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CIRCOLARE LAVORO MARZO 2012 Pubblicato in Gazzetta il c.d. Decreto semplificazioni fiscali Decreto Legge n. 16 del 2-3-2012 Trattamento delle indennità di fine rapporto: chiarimenti Circolare Agenzie delle Entrate n. 3 del 28-2-2012 Chiarimenti dell Agenzia sul contributo di solidarietà Circolare Agenzie delle Entrate n. 4 del 28-2-2012 Accordo per la semplificazione nelle ispezioni sul lavoro Protocollo d intesa del 15-2-2012 LE ULTIME NOVITÀ Il 2 marzo 2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 52 il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, che è entrato in vigore da tale data. Tra le previsioni rilevanti per il datore di lavoro si segnalano: nuove disposizioni sulla dilazione delle somme iscritte a ruolo, modifiche ai limiti di pignorabilità degli stipendi da parte degli Agenti della riscossione, modalità di esposizione degli importi nel Modello 770, rimborso IRAP relativo al costo del lavoro anche per i periodi d imposta precedenti al 2012. L Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 3 del 28 febbraio 2012, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione ordinaria dell indennità di fine rapporto superiore al milione di euro (art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011, c.d. Salva Italia ). Tra le precisazioni di maggiore interesse si segnala che: la disposizione ha effetto per le indennità il cui diritto alla percezione è sorto successivamente al 1 gennaio 2011; anche per gli amministratori di società di capitali la tassazione ordinaria si applica solo sulle quote di compensi ed indennità (in denaro o in natura) che eccedono il milione di euro; tra i soggetti interessati, la tassazione ordinaria: è esclusa per gli eredi che percepiscono un indennità in nome di un dipendente o di un collaboratore deceduto; interessa i titolari di contratti di collaborazione (co.co.co.). L Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 4 del 28 febbraio 2012, ha fornito precisazioni riguardanti il contributo di solidarietà, dovuto nella misura del 3% sulla parte del reddito complessivo che eccede l importo di euro 300.000. In particolare, viene chiarito che: la base imponibile del contributo di solidarietà (costituita dalla parte eccedente euro 300.000), diversamente dalla base imponibile IRPEF, prende in considerazione il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili; per il versamento il contribuente può avvalersi dell istituto della compensazione; può inoltre rateizzare il pagamento fino al mese di novembre, secondo le modalità previste per l IRPEF; il contributo è deducibile per competenza dal reddito complessivo ai fini IRPEF; ai fini del contributo di solidarietà non rilevano i redditi non rientranti nel reddito complessivo, come, ad esempio, quelli soggetti a tassazione separata, quelli esenti, quelli soggetti ad imposte sostitutive dell IRPEF (es. redditi da locazione assoggettati a cedolare secca). In data 15 febbraio 2012, tra il Ministero del Lavoro ed il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, è stato sottoscritto un Protocollo d intesa per migliorare la gestione delle ispezioni in azienda, attraverso la semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione. Nel caso di documenti già nella disponibilità degli organi di vigilanza, poiché presenti nelle banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro e, quindi, acquisibili preventivamente o in fase di controllo, gli stessi non dovranno più essere richiesti alle aziende nel corso dell accertamento ispettivo (elenco presente in allegato al Protocollo).

COMMENTI In data 27 febbraio 2012 sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 48, la Legge 24-02-2012 n. 14, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Il provvedimento è entrato in vigore il 28 febbraio 2012. Si riepilogano di seguito sinteticamente le disposizioni di maggior interesse per il mondo datoriale. Lavoro Accessorio (Art. 70, COMMI 1 E 1-BIS, D.LgS N. 276/2003) Viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 la sperimentazione dell accesso ai voucher per i lavoratori part-time, nonché per i beneficiari di ammortizzatori sociali. Nel dettaglio: i dipendenti part-time, in qualsiasi settore produttivo, possono integrare il loro reddito prestando attività di lavoro accessorio di tipo occasionale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; i beneficiari di ammortizzatori sociali, possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi e nel limite di 3.000,00 euro netti per anno solare, pur mantenendo l immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale (art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008, così come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009). L INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ PER CRISI DISOCCUPAZIONE (ART. 19, CO. 1, 1-TER E 2 DEL DL N. 185/2008, CONVERTITO IN LEGGE N. 2/2009) In relazione alla sospensione dell attività per crisi, viene prorogata al 31 dicembre 2012 la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l Occupazione, nei limiti di spesa stabiliti. Nel particolare, i beneficiari potranno usufruire: dell indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, se rispettano i requisiti posti dall art. 19, comma 1, RDL n. 636/1939; dell indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, se rispettano i requisiti ridotti previsti dall art. 7, comma 3, DL n. 86/1988. Tali benefici sono legati ai casi di sospensione dell attività lavorativa per crisi aziendale o occupazionale o in caso di licenziamento, subordinatamente ad un intervento pari ad almeno il 20% di detta indennità a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima dei trattamenti non può superare le 90 giornate annue di indennità. Alle stesse condizioni, possono fruire dell indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali i lavoratori assunti con qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio presso l azienda interessata al trattamento. AMMORTIZZATORI PER I SETTORI NON SOGGETTI A CIG (ART. 1-BIS, COMMA 1, DL N. 78/2009, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 102/2009) È stata prorogata al 31 dicembre 2012 la possibilità di emanare decreti ministeriali di natura non regolamentare per introdurre disposizioni transitorie concernenti gli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni. La disposizione assume rilievo per gli enti e le aziende (pubbliche e private) erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi.

RIFORMA PENSIONI (ART. 24, COMMI 14 E 15, DL n. 201/2011, CONVER- TITO DALLA LEGGE N. 214/2011) In sede di conversione, le disposizioni in materia di accesso al pensionamento vigenti prima dell entrata in vigore della Manovra Salva Italia, applicabili ai soggetti di cui all articolo 24, comma 14 del DL n. 201/2011, sono state estese ai seguenti soggetti: lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in forza ad accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero in virtù di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al ricorrere di determinati requisiti previsti dalla norma (c.d. esodati); lavoratori che al 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo per l assistenza a figli con disabilità grave (art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001), che maturino i requisiti contributivi per l accesso al pensionamento, indipendentemente dall età anagrafica, entro i 24 mesi dalla data di inizio del congedo stesso (c.d. precoci). Inoltre, il termine entro il quale deve essere emanato il Decreto Ministeriale che regolerà le modalità l applicazione dei vecchi requisiti pensionistici ai lavoratori di cui all articolo 24, comma 14 citato, è prorogato al 30 giugno 2012. MISURE PER LAVORATORI LICENZIATI DA ENTI NON COMMERCIALI NEL SETTORE DELLA SANITÀ PRIVATA (ART. 41, CO. 7, LEGGE N. 289/2002) Viene prorogata a tutto il 2012 l applicazione delle disposizioni di cui all art. 1, commi 6, 7 e 8 del DL n. 108/2002, ai lavoratori licenziati da enti non commerciali che operano in particolari aree (obiettivi 1 e 2 del Regolamento CE n. 1260/1999), con un organico superiore alle 1800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale dovuta a processi di riconversione e ristrutturazione. La norma (art. 41, comma 7, della Legge n. 289/2002) dispone la corresponsione di un trattamento economico (comprensivo della contribuzione figurativa e, se spettanti, degli assegni per il nucleo familiare) in misura pari al massimo dell indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo. Inoltre, a favore di tali enti non commerciali il diritto al beneficio della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi ed imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, relativi agli anni dal 2008 al 2012, è prorogato al 31 dicembre 2012. SUPER INPS: FUNZIONALITÀ DEGLI ORGANI DEGLI ENTI SOPPRESSI (ART. 21, CO. 4, DL N. 201/2011, CONVERTITO IN LEGGE N. 204/2011) Con riferimento alla soppressione dell INPDAP e dell ENPALS, le cui funzioni confluiscono nell INPS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con gli Enti soppressi, è previsto che gli organi di cui all articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 479/1994 (presidente, consiglio di indirizzo e vigilanza, collegio dei sindaci, direttore generale) possono compiere soltanto gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione degli stessi e, comunque, non oltre il 1 aprile 2012. DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA PER NON RESIDENTI (ART. 1, CO. 1324, LEGGE N. 296/2006) In sede di conversione in legge è stata prorogata anche per il 2012 la possibilità, per i soggetti non residenti, di beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia introdotte dall art. 1, comma 1324, Legge n. 296/2006, per gli anni 2007 2011 (Finanziaria 2007).

Tali detrazioni, che non rilevano ai fini della determinazione dell acconto IRPEF per il 2013, possono essere applicate a condizione che i soggetti non residenti dimostrino con idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall Italia e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio similare. MENSILIZZAZIONE DEI DATI FISCALI (ART. 42, COMMA 2, DEL DL N. 207/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 14/2009) È confermato l ulteriore differimento dal 31.12.2011 al 1 gennaio 2014 dell obbligo a carico dei sostituti d imposta di comunicare, con cadenza mensile per via telematica, i dati reddituali (c.d. Mensilizzazione dei dati fiscali). Nell ottica di un introduzione graduale delle disposizioni in materia di dichiarazione dei sostituti d imposta con sistema di trasmissione mensile, l anno 2013 viene definito come anno di avvio della sperimentazione. ADDIZIONALI REGIONALI 2011 (ART. 29, COMMA 14, DL N. 216/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 14/2012) È confermata, per il 2011, la proroga al 31 dicembre 2011 del termine entro il quale le Regioni possono deliberare l aumento o la diminuzione dell aliquota dell addizionale regionale all IRPEF per il periodo d imposta 2011. In ogni caso l aumento o la diminuzione si applicano sull aliquota base dell 1,23% e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (29 dicembre 2011) si intendono applicate sull aliquota base dell 1,23%. ALLUVIONI PROVINCE DI LA SPEZIA, MASSA CARRARA, GENOVA, LI- VORNO, COMUNE DI GINOSA, PROVINCE DI MATERA E MESSINA (ART. 29, CO. 15 E 15-BIS DL N. 216/2011, CONVERITO IN LEGGE N. 14/2012) È confermata, nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi in Liguria nel corso del 2011, la proroga al 16.7.2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle aree alluvionate, dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi INAIL. In particolare lo slittamento riguarda gli adempimenti in scadenza: tra l 1.10.2011 e il 30.6.2012 per i soggetti delle Province di La Spezia e Massa Carrara interessati dagli eventi verificatisi nel mese di ottobre 2011; tra il 4.11.2011 e il 30.6.2012 per i soggetti della Provincia di Genova interessati dagli eventi verificatisi nei giorni dal 4.11 all 8.11.2011. I versamenti devono essere effettuati, a decorrere dalla predetta data del 16.7.2012, in un numero massimo di 6 rate mensili di pari importo. I soggetti che hanno già provveduto al versamento delle imposte sospese non hanno diritto al rimborso di quanto corrisposto. In sede di conversione in legge le predette disposizioni sono state estese anche ai soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche : verificatesi nei giorni dal 4.11 all 8.11.2011 nelle Province di Livorno, nel territorio del Comune di Ginosa nonché in quello della Provincia di Matera, per gli adempimenti in scadenza tra il 4.11.2011 e il 30.6.2012; verificatesi il giorno 22.11.2011 nella Provincia di Messina, per gli adempimenti in scadenza tra il 22.11.2011 e il 30.6.2012. Va evidenziato che l individuazione dei soggetti interessati dall agevolazione in esame è demandata ad un apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

GIOVANI TALENTI (ART. 1, COMMA 2, LEGGE N. 238/2010) In sede di conversione in legge l incentivo per il rientro in Italia dei giovani talenti è differito dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. L agevolazione prevede l abbattimento della base imponibile pari all 80% per le donne e al 70% per gli uomini. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell'unione europea che, a partire dalla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della Legge n. 238/2010. FRANCHIGIA IRPEF FRONTALIERI (ART. 1, CO. 204 LEGGE N. 244/2007) In sede di conversione in legge è sostituito il comma 204 dell articolo 1 della Finanziaria 2008. Il testo novellato della norma prevede che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo: per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 per l importo eccedente 8.000 euro; per l anno 2012, per l importo eccedente 6.700 euro. La norma prevede che, ai fini della determinazione della misura dell acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l anno 2013, non si tenga conto del predetto beneficio fiscale. GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MARZO 2012 VENERDÌ 16 Ritenute IRPEF mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di febbraio 2012. Contributi INPS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2012. Contributi INPS mensili Gestione separata Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di febbraio 2012 a collaboratori coordinati e continuativi. Contributi ENPALS mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2012. Contributi INPGI mensili Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio 2012. Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 Accise.

Contributi operai agricoli Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre luglio - settembre 2011. Conguaglio sostituti d imposta Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio 2012 da parte dei datori di lavoro e committenti sui redditi corrisposti nel corso dell anno solare 2011. Denuncia delle retribuzioni Ultimo giorno utile per la presentazione all INAIL della denuncia dei dati retributivi su supporto informatico o via internet (ferma restando la scadenza di pagamento il 16 febbraio 2012). LUNEDÌ 26 ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di febbraio 2012, a favore dei lavoratori dello spettacolo. Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml. SABATO 31 LUNEDÌ 2 (APRILE) Invio telematico del Flusso UNIEMENS Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di febbraio 2012. Presentazione all INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. Stampa libro unico Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di febbraio 2012. FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MARZO 2012 Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.