Il credito al consumo A cura di Silvia Volpicelli Docente: Silvia Mignani Aprile 2013 Un prodotto multimediale ideato da IFOAP Edizione 2009. Tutti i diritti riservati 1 1 di 33
Introduzione In questa lezione apprenderai: Obiettivo didattico Comprendere i concetti chiave del credito al consumo la nozione di credito al consumo; le norme attraverso cui attualmente si realizza in Italia la disciplina del credito al consumo; l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo.
Premessa Il credito al Consumo Forte incremento della propensione media al consumo Aumento del ricorso all'indebitamento per acquisto di beni durevoli Progressivo abbandono del pagamento in contanti per acquisto di beni Espansione e incremento della fattispecie del credito al consumo
Premessa La disciplina del credito al consumo si realizza in Italia con: artt. 18-24 L. 141/1992; titolo VI capo II e III del D.Lgs 385/1993 - TUB; artt. 40-43 D.Lgs 206/2005 - Codice del Consumo; direttiva 2008/48/CE Le norme di riferimento
Premessa D.lgs. 141/2010 D.lgs. 218/2010 (cd primo correttivo) D.lgs. 169/2012 (cd secondo correttivo) (riscrittura del titolo VI del TUB, modifiche al regime transitorio e ai tempi di attuazione) Il Governo ha recepito la Direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori Capo II artt. 121-126 TUB Novità normative Norme di riferimento oggi Sezione VII del Provvedimento della Banca d Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche Norme espressamente richiamate
Premessa Il Credito al Consumo Definizione Il credito al consumo consiste nell attività di concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo Il Credito al Consumo: ambito di applicazione oggettivo (1) Comprende molte ipotesi negoziali con una causa comune Il finanziamento per l'acquisto di beni o servizi di consumo senza alcuno scopo professionale
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo Il Credito al Consumo: ambito di applicazione oggettivo (2) Non rientrano nella disciplina del credito al consumo: a) finanziamenti di importo inferiore a 200 Euro e finanziamenti di importo superiore a 75.000,00 Euro; b) contratti di somministrazione c) finanziamenti privi di oneri e interessi d) finanziamenti con commissione ad importo non significativo; e) finanziamenti relativi all acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili con durata superiore a 5 anni
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo Il Credito al Consumo: ambito di applicazione oggettivo (3) Non rientrano nella disciplina del credito al consumo: g) finanziamenti concessi da banche con oggetto strumenti finanziari h) finanziamenti concessi con accordo davanti ad autorità giudiziaria i) dilazioni di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore j) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile k) contratti di locazione l) Iniziative di microcredito per pubblico ristretto m) Contratti di credito sotto forma di sconfinamento del c.c.
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo 1. Consumatore Il Credito al Consumo: i soggetti 2. Venditore o fornitore di beni o servizi 3. Finanziatore
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo Il Credito al Consumo: i soggetti Consumatore ART. 121 TUB Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale, imprenditoriale, commerciale o artigianale eventualmente svolta
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo Il Credito al Consumo: i soggetti Finanziatore ART. 121 L attività di esercizio del credito al consumo è riservata a: banche; finanziatori; intermediari del credito; soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.
Le disposizioni a tutela del consumatore La pubblicità Secondo l art. 123 TUB e il Provvedimento della Banca d Italia 29 luglio 2009, quando gli annunci pubblicitari riportano il tasso d interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, devono contenere alcune precise informazioni di base in modo chiaro e graficamente evidenziato: a) tasso di interesse e spese comprese nel costo totale b) importo totale del credito
Le disposizioni a tutela del consumatore La pubblicità c) il TAEG; d) l esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito; e) la durata del contratto se determinata; f) se determinabile in anticipo l importo totale dovuto dal consumatore, nonché l ammontare delle singole rate
Le disposizioni a tutela del consumatore TAEG (Provved. Banca d Italia 29 luglio 2009) Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni esistenti oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Esprime, in termini percentuali, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore.
Le disposizioni a tutela del consumatore Voci escluse dal TAEG Le somme che il consumatore deve pagare per l inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora Le spese, diverse dal prezzo d acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito
Le disposizioni a tutela del consumatore Obblighi precontrattuali Art. 124 T.U.B. disposizioni per consentire al consumatore di compiere una scelta consapevole sulla base di precise informazioni Tali informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori redatto in conformità del modello previsto nel Provvedimento della BI del 29 luglio 2009
Le disposizioni a tutela del consumatore Contratto assistenza al consumatore Art. 124, comma 5, T.U.B. Dovranno essere forniti al consumatore chiarimenti adeguati in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria
Le disposizioni a tutela del consumatore La valutazione del merito creditizio ART. 124 bis T.U.B. Prima della conclusione del contratto viene imposta una verifica sul merito creditizio del consumatore attraverso l acquisizione di una serie di informazioni che possono essere fornite dallo stesso consumatore oppure tramite consultazione di apposite banche dati
Le disposizioni a tutela del consumatore Contratti di credito BI 29 luglio 2009 sezione VII I contratti di credito vanno redatti in forma scritta e devono contenere diverse informazioni dettagliate Eventuale mancanza di informazioni sul tipo di contratto, sulle parti e sull importo totale del finanziamento, sulle condizioni di prelievo e di rimborso comporta la nullità del contratto
Le disposizioni a tutela del consumatore Le comunicazioni e le modifiche unilaterali Il finanziatore fornisce, nei contratti di credito con durata, una comunicazione periodica completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi o altre condizioni. Qualunque modifica unilaterale va comunicata al cliente con preavviso minimo di 2 mesi, in forma scritta mediante modalità contenenti la formula Proposta di modifica unilaterale del contratto
Le disposizioni a tutela del consumatore Il recesso del consumatore Art. 125 ter e 125 quater Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni a decorrere dalla conclusione del contratto, inviando una comunicazione al finanziatore, restituendo entro 30 giorni, se il contratto ha avuto in tutto o in parte attuazione, il capitale e gli interessi maturati fino al momento della restituzione.
Le disposizioni a tutela del consumatore Inadempimento del fornitore ART. 125 quinquies T.U.B. Il consumatore può agire contro il finanziatore in caso di inadempimento del fornitore, solo se ha preventivamente ma inutilmente agito contro il fornitore e se l inadempimento del fornitore non sia di scarsa importanza
Le disposizioni a tutela del consumatore Il rimborso anticipato L art. 125 sexies prevede la facoltà per il consumatore di rimborsare anticipatamente e in qualsiasi momento l importo dovuto al finanziatore, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito
Riepilogo Conoscenze acquisite: la nozione di credito al consumo; le norme attraverso cui si realizza in Italia la disciplina del credito al consumo l ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della disciplina del credito al consumo Competenze acquisite: hai acquisito i concetti chiave che ti consentono di approfondire lo studio della cessione del quinto