Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo
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- Giuliano Scarpa
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1 Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo 1
2 Premessa Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte: ad ampliare l ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario e ad accrescere gli strumenti di tutela dei consumatori anche anticipando previsioni contenute nel testo della Direttiva in fase di definitiva approvazione; a disciplinare con requisiti più stringenti i soggetti attivi in questo settore prevedendo: - per gli intermediari finanziari diversi dalle banche (iscritti nel solo elenco generale di cui all art. 106 TUB): l innalzamento del capitale minimo; - per i soggetti non vigilati (gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi) : la costituzione di organismi di categoria incaricati della gestione degli elenchi; la maggiore responsabilizzazione degli intermediari che fanno ricorso a tali soggetti per la commercializzazione dei propri prodotti (il finanziatore risponderà in solido per i danni cagionati dagli agenti di cui si avvale). 2
3 Rafforzamento degli strumenti di tutela del consumatore 1 Al fine di una maggiore tutela del consumatore si anticipa l attuazione delle più significative novità della direttiva comunitaria riguardanti: COSTI CHIARI: il tasso annuo effettivo globale (TAEG) dovrà prevedere l inclusione di tutti gli ulteriori oneri connessi al finanziamento sostenuti dal consumatore con la specificazione nel contratto delle singole voci che lo compongono; PUBBLICITA TRASPARENTE: gli annunci pubblicitari dovranno avere un contenuto minimo più articolato rispetto a quello attuale ; INTRODUZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO al fine di consentire il ripensamento del consumatore (entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto); 3
4 Rafforzamento degli strumenti di tutela del consumatore 2 Al fine di una maggiore tutela del consumatore si anticipa l attuazione delle più significative novità della direttiva comunitaria riguardanti: GLI OBBLIGHI DI CORRETTEZZA a carico del finanziatore nella fase pre contrattuale. Per tanto il finanziatore sarà tenuto: a valutare il merito creditizio del consumatore al fine di contenere fenomeni di sovraindebitamento ed evitare pratiche di marketing aggressivo; a prestare a favore del consumatore la consulenza e l assistenza necessarie per la comprensione della documentazione (di trasparenza) e per la verifica dell adeguatezza del contratto alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore stesso; E previsto il divieto per i mediatori di percepire un compenso dal consumatore qualora il contratto di finanziamento non si concluda o qualora ricevano già una remunerazione da parte del finanziatore; 4
5 Rafforzamento degli strumenti di tutela del consumatore 3 La nuova normativa pone rimedio a taluni problemi applicativi delle disposizioni vigenti, soprattutto con riguardo agli strumenti di tutela civilistica a disposizione del consumatore in caso di: - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SU CREDITO AL CONSUMO DA PARTE DEL FINANZIATORE (es. inversione dell onere della prova circa l adempimento degli obblighi di trasparenza e consulenza). Sarà il finanziatore a dover provare di essere stato pienamente diligente nel corso della trattativa, non viceversa - INADEMPIMENTO DEL FORNITORE DI BENI O SERVIZI NELL IPOTESI DI CREDITO FINALIZZATO (ovvero concessione di un finanziamento per l acquisto di uno specifico bene di consumo): il consumatore, in caso di mancata consegna del bene o mancata erogazione del servizio, potrà interrompere il pagamento delle rate ed avere diritto alla risoluzione, oltre che del contratto di fornitura, anche di quello di finanziamento; 5
6 Rafforzamento degli strumenti di tutela del consumatore 4 Vengono potenziati gli strumenti di enforcement di carattere pubblicistico La Banca d Italia e l Ufficio Italiano Cambi potranno irrogare sanzioni amministrative in tutte le ipotesi di violazione della disciplina di trasparenza (attualmente è possibile sanzionare le sole violazioni in materia di pubblicità); l intervento delle Autorità di vigilanza sarà limitato ai soli casi di inosservanza significativa. 6
7 Disciplina degli intermediari finanziari Per gli intermediari finanziari non bancari iscritti nel solo elenco di cui all articolo 106 del TUB, (attualmente sottoposti ai controlli dell Ufficio Italiano Cambi) la riforma prevede: - l innalzamento del requisito di capitale sociale minimo (portandolo da cinque a dieci volte quello di 120 mila euro richiesto dal codice civile per le s.p.a.), con la possibilità per il Ministro dell economia di individuare soglie superiori in relazione all attività svolta. Tali previsioni, oltre a rafforzare le garanzie patrimoniali per gli intermediari della specie, realizzano l obiettivo di scoraggiare l iscrizione nell elenco di soggetti che non abbiano un serio progetto imprenditoriale, riducendone verosimilmente il numero in maniera significativa (al erano iscritti nel solo elenco generale di cui all art. 106 TUB soggetti); -l introduzione di poteri regolamentari dell Ufficio Italiano Cambi concernenti l organizzazione delle forme di commercializzazione. Sarebbe in tal modo possibile richiedere agli intermediari di assicurarsi che i soggetti incaricati della promozione e del collocamento dei propri prodotti siano affidabili e agiscano nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili (sulla falsariga di quanto già possibile con riguardo alle banche e agli intermediari iscritti nell elenco di cui all articolo 107 del TUB). 7
8 Disciplina degli intermediari finanziari non vigilati Le modifiche riguardano le norme primarie che disciplinano gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi (rispettivamente, d.lgs. n. 374/1999 e l. n. 108/1996) e sono volte a: - innalzare i livelli di professionalità; - rafforzare i controlli per l ammissione all esercizio delle attività anche attraverso organismi espressione dell autoregolamentazione; Tali modifiche garantiranno comunque un accesso non eccessivamente difficoltoso all elenco, al fine di evitare il diffondersi di attività finanziaria abusiva. 8
9 Agenti in attività finanziaria ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA: - costituzione di un organismo rappresentativo delle associazioni di categoria degli agenti, delle banche e degli intermediari finanziari, incaricato di provvedere alla tenuta dell elenco dei soggetti abilitati e a tutti i connessi adempimenti. CONDIZIONI PER L ISCRIZIONE: - più stringenti requisiti di professionalità ed esperienza effettiva; - oppure superamento di una prova valutativa; - obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dell eventuale responsabilità professionale; - incompatibilità con l iscrizione nell elenco dei mediatori creditizi. RESPONSABILITA : - obbligo dell agente di rispondere dei danni causati dai soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga per lo svolgimento della propria attività. - resta inalterata la responsabilità dell intermediario per conto del quale l agente opera, nonché la possibilità di BI e UIC di irrogare sanzioni pecuniarie direttamente nei confronti dell agente ai sensi dell articolo 144, comma 5, del TUB. 9
10 Mediatori creditizi 1 Sono introdotti specifici requisiti di forma giuridica (società di capitali) e capitale minimo (pari a quello delle s.p.a.) È prevista la costituzione di un organismo rappresentativo delle associazioni di categoria dei mediatori, delle banche e degli intermediari finanziari, incaricato di provvedere alla tenuta dell elenco dei soggetti abilitati e a tutti i connessi adempimenti. Le condizioni per l iscrizione prevedono: - più stringenti requisiti di esperienza; o, in alternativa a questi, di una prova valutativa - obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dell eventuale responsabilità professionale. - Incompatibilità con l iscrizione nell elenco degli agenti in attività finanziaria. 10
11 Mediatori creditizi 2 RESPONSABILITA - è previsto l obbligo dell agente di rispondere dei danni causati dai soggetti di cui a qualsiasi titolo si avvalga per lo svolgimento della propria attività. Per le società di mediazione di maggiori dimensioni è introdotto l obbligo di iscrizione in una sezione separata dell elenco generale degli intermediari finanziari di cui all articolo 106 del TUB, con conseguente assoggettamento alla vigilanza dell Ufficio Italiano Cambi 11
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