Giuseppe Signeri. Responsabile Direzione Territoriale Sicilia Ovest
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- Vito Valentini
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1 Giuseppe Signeri Responsabile Direzione Territoriale Sicilia Ovest
2 Negli ultimi anni, lo scenario normativo e operativo dei Confidi è profondamente mutato. La legge di riforma del settore e i suoi successivi provvedimenti attuativi hanno previsto l obbligo per i Confidi che rispettano determinati requisiti patrimoniali e di volume di attività finanziaria, di trasformarsi in intermediari finanziari vigilati da Banca d Italia e iscritti nell Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari ex art. 107 TUB. Lo status di intermediario finanziario vigilato attribuisce automaticamente ai Confidi la qualifica di garanti idonei a rilasciare garanzie personali, valevoli ai fini della riduzione del patrimonio di vigilanza della banca finanziatrice. I Confidi iscritti invece all elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB non sono soggetti alla vigilanza di Banca d Italia, che è tenuta solamente a verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti per l iscrizione e la conformità alla normativa di settore.
3 L utilizzo stabile e strutturato delle garanzie consente da un lato di migliorare l assistenza offerta ai clienti, dall altro una mitigazione del rischio di credito ed una riduzione dell assorbimento di capitale connesso alle operazioni di finanziamento concesse delle Banche.
4 Nell ampio panorama di strumenti a disposizione, è importante identificare per ogni operazione di impiego l abbinamento di garanzia più conveniente, considerando da una parte le migliori condizioni con i minori costi per la clientela e dell altra la tutela delle ragioni di credito nonché lo specifico assorbimento patrimoniale. In tale contesto, il Credito Siciliano ed il Gruppo Bancario Credito Valtellinese hanno stipulato specifici accordi (Mediocredito Centrale, Sace, FEI) e convenzioni direttamente sui diversi territori in cui opera (Confidi - ex art. 107 e 106 -, Fondazioni ecc ) al fine di avere accesso a differenti tipologie di garanzie abbinabili ai finanziamenti erogati alla clientela imprese.
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6 Per dotarsi di uno strumento coerente con i mutamenti imposti dal mercato, già agli inizi del 2013 il Gruppo Bancario Credito Valtellinese ha definito nuovi accordi con i Confidi e ha condiviso le seguenti importanti modifiche agli accordi precedenti: a) l applicazione ai clienti convenzionati dei migliori tassi e condizioni di mercato, in funzione alla classe di rating di appartenenza; b) la variazione, con decorrenza trimestrale a decorrere dalla fine del primo trimestre utile, dei tassi degli affidamenti di conto corrente nel caso in cui la classe di rating di appartenenza subisca delle modifiche; c) la possibilità, nel caso di mutate condizioni di mercato, di rinegoziare le condizioni prima della scadenza dell accordo; d) la definizione di regole comuni per la gestione delle garanzie; e) la definizione di un termine di scadenza univoco per gli affidamenti a brevi (18 mesi 1 giorno) e di una modalità di rinnovo uguale per tutti i consorzi.
7 Al fine di valutare tutte le variabili in gioco e individuare le garanzie adeguate ad uno specifico finanziamento, vengono prese in esame le seguenti variabili: 1. caratteristiche dell impresa finanziata: tipologie di impresa garantibili (PMI, ditte individuali ecc.) con l evidenza di requisiti dimensionali, classi di rating, eventuali settori o aree geografiche escluse ecc.; 2. caratteristiche del finanziamento: limiti di importo e durata, eventuali vincoli di scopo, le percentuali di garanzia acquisibile nonché gli eventuali prodotti specifici abbinati alla garanzia; 3. caratteristiche della garanzia: struttura dei costi (importo/percentuale, modalità di calcolo, addebito a carico banca o cliente), gli effetti sull assorbimento di capitale e la presenza di eventuali plafond da utilizzare entro determinate scadenze.
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9 La Banca, nell'intento di agevolare la concessione di finanziamenti ai soci dei Confidi, si è impegnata ad esaminare ed istruire nel più breve tempo possibile le richieste di finanziamento inoltrate dai Confidi per conto dei propri soci e comunque: per quanto attiene ai finanziamenti a breve termine, di norma entro il termine di 30 giorni dalla data di completamento della documentazione necessaria al perfezionamento dell operazione; per quanto attiene ai finanziamenti a medio e lungo termine, di norma entro il termine di 60 giorni dalla data di completamento della documentazione necessaria al perfezionamento dell operazione.
10 Le richieste di finanziamento da parte delle imprese consorziate, vengono indirizzate al Confidi secondo la modulistica in uso e corredate delle indicazioni e dei documenti richiesti dal Confidi medesimo. Il Confidi effettua una prima valutazione delle richieste di affidamento pervenute ed inoltra alla Banca soltanto quelle ritenute meritevoli di esame, corredate eventualmente, di ogni utile osservazione e da propria comunicazione di delibera. Le linee di credito a breve, vengono concesse dalla Banca con scadenza fissa e assistita da garanzia del Confidi avente pari scadenza (di norma 18 mesi 1 giorno), rinnovabile con l emissione di nuovo certificato di garanzia da parte dello stesso.
11 La Banca cura l'istruttoria per la concessione dei finanziamenti in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari e potrà richiedere al Confidi o all'impresa interessata ogni ulteriore documentazione e notizia necessaria. Ad istruttoria ultimata, la Banca comunicherà al Confidi in che termini ritiene di concedere il finanziamento richiesto.
12 Il Confidi garantisce gli affidamenti concessi dalla Banca, di norma, secondo le seguenti percentuali: a) il 50% per gli affidamenti chirografari (conti correnti, anticipi, finanziamenti rateali ecc.); b) il 30% per gli affidamenti assistiti da garanzia ipotecaria. Le garanzie del Confidi potranno essere assistite dalla controgaranzia a prima richiesta del Fondo di garanzia per le PMI di cui all art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e/o di altri Fondi pubblici tempo per tempo attivati. In tali casi le garanzie saranno assoggettate alle specifiche norme di volta in volta previste dai rispettivi Fondi. Sulla garanzia concessa sarà indicata la presenza della controgaranzia a prima richiesta.
13 IMPORTO EROGATO TRAMITE I PRINCIPALI CONSORZI FIDI -TOTALE ,00 CONFARFIDI 3% COFIAC 18% CREDIMPRESA 18% FEDERFIDI SICILIA 10% CONFESERFIDI 14% COMMERFIDI 6% CONFIDI FIDEO 10% UNIFIDI 14% INTERCONFIDIMED 7% DATI AL
14 Importi erogati e garanzie prestate dai principali Consorzi Fidi EROGATO GARANTITO % MEDIA GARANZIA % 61% 59% 66% 61% 67% 63% 61% 65% 63% DATI AL
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16 La Banca fornisce al Confidi in formato elettronico con cadenza mensile idonea e analitica rendicontazione relativa a ciascuna posizione assistita dalla garanzia dello stesso.
17 La Banca informa tempestivamente il Confidi dell inadempienza delle imprese associate e dalla stessa finanziate. A seguito della messa in mora dell impresa inadempiente a mezzo di lettera raccomandata A/R, ove la stessa non provveda agli adempimenti nei confronti della Banca nei termini stabiliti, quest ultima potrà rivalersi di ogni sua ragione di credito derivante dal finanziamento, in via diretta nei confronti del Confidi, nei limiti di quanto stabilito dalla convenzione. Constatata l inutilità di ogni tentativo di rientro bonario, successivamente ai primi atti monitori intrapresi da parte della Banca (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo o eventuale notifica del precetto in presenza del titolo esecutivo preesistente all inadempimento), la stessa potrà richiedere l escussione della garanzia al Confidi, precisando la data di avvio delle procedure di recupero, indicando le attività di recupero svolte e dettagliando gli importi oggetto di escussione (rate/canoni insoluti, capitale residuo, interessi ecc.).
18 Il Confidi, decorsi 60 giorni dalla ricezione della lettera di escussione della garanzia, sarà tenuto a corrispondere alla Banca quanto dovuto per la garanzia prestata, nel limite massimo dell importo riportato nel Certificato di Garanzia. Ai sensi dell'articolo 1203 c.c., a seguito della liquidazione definitiva di quanto dovuto dal Confidi alla Banca, il Confidi sarà surrogato nei diritti della Banca e avrà diritto di regresso nei confronti del Debitore e degli eventuali terzi garanti per le somme pagate ai sensi della relativa garanzia. Nell ipotesi in cui l impresa associata venisse assoggettata a procedura concorsuale liquidatoria o accedesse ad uno degli strumenti legislativamente previsti per la soluzione della crisi d impresa, ivi incluso il concordato preventivo, con conseguente impossibilità per la Banca di risolvere i contratti in corso di esecuzione e di avviare azioni esecutive e cautelari, la Banca segnalerà tempestivamente al Confidi l evento pregiudizievole e compirà tutte le attività necessarie per assicurare la tutela del credito vantato.
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20 Contrasto all usura - Fondo di Solidarietà art. 15 Legge 44/1999 In data 31 luglio 2007 tra il Ministero dell Interno, la Banca d Italia, l Associazione Bancaria Italiana, gli Enti e le Associazioni di Categoria è stato sottoscritto un Accordo-Quadro per la prevenzione dell usura e per il sostegno delle vittime del racket, dell estorsione e dell usura. L Accordo al quale il Gruppo Bancario Credito Valtellinese ha aderito ha la finalità di rendere più proficuo il rapporto tra le Banche, le Associazioni imprenditoriali e di categoria, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiusura (ex art. 15 Legge n. 108/1996) nella prospettiva della massima operatività dei Fondi di prevenzione, gestiti dai Confidi, per promuovere iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese e dei soggetti in momentanea difficoltà.
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