ALLEGATO B PREMESSO CHE
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- Biaggio Mariano Baldini
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1 1 ALLEGATO B SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA I CONFIDI/ALTRI FONDI DI GARANZIA E IL GESTORE DEL FONDO DI GARANZIA REGIONALE PO FESR BASILICATA PREMESSO CHE La Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009, stabilisce obiettivi generali, definisce gli strumenti di intervento e le modalità per la loro attuazione ed individua le fonti finanziarie necessarie per lo sviluppo del sistema produttivo locale. L articolo 21 della Legge Regionale n. 31 del 24 dicembre 2008, ha previsto la costituzione del Fondo di Garanzia per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese della Basilicata. Con DGR Basilicata n del 15/12/2009: i. è stato costituito il Fondo di Garanzia Regionale PO FESR (di seguito Fondo ) finalizzato a garantire i finanziamenti erogati alle PMI a fronte di investimenti; ii. iii. la gestione del Fondo è stata affidata a Sviluppo Basilicata S.p.A. (di seguito Gestore ), organismo in house della ; è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento tra la e Sviluppo Basilicata S.p.A. relativo al Fondo di Garanzia Regionale - PO FESR Basilicata Il Fondo ha una dotazione complessiva di di euro rivenienti da 14 Linee di Intervento del PO FESR Basilicata , riportate nell Allegato A alla DGR Basilicata n del 15/12/2009. In data 16/12/2009 è stato sottoscritto il predetto accordo di finanziamento tra la e Sviluppo Basilicata S.p.A.. Con D.G.R. Basilicata n del 15/12/2009 è stato approvato il Regolamento del Fondo. Con DGR Basilicata n del 29/10/2010 è stato approvato il Nuovo Regolamento del Fondo di Garanzia (di seguito Regolamento ) che disciplina le attività e le modalità di accesso ed escussione delle garanzie del Fondo, nel quale è previsto altresì un convenzionamento dei Confidi con il Gestore per la richiesta della controgaranzia. Il Regolamento prevede che i finanziamenti di importo inferiore ai euro possano essere ammessi alla sola Controgaranzia, riservando quindi ai Confidi e agli Altri Fondi di Garanzia la concessione di garanzie dirette per operazioni inferiori o pari a tale importo. 1
2 2 Il Regolamento prevede la possibilità per i Confidi di richiedere la controgaranzia fino ad un importo massimo garantito, per ciascun beneficiario, di euro. L ammontare delle garanzie fornite dal Fondo non potrà essere superiore a 5 volte il valore del Fondo stesso, in riferimento allo stanziamento delle singole Linee di Intervento. Con DGR Basilicata n del 19/11/2010 è stata approvata la modulistica e l Allegato C al Regolamento. Con DGR Basilicata n. del / / è stata approvata lo schema della presente Convenzione. TRA SVILUPPO BASILICATA S.p.A., società uni personale, con sede in Potenza, Via Centomani, 11 Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n , (in prosieguo Gestore ), in persona di, nato a il / /, nella sua qualità di e legale rappresentante della società Sviluppo Basilicata S.p.A., per la carica domiciliato presso la sede legale della Società; E il CONFIDI/ Altro Fondo di garanzia, con sede in, alla Via, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese n. presso la CCIAA di Fondo Consortile di euro interamente versato, partita IVA, iscritta al n dell Elenco generale (o nell apposita sezione prevista dal comma 4 dell articolo 155) previsto dall art. 106 del D. Lgs n. 385 (in prosieguo Confidi ), rappresentato dal nato a, il / /19 domiciliato per la carica in alla Via, nella qualità di, debitamente autorizzato da Si conviene quanto segue Articolo 1 (Assunzione delle premesse ) Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 2
3 3 Articolo 2 (Ambito di applicazione) 1. La presente Convenzione disciplina la concessione di controgaranzie da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di Gestore del Fondo, in favore dei Confidi e degli Altri Fondi di Garanzia (in seguito Garanti ) che abbiano garantito i finanziamenti contratti dalle PMI (in seguito Destinatari Finali ) con le Banche ed altri Intermediari Finanziari (in seguito Soggetti Finanziatori. 2. Il Garante richiedente l intervento del Fondo, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal Regolamento, approvato con DGR n del 29/10/2010 e dai relativi allegati, approvati con DGR Basilicata n del 19/11/2010 oltre al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli. 3. Il Garante dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento. Articolo 3 (Operazioni ammissibili) 1. Sono ammissibili alla Controgaranzia le operazioni indicate al punto 1.3 del Regolamento, finalizzate alla realizzazione degli investimenti e al sostenimento delle spese indicate nei punti 1.4 e 1.5 del citato Regolamento. 2. Le operazioni devono avere una durata superiore ai 18 mesi e inferiore ai 10 anni. 3. L importo massimo garantito, complessivo per impresa, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può essere superiore a euro. 4. Destinatari delle operazioni sono le PMI aventi i requisisti previsti dal punto 1.1 del Regolamento. 5. L importo dell operazione sulla quale può essere concessa la controgaranzia non può essere superiore all importo dell investimento ritenuto ammissibile dal Gestore. 6. Sono ammissibili alla Controgaranzia solo le operazioni che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla controgaranzia del Fondo (invio PEC), non siano state ancora perfezionate, ovvero non sia ancora stato stipulato il contratto di finanziamento. Articolo 4 (Caratteristiche della Controgaranzia) 1. La controgaranzia concessa dal Fondo può essere a prima richiesta o sussidiaria. 2. La controgaranzia concessa dal Fondo ai Garanti è a prima richiesta a condizione che la garanzia concessa dai Garanti sia a sua volta a prima richiesta e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta previste dal Regolamento. 3. La Controgaranzia può essere concessa ai Garanti in misura non superiore al 90% dell importo da essi garantito sulle operazioni di cui al precedente art.3. 3
4 4 4. La controgaranzia è concessa a condizione che i Garanti abbiano garantito una quota non superiore all 80% dell ammontare di ciascuna operazione. 5. Nel limite della copertura massima delle operazioni, la Controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata dai Garanti ai Soggetti Finanziatori. 6. Sulla quota di finanziamento garantita dai Garanti non può essere acquisita alcuna altra garanzia personale, reale, assicurativa e bancaria. Articolo 5 (Modalità operative) 1. Le richieste di ammissione al Fondo dovranno pervenire al Gestore nelle modalità e con le procedure previste nella Parte III del Regolamento. 2. Per la richiesta di ammissibilità al Fondo dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al Regolamento che sarà fornita dal Gestore mediante apposito software contenente i format dei moduli. 3. I format (sia il modulo dell impresa Destinatario Finale sia il modulo del Garante) opportunamente compilati, stampati e firmati dovranno essere digitalizzati (scansionati) e, insieme al file risultante dalla compilazione informatica dei moduli, devono essere inviati al Gestore, tramite PEC, all indirizzo [email protected], con successiva conferma cartacea nei termini e nelle modalità previste nel punto del Regolamento. 4. L istruttoria e la relativa ammissione delle richieste di accesso al Fondo verrà effettuata secondo l ordine cronologico di presentazione delle richieste (via PEC), con le modalità previste nel Regolamento. 5. L ammissione al Fondo è deliberata dal Gestore ed è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo in relazione alle singole Linee di Intervento. 6. Intervenuta l ammissione al Fondo, il Gestore provvederà alla conseguente sottoscrizione della fidejussione. Articolo 6 (Attività ed obblighi del Gestore) 1. Il Gestore fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia ai Garanti che ai Destinatari Finali in tutte le fasi dell iter della domanda; procede alla presa in carico, istruttoria e perfezionamento delle domande avanzate dai Garanti a valere sul Fondo; provvede alle comunicazioni nei confronti dei Destinatari Finali e dei Garanti ed espleta tutte le attività previste dal Regolamento. Articolo 7 (Attività ed obblighi del Garante) 4
5 5 1. Il Garante richiedente l intervento del Fondo, firmatario della presente Convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal Regolamento e degli obblighi specificati nei successivi punti. 2. Il Garante: a. si obbliga a trasmettere al Gestore le richieste di ammissione al Fondo, rispettando i termini e le modalità previsti nel Regolamento; b. si obbliga a far pervenire la richiesta di ammissione alla Controgaranzia del Fondo entro 60 giorni dalla data di concessione della garanzia sulla operazione oggetto della richiesta; c. deve essere in possesso (o dotarsi) di una casella di posta elettronica certificata (PEC) rilasciata da uno dei Gestori di PEC operanti ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97, dalla quale inviare la richiesta di accesso al Fondo; d. si obbliga a fornire nei termini previsti dal Regolamento le informazioni e la documentazione che il Gestore dovesse richiedere nel corso dell istruttoria; e. deve accertare che il finanziamento da esso garantito e per il quale chiede la controgaranzia del Fondo riguarda imprese che al momento della concessione del finanziamento non sono in posizione di incaglio e/o sofferenza ; f. attesta che i destinatari finali posseggono i requisiti previsti dal Regolamento per l accesso alla garanzia del Fondo; g. accetta un moltiplicatore pari a 5 per la concessione delle garanzie da parte del Gestore, nei limiti delle disponibilità di ciascuna Linea di Intervento che va ad alimentare il Fondo; h. deve prevedere nelle convenzioni stipulate con i Soggetti Finanziatori che gli stessi avviino le procedure di recupero del credito entro 12 mesi dalla data di inadempimento del debitore e lo stesso Garante si obbliga a comunicarlo al Gestore entro 90 giorni dall avvio delle procedure stesse; i. il Garante si impegna a fornire al Gestore, rendicontazione periodica semestrale (al e al 31.12) mediante comunicazione scritta, tramite PEC, riportante i seguenti dati: i. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario; ii. iii. iv. notizie sullo stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca); eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento; eventuali azioni intraprese per il recupero del credito. 2. In caso di attivazione del Fondo, il Gestore e il Garante, di intesa con il Soggetto Finanziatore, concorderanno le modalità di recupero del credito. Nella definizione delle modalità di recupero del credito si terrà conto delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni stipulate dai Garanti con i Soggetti Finanziatori. 5
6 6 3. L intervento del Fondo di Garanzia Regionale, in caso di escussione delle garanzie, è limitato alla dotazione del Fondo, in relazione a ciascuna Linea di Intervento. Articolo 8 (Inadempimento del Garante, inefficacia della Controgaranzia) In caso di mancato rispetto, da parte del Garante, del Regolamento ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previste per l efficacia della garanzia, il Gestore procederà a rendere inefficace la controgaranzia e a darne opportuna comunicazione al medesimo Garante, ai Destinatari Finali e, in caso di Controgaranzia a prima richiesta, ai Soggetti Finanziatori. Articolo 9 (Oneri) Non è dovuta alcuna commissione o spesa per l accesso al Fondo, né da parte dei Garanti, né da parte dei Destinatari Finali. Articolo 10 (Controlli) Relativamente alle operazioni ammesse e per la durata della Controgaranzia, il Gestore, la e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare controlli, visite ed accertamenti documentali che riterranno opportuni sia presso i Garanti sia presso i Destinatari Finali. Articolo 11 (Durata ) 1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di 2 anni. In mancanza di disdetta da comunicare mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza, la stessa sarà tacitamente rinnovata per un periodo di ulteriori 2 anni. 2. La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell attività da parte del Garante. 3. In caso di mancato rinnovo o scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi. Articolo 12 (Riferimenti per invio delle comunicazioni) 1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili: Per il Confidi: Via, n. cap città (prov). Tel. fax PEC 6
7 7 Per il Gestore: Via Centomani, n Potenza tel fax PEC: [email protected] Articolo 13 (Documenti attestanti i requisiti dei Garanti) 1. Il Garante, firmatario della presente Convenzione dichiara di possedere i requisiti previsti dalla normativa per poter rilasciare le garanzie. 2. Al fine di poter accedere alla Controgaranzia del Fondo, ai sensi del punto 3.1 del Regolamento, il Garante allega alla presente Convenzione i seguenti documenti: a) copia della documentazione comprovante l iscrizione nell elenco generale, (o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell articolo 155), previsto dall articolo 106 del decreto legislativo , n. 385; b) copia dell ultimo bilancio approvato; c) informazioni sul Garante redatte sul modulo predisposto dal Gestore, o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale; d) copia del Regolamento interno, approvato dall organo deliberante del Garante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie; e) copia delle convenzioni sottoscritte dal Garante con i Soggetti Finanziatori da cui deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta di cui alla Parte II del Regolamento. I Garanti si impegnano a fornire al Gestore la documentazione di cui ai punti b) e c) annualmente entro 90 giorni dalla approvazione del bilancio e a trasmettere nuovamente al Gestore la documentazione di cui al punto d) in caso di modifica della stessa. Articolo 14 (Certificazione merito del credito) I Garanti che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, a seguito di apposita richiesta da inoltrare al Gestore, possono essere abilitati a certificare che i soggetti Destinatari Finali risultano economicamente e finanziariamente sani. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata dal Gestore con riferimento al Decreto M.I.C.A. del 14 Luglio 2000 e ss.ii.mm. I Garanti autorizzati devono operare secondo i criteri illustrati nel Paragrafo F punto 5.8 della Parte V del Regolamento. 7
8 8 Articolo 15 (Foro competente) In caso di controversie derivanti dall applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Potenza. Articolo 16 (Rinvio) Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dal Regolamento e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile. Per il Gestore Sviluppo Basilicata S.p.A. Per il Confidi/Altro Fondo di garanzia Le parti approvano espressamente ai sensi dell art c.c. le clausole di cui agli art. 11 (Durata) e 15 (Foro competente). Per il Gestore Sviluppo Basilicata S.p.A. Per il Confidi/Altro Fondo di garanzia 8
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