Il futuro dei Confidi 106 e 107 alla luce del D.lgs. del 13/08/2010 n. 141
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1 Il futuro dei Confidi 106 e 107 alla luce del D.lgs. del 13/08/2010 n. 141 Prof.ssa Rosa Adamo Corso di Istituzioni di Economia degli Intermediari Finanziari Sommario 1. L istituzione di un unico albo per gli intermediari 1.1 I perché della riforma 1.2 I principali effetti del provvedimento 2. La normativa specifica per i Confidi 2.1 Dalla legge 24/11/2003, n. 326 al nuovo impianto normativo 2.2 Le principali novità per i Confidi 3. Quale nuovo modello per i Confidi? 3.1 Le implicazioni per i Confidi vigilati da Banca d Italia 3.2 Le implicazioni per i Confidi vigilati dall Organismo
2 1. L istituzione di un unico albo per gli intermediari 1.1 I perché della riforma DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Riesame della disciplina relativa agli intermediari finanziari e agli altri operatori del settore finanziario i cui effetti si manifesteranno gradualmente secondo i termini e le modalità dettate dalle disposizioni transitorie La riforma è tesa a rendere proporzionato il regime di vigilanza ai rischi effettivamente posti dall operatività degli intermediari (. Basilea 3, nel tentativo di creare un sistema finanziario più stabile, punta ad aumentare il capitale degli intermediari finanziari e prevede, nello specifico, l'innalzamento del requisito patrimoniale nei confronti di esposizioni verso altre imprese finanziarie) Specificamente la riforma: 1. consente l esercizio delle attività riservate ai soli soggetti che assicurino affidabilità e correttezza; 2. prevede più efficaci strumenti di controllo modulati sulla base delle attività (controlli preventivi sugli assetti proprietari, forme di vigilanza consolidata); 3. introduce sanzioni amministrative e forme di intervento effettive e proporzionate, attribuendone la competenza alla Banca d Italia (applicazione di procedure di gestione amministrata delle crisi); 4. definisce deroghe puntuali per specifiche tipologie di attività (Confidi e microcredito) caratterizzate dal rilievo sociale nonché dalle relativamente ridotte dimensioni degli operatori. 1.2 I principali effetti del provvedimento Per tipologia di operatore 1. Intermediari finanziari ex art. 106 Il decreto prevede l istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d Italia. 2. Intermediari finanziari ex art. 113 Il decreto abroga l elenco previsto dall art. 113 del TUB e cancella i soggetti ivi iscritti. 3. Confidi (ex art. 155 comma 4) Il decreto prevede l istituzione di un nuovo elenco dei Confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito Organismo. 4. Cambiavalute (ex art. 155 comma 5) Il decreto abroga l elenco dei cambiavalute e cancella i soggetti ivi iscritti. 5. Agenti in attività finanziaria 2
3 Il decreto, nell innalzare i requisiti di accesso, prevede l istituzione di un nuovo elenco e di un apposita sezione dedicata agli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento e ne affida la tenuta a un apposito Organismo. 6. Mediatori creditizi Il decreto, nell innalzare i requisiti di accesso, prevede l istituzione di un nuovo elenco, nel quale non potranno essere iscritte persone fisiche, e ne affida la tenuta a un apposito Organismo. 2. La normativa specifica per i Confidi 2.1 Dalla legge 24/11/2003, n. 326 al nuovo impianto normativo La legge 24/11/2003, n. 326 prevede una tripartizione dei soggetti operanti nel settore: 1. Banche di garanzia collettiva dei fidi; 2. Confidi vigilati iscritti nell elenco speciale ex art. 107 TUB; 3. Confidi minori iscritti nella sezione dell elenco generale di cui all articolo 155 del TUB. Differente ampiezza dell ambito di operatività Ex: I Confidi vigilati potevano svolgere le medesime attività svolte dai soggetti iscritti nello stesso albo (esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzioni di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento) entro un limite del 20% del totale dell attivo Diversa articolazione dei poteri di intervento della Banca d Italia Ex: I Confidi vigilati erano sottoposti alla vigilanza prudenziale tuttavia => a. La trasformazione in intermediari finanziari vigilati dalla Banca d Italia è solo in parte in corso b. L attività dei Confidi minori è circoscritta alla prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire l accesso al credito alle PMI associate Voci Nord- Ovest Nord- Est Centro Sud e Isole Italia Confidi iscritti all'albo (art. 155 del TUB) al 31/12/2009 Numero Confidi (dati Centrale dei Rischi) al 31/12/ Valore garanzie rilasciate Garanzie rilasciate da ciascun Confidi (media) Numero di regioni in cui i Confidi concedono garanzie (media) Numero Confidi (dati Centrale dei Rischi) al 31/12/ ,1 60,8 36,9 12,0 36,0 5,4 5,6 3,7 2,1 3,
4 Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 => il nuovo impianto normativo Confidi vigilati dalla Banca d Italia (nuovi artt. 106, 107 e 108 TUB) 1. Al raggiungimento di un volume di attività finanziaria, determinato dal Ministero dell economia e delle finanze, i Confidi sono tenuti a richiedere l autorizzazione per l iscrizione nell albo unico degli intermediari di cui al nuovo articolo I Confidi iscritti hanno una sfera operativa più ampia rispetto a quelli non iscritti. Confidi vigilati dall Organismo di vigilanza (nuovi artt. 112 e 112-bis TUB) 1. Si richiede la loro iscrizione in un apposito elenco tenuto da un Organismo costituito ai sensi del nuovo articolo 112-bis. Operatività: Confidi vigilati dalla Banca d Italia (nuovi artt. 106, 107 e 108 TUB) Insieme all attività di garanzia collettiva fidi (attività prevalente) possono svolgere nei confronti delle imprese consorziate o socie le seguenti attività: prestazioni di garanzia a favore delle Amministrazioni Statali; gestione di fondi pubblici di agevolazione; stipula di contratti con le Banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia allo scopo di disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie; concessione di forme diverse di finanziamento nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d Italia. Confidi vigilati dall Organismo di vigilanza (nuovi artt. 112 e 112-bis TUB) Possono esercitare esclusivamente l attività di garanzia collettiva fidi e i servizi ausiliari a essa connessi o strumentali. Vigilanza Confidi vigilati dalla Banca d Italia (nuovi artt. 106, 107 e 108 TUB) La Banca d Italia: ha poteri regolamentari generali e speciali, nonché poteri ispettivi e altre forme di controllo sugli intermediari; può adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli intermediari (ex: restrizione dell attività, divieto di compiere determinate operazioni anche di natura societaria come la distribuzione degli utili). Confidi vigilati dall Organismo di vigilanza (nuovi artt. 112 e 112-bis TUB) L Organismo: svolge ogni attività per la gestione dell Elenco Confidi (misura dei contributi a carico degli iscritti, vigilanza sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina a cui sono sottoposti); dispone la cancellazione dall elenco. La Banca d Italia: vigila sull attività dell Organismo; su istanza dell Organismo, può imporre agli iscritti il divieto di compiere nuove operazioni. 4
5 2.2 Le principali novità per i Confidi Confidi maggiori Si devono adattare ai rinforzati poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d Italia in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti Confidi minori 1. Consolidamento, in via esclusiva, dell attività di garanzia collettiva dei fidi e rafforzamento dei presupposti per svolgere tale attività (anche per i Confidi minori è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali e per coloro che detengono partecipazioni nel capitale) 2. Istituzione di un Organismo esterno di controllo, che si occuperà della tenuta del relativo elenco e dei poteri di verifica e di intervento sui soggetti iscritti, e attribuzione alla Banca d'italia del compito di vigilanza sullo stesso Disciplina transitoria L iscrizione nell albo di cui all art. 106 e nel nuovo elenco di cui all art. 112 è subordinata ai seguenti adempimenti (31 dicembre 2011): 1. entrata in vigore delle disposizioni attuative 2. costituzione dell Organismo tenutario del nuovo elenco (art.112-bis) Possibilità per gli attuali Confidi 106 e 107 di continuare a operare per un periodo di dodici mesi successivi al completamento degli specifici adempimenti di cui sopra (31 dicembre 2012). Entro i termini di cui sopra, la Banca d Italia continuerà a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e la sezione separata. Dal completamento di tali adempimenti, la Banca d Italia non potrà più iscrivere nuovi soggetti. Almeno tre mesi prima della scadenza dei dodici mesi successivi al completamento dei detti adempimenti, i soggetti dovranno presentare istanza di autorizzazione ai fini dell iscrizione al nuovo albo di cui all art.106, ovvero istanza di iscrizione nel nuovo elenco di cui all art.112 e, in pendenza dell istanza di autorizzazione, potranno continuare a operare anche oltre il termine previsto dei dodici mesi. 3. Quale nuovo modello per i Confidi? 3.1 Le implicazioni per i Confidi vigilati da Banca d Italia L iscrizione dei Confidi nell Albo di cui al nuovo art.106 del TUB riguarderebbe, in via di massima, Confidi già vigilati (ex art. 107) con problematiche già emerse relative: 1. alla governance aziendale e al sistema di controlli interni; 2. ai processi produttivi; 3. ai profili organizzativi; 4. alle metodologie di monitoraggio dei rischi; 5. alla dotazione patrimoniale. 5
6 Processo di concentrazione (=> strutture che operano oltre le tradizionali geografie settoriali e territoriali => strutture vulnerabili per carenza di informazioni sulle aziende affidate => strutture con maggiori costi organizzativi, gestionali e di valutazione dei rischi) crea vantaggi ai Confidi e alle imprese associate (migliore qualità del portafoglio, rafforzamento del sistema delle garanzie collettive dei fidi) 3.2 Le implicazioni per i Confidi vigilati dall Organismo L avvio del nuovo Organismo richiederà: 1. un forte impegno da parte della categoria le Federazioni di rappresentanza potranno coadiuvare l Organismo nello svolgimento delle proprie funzioni, attingendo -tra l altro- al patrimonio informativo delle strutture presenti sul territorio 2. un dialogo strutturato con l Organismo gli iscritti saranno tenuti a: comunicare dati, notizie, atti e documenti corrispondere a richieste di audizioni personali ricevere le ispezioni decise dall Organismo Problematiche connesse con la gestione della delicata fase di start-up dell Organismo durante la quale esso dovrà anche gestire il passaggio dal vecchio al nuovo elenco Banca d Italia Associazioni di categoria 3.3 In conclusione L attività dei Confidi è tanto più preziosa quanto più le imprese operano in periodi di razionamento del credito. La crisi finanziaria del 2007 ha mostrato come i Confidi non solo sono estranei alle cause della crisi ma che, in epoca di politiche creditizie più restrittive, sono uno strumento utile per l'accesso al credito delle PMI. 6
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