Chiunque viola le disposizioni previste dal present colo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.
AR T. 10 Tutele dall aggressività esaltata dai cani 1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l ordinanza del ministero della salute del 3 ottobre 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02/12/2005,in particolare: a) coloro che non si stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 300,00; b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengano o qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 300,00. 2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 con ordinanza è disposto la sanzione accessoria dell allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa dalla durata minima di sei mesi. 3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell animale in al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l acquisto, il possesso o la detenzione. 4. Per violazione al comma 2 dell art. 5 e per i comma 1 e 3 dell articolo 9 è prevista una sanzione di euro 300,00, ogni qual volta siano relative a cani individuati dall ordinanza ministeriale prevista dal comma 1 del presente articolo. AR T. 11 Normativa di rinvio 1.L autorità competente per le violazioni alla presente Ordinanza è il Sindaco. 2.I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune. 3.Rimane salvo quanto previsto dalla legge n 281 del 14/8/1991, dal regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n 320 del 8/2/1954, dall ordinanza del Ministero della Salute del 3 ottobre 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02/12/2005,dal codice civile e da quello penale. AR T.12 Norme di chiusura 1.La fuga di un cane de ve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge la scomparsa, all ufficio Polizia Locale del Comune. 2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l animale in violazione del disposto del comma dell art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell arco di un anno solare (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art.672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall animale fuggito. 3. La presenza di cani vaganti o randagi de ve essere s calappiacani Comunale per la cattura degli stessi. 4. Le spese di cattura o custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario. 5.L ufficio Polizia Locale, almeno ogni sei mesi, richiederà al canile convenzionato con il Comune, l elenco dei possessori dei cani individuati dall ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell art. 8-bis; la Polizia Locale effettuerà periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto della presente ordinanza presente presso i luoghi dove tali animali sono custoditi. AR T.13 Norme transitorie 1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente ordinanza, proprietari e/o detentori di cani in cortili di giardini o altre aree private all aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 8 entro 12 mesi dall entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza Sindacale per singoli specifici casi. 3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d approvazione della presente Ordinanza, proprietari e/o detentori di cani individuati nell ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell art. 9 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 8 entro sei mesi dall entrata in vigore dell ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza Sindacale per singoli casi. 4.Coloro che dopo l entrata in vigore della presente O acquistano o detengano un cane de vono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto. AR T.14 Entrata in vigore 1.La presente Ordinanza sindacale entra in vigore deco i 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all albo Pretorio. Dalla Residenza Municipale, 27/11/2006 IL S INDACO Miche le Orlan do