L assicurazione contro la responsabilità civile auto



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L assicurazione contro la responsabilità civile auto Prima parte: Il massimale Il contrassegno - In caso di sinistro Se a guidare è il coniuge di Germano Palmieri L assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile auto, introdotta nel nostro ordinamento giuridico con L. 24/12/1969, n. 990, successivamente abrogata dal D. Lgs 7/9/2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private, d ora in poi indicato con la sigla c.d.a.), costituisce una voce di spesa non indifferente nella gestione del mezzo di locomozione più usato dagli italiani e incide sui relativi costi anche se rimane parcheggiato sulla pubblica senza essere utilizzato; si è infatti ugualmente tenuti al pagamento del premio, dal momento che in tale ipotesi il veicolo viene considerato "in circolazione" e come tale soggetto all'assicurazione obbligatoria. Questo anche nel caso in cui sia gravemente usurato o danneggiato, e perfino non più in grado di circolare autonomamente, salvo accertamento, in concreto, dello stato di vero e proprio rottame (Cass. 9/5/1991, n. 5189). Allo scopo di ridurre questo onere -uno dei tanti che gravano sugli automobilisti- si sta affermando la tendenza a dotare gli autoveicoli di scatola nera: l installazione, infatti, di questo dispositivo elettronico che registra tutta una serie di dati utili a monitorare gli spostamenti del veicolo e ad agevolare le indagini in caso d incidente o di furto, ha indotto molte Compagnie di assicurazione ad accordare ai propri clienti una più o meno sensibile riduzione del premio; premio che viene ulteriormente ridotto se l assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a ricoverare il veicolo presso una delle officine convenzionate con la Compagnia. Il massimale Il massimale è l importo massimo per il quale l assicurato chiede la copertura

assicurativa: più alto è il premio che si è disposti a pagare, più elevato è il massimale, per cui è interesse dell assicurato stipulare il contratto per un massimale che lo metta al riparo dal dover pagare di tasca propria l eventuale quota di risarcimento che dovesse eccedere l importo per il quale si è assicurato. In ogni caso il contratto di assicurazione contro la responsabilità civile auto non può essere stipulato per un importo inferiore a quello stabilito dall art. 128 del c.d.a., variabile a seconda che si tratti di persone o di cose e aggiornato ogni cinque anni in base alle variazioni dell indice europeo dei prezzi: dall 11/6/2012 gli importi minimi sono di cinque milioni di euro per danni alle persone e di un milione di euro per danni alle cose (alcune Compagie offrono un masimale superiore a fronte dello stesso premio previsto per quello minimo). Se i danni provocati superano il massimale per il quale si è assicurati, come già detto, il conducente e il proprietario del veicolo rispondono della differenza nei confronti del danneggiato; l'assicuratore, però, se nell'adempiere alla sua obbligazione cade in mora, può essere obbligato anche oltre il limite del massimale, ma a titolo di responsabilità per inadempimento di un'obbligazione pecuniaria (Cass. 10/2/2005, n. 2112). In precedenza la stessa Cassazione (sentenza n. 11007 del 14/7/2003) aveva stabilito che il massimale non opera, relativamente alle obbligazioni accessorie quali gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, in caso di mala gestio (ossia di violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede) da parte dell assicuratore nei confronti dell assicurato, o di colpevole ritardo nel pagamento dell indennizzo, se detto comportamento colposo determina la sopravvenuta incapienza del massimale. Il contrassegno Se, pur avendo assicurato il veicolo, ci si dimentica di portare con sé il contrassegno, s incorre nella sanzione amministrativa da 39 a 160 euro. Se poi non si ottempera all'invito di esibire il contrassegno all'ufficio di polizia nel termine indicato dall'autorità, s'incorre

anche nella sanzione amministrativa da 401 a 1.609 euro (art. 180, commi 7 e 8, del nuovo codice della strada, d ora in poi indicato come c.d.s.). Un altra fattispecie sanzionabile è quella della mancata esposizione del contrassegno di assicurazione. Chi non espone sul veicolo il contrassegno entro 5 giorni dal pagamento del premio o della rata di premio (terzo comma art. 127 c.d.a.) incorre nella sanzione amministrativa da 24 a 98 euro (terzo comma art. 181 c.d.s.). Vìola l art. 181 anche chi non espone il contrassegno su un veicolo parcheggiato in area privata, se questa è priva di cartelli e di una recinzione idonea ad impedire l accesso ad un numero indeterminato di persone (Cass. 21/12/2005, n. 28303) Se il contrassegno di assicurazione, regolarmente esposto, è diventato illeggibile, s incorre ugualmente nella sanzione di legge, poiché l'esposizione di un contrassegno di assicurazione non leggibile equivale alla sua mancata esposizione (Cass. 12/9/2005, n. 18109): decisione, questa, opinabile, considerati gli effetti prodotti dai raggi solari sul contrassegno applicato sul lunotto del veicolo. Se, tornando a riprendere l'auto, troviamo una contravvenzione perché il contrassegno, ancorché regolarmente esposto, è scaduto, ma da meno di 15 giorni, possiamo contestare l'accertamento, poiché vige il periodo di grazia di cui diremo. Si deve a tal fine presentare ricorso al Giudice di pace, dimostrando che l'assicurazione, nel momento in cui fu accertata la presunta infrazione, era operante (non lo era se non era stata pagata la prima rata di premio, o se il contratto non era stato rinnovato). Se il veicolo viene messo in circolazione con contrassegno falsificato o contraffatto, l autore della falsificazione o della contraffazione incorre nella sospensione della patente di guida per un anno e nella reclusione da 6 mesi a 3 anni (comma 4-bis c.d.s. e art. 485 c.p.). Inoltre viene disposta la confisca del veicolo. In caso di sinistro In materia di assicurazione sulla responsabilità civile auto in caso di avvenuto sinistro si è

sviluppata un ampia casistica giurisprudenziale, di cui riportiamo alcuni fra gli aspetti più significativi, a cominciare dall incidente che si verifichi dopo la stipulazione del contratto ma prima che venga pagata la prima rata di premio, anche se di regola i due eventi sono contestuali. Verificandosi, comunque, un evenienza del genere, l'assicuratore non è tenuto a risarcire il danno. Per i premi successivi al primo, invece, la Compagnia è obbligata al risarcimento, purché il sinistro si verifichi entro le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato: è, questo, il cosiddetto periodo di grazia, previsto dal secondo comma dell'art. 1901 c.c. Stando, però, a Cass. 1/7/2002, n. 9554, "Il principio in forza del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge, impegna inderogabilmente l'assicuratore per il periodo di assicurazione riportato dal certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, trova applicazione solo nei confronti del danneggiato e non dell'assicurato, per cui se questi non ha pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta, l'assicurazione rimane sospesa e l'assicurato stesso non ha titolo per pretendere dall'assicuratore il pagamento dell'indennizzo, ancorché per qualsiasi motivo sia stato rilasciato il certificato di assicurazione; certificato del quale può avvalersi, ai fini dell'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, esclusivamente il danneggiato". Se si provoca un sinistro percorrendo una strada pubblica in senso vietato, per Cass. 29/10/2001, n. 13393, L esistenza del divieto di transito sulla stessa non elimina il carattere di strada pubblica; pertanto dei danni prodotti dalla circolazione del veicolo che sia assoggettato al regime dell assicurazione obbligatoria rispondono il conducente e il proprietario ai sensi del terzo comma dell art. 2054 c.c., nonché l assicuratore. Se siamo stati noi a causare il sinistro è consigliabile denunciarlo comunque

all'assicurazione o farsi direttamente carico del risarcimento del danno? A questa domanda non può essere data una risposta univoca. Premesso che in caso di lesioni personali è bene denunciare comunque il sinistro perché è difficile stabilire, nell'immediato, le conseguenze e quindi i costi che ne deriveranno, nel caso di soli danni al veicolo tutto dipende dalla loro entità: infatti, se il danno è rilevante è preferibile denunciare il sinistro all'assicurazione; se invece è di scarsa entità conviene pagare direttamente perché, per il meccanismo del bonus-malus, in virtù del quale il premio di assicurazione aumenta per chi ha causato incidenti e diminuisce per chi non ne ha provocati, l'aumento di premio conseguente al sinistro potrebbe essere superiore all'importo dei danni. Per stabilire se convenga o meno denunciare il sinistro ci si potrà comunque rivolgere al proprio assicuratore. Le classi ufficiali di merito solo 18: dalla n. 1, riservata agli assicurati più virtuosi, alla n. 18, comprendente gli assicurati con più sinistri (alcune Compagnie prevedono un numero più elevato di classi). Se a guidare è il coniuge I soggetti esclusi dal risarcimento Se il coniuge provoca un incidente e quindi un danno all'altro coniuge-passeggero, l'assicurazione paga, ma soltanto nel caso di danni alla persona, avendo la Corte Costituzionale (sentenza del 2/5/1991, n. 188) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b), della L. 24/12/1969, n. 990, nella parte in cui escludeva alcuni soggetti (fra cui i figli conviventi, gli ascendenti e, appunto, il coniuge) dai benefici dell'assicurazione obbligatoria (Cass. 9/8/2000, n. 10542). Per quanto attiene invece ai danni riportati dal veicolo di cui il coniuge fosse comproprietario per essere in comunione di beni, egli non solo non ha diritto al risarcimento della parte di danno riportata dal veicolo, ma è civilmente corresponsabile con l'altro coniuge dei danni da questi prodotti a terzi, ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c.

Il primo comma dell art. 129 del c.d.a. stabilisce che non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre il secondo comma precisa che non sono considerati terzi, e non hanno quindi diritto ad essere risarciti, limitatamente ai danni alle cose: a) il proprietario del veicolo o, in sua vece, l usufruttuario o l acquirente con patto di riservato dominio, il conducente e il locatario; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile del sinistro e dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) se l assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in taluno dei rapporti di cui alla lett. b). Copyright Dott. A. Giuffrè Editore Spa 2015