Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI
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1 Brevi note sulla responsabilità del dipendente bancario verso i terzi ed il datore di lavoro. R.C. PROFESSIONALE BANCARI
2 FONTI DELLA RESPONSABILITA La normativa vigente in materia 2
3 I fondamenti concettuali Le fonti sopranazionali (diritto internazionale e diritto comunitario) La costituzione Il diritto civile La legge ordinaria e le leggi speciali I contratti collettivi I contratti individuali 3
4 La responsabilità patrimoniale Il danno (diretto e indiretto -danno emergente, lucro cessante-; patrimoniale e non patrimoniale) Il risarcimento (in forma specifica o per equivalente) 4
5 La responsabilità contrattuale è quella che discende dalla violazione di norme contrattuali o legali dettate in materia di contratto di lavoro La responsabilità extracontrattuale è quella che discende dalla violazione di norme che regolano i rapporti tra cittadini al di fuori degli eventuali rapporti contrattuali tra essi I due tipi di responsabilità possono concorrere. 5
6 Responsabilità contrattuale e non contrattuale Il lavoratore dipendente può incorrere in responsabilità: Contrattuale (verso il datore e solo eccezionalmente verso i clienti del datore) Extracontrattuale (verso i terzi) 6
7 Diligenza nell adempimento dell obbligazione Nell adempiere l obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell adempimento delle obbligazioni inerenti all esercizio di un attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata. 7
8 Responsabilità solidale Il terzo danneggiato può scegliere se escutere per l intero il dipendente o il datore, se entrambi responsabili contrattualmente e/o civilmente. 8
9 La colpa E in colpa chi poteva prevenire l evento con l uso dell ordinaria diligenza. Viola la dovuta diligenza il dipendente che, potendo in concreto prevedere l evento, non abbia fatto quanto normalmente necessario al buon bancario per prevenire il danno. Si ritiene in colpa chi sia incorso in negligenza, imprudenza, imperizia. 9
10 Il dipendente può andare esente da responsabilità dando prova del caso fortuito o della forza maggiore. 10
11 L obbligo di cooperazione e correttezza del datore di lavoro 11
12 Il datore di lavoro ha l obbligo di mettere il dipendente nelle condizioni di poter adempiere correttamente la prestazione con una condotta attiva che non ecceda il limite dell eccessiva onerosità. 12
13 GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE 13
14 Obbligo di assicurazione ex art. 5 Legge 190/85 Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata in favore di tutti i dipendenti che, a causa del tipo di mansioni, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso i terzi. 14
15 Secondo la giurisprudenza di merito, atteso il tenore letterale della disposizione, l obbligo assicurativo riguarderebbe infatti esclusivamente il rischio di responsabilità civile (od extracontrattuale, che dir si voglia). Non riguarderebbe dunque la responsabilità derivante al dipendente da inadempimento di obbligazioni contrattuali. 15
16 Il C.C.N.L. Il C.C.N.L. bancari recepisce l obbligo imposto dalla legge 190/85 limitatamente ai casi di COLPA LIEVE. 16
17 Art Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi ivi comprese le eventuali connesse spese legali conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo. 17
18 POLIZZE ASSICURATIVE DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE Al fine di garantirsi contro il rischio economico di una responsabilizzante omissione di diligenza i dipendenti bancari possono stipulare una polizza assicurativa per il caso di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, verso l istituto bancario o i suoi clienti a copertura della colpa grave. 18
19 La stipula di una polizza assicurativa consente in astratto la copertura di ogni responsabilità patrimoniale (civile o contrattuale) dell assicurato nei limiti del massimale e salvo franchigie o scoperti eventualmente pattuiti. E possibile che taluni rischi siano contrattualmente esclusi. 19
20 Le polizze normalmente includono un patto di gestione della lite che consente all assicuratore di gestirla direttamente. Ove non decidesse di avvalersi di tale facoltà, sono comunque indennizzabili le spese di difesa sostenute in proprio dall assicurato nei limiti del quarto del massimale. Le spese di causa eventualmente dovute a controparte, invece, sono coperte nei limiti dell intero massimale in quanto costituiscono danno. 20
21 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Ex art. 7 - Legge 300/1970 Il datore di lavoro può comunque scegliere di applicare al dipendente non diligente le sanzioni disciplinari che ritiene opportune indipendentemente dall avvenuto risarcimento del danno. 21
22 La mancata adozione di un provvedimento disciplinare può costituire una prova della carenza di elementi responsabilizzanti a carico del dipendente. 22
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