CITTÀ DI FARA IN SABINA PROVINCIA DI RIETI. Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni

Documenti analoghi
Regolamento per la concessione di Patrocini,Agevolazioni Ecomiche e Contributi Finanziari

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

OGGETTO: richiesta di: Patrocinio/ Vantaggio economico/ Concessione utilizzo Stemma del Comune di Venaria Reale.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO

REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

OGGETTO: RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO (Provincia di Pesaro e Urbino)

CITTÀ DI VENARIA REALE PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

COMUNE di VILLORBA. (Provincia di Treviso)

COMUNE DI VALLEFOGLIA

COMUNE DI VILLAFALLETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 L N. 241).

L.R. 11/2006, art. 18, c. 3 B.U.R. 24/8/2011, n. 34

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO.

COMUNE DI GREZZANA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, PATROCINIO

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per la attribuzione di vantaggi economici. (art.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO

L.R. 22/2007, art. 3, c. 47 B.U.R. 7/11/2007, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 ottobre 2007, n. 0350/Pres.

Città di Cinisello Balsamo Corpo di Polizia Locale

REGOLAMENTO. Approvato con delib. CC n. 51/

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI BENEFICI ECONOMICI

Allegato alla deliberazione consiliare nr. 06 di data 28 aprile IL SEGRETARIO COMUNALE Viviani dr. Diego

COMUNE DI MEANA SARDO PROVINCIA DI NUORO

AZIONI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEGLI OPERATORI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

art. 2 soggetti beneficiari art. 3 iniziative finanziabili art. 1 finalità

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, LA PARTECIPAZIONE A COMITATI D ONORE E LA COMPARTECIPAZIONE A

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI SIENA

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Definizioni)

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 309 del 15/12/2016

Provincia di Imperia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241.

COMUNE DI SPORMAGGIORE Provincia di Trento

MODULO PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTI CHIEDE

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTI FINANZIARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED INTERVENTI FINANZIARI VARI. Titolo I Principi

COMUNE di MONTE SAN SAVINO

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del entrato in vigore il

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI

Domanda di contributo per l acquisto di attrezzature sportive e/o ricreative. L.R. 9 marzo 1988 n. 10 art. 37

COMUNE DI SPILAMBERTO REGOLAMENTO DELL ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI SPILAMBERTO

COMUNE DI PONTE DELL OLIO Provincia di Piacenza Concessione contributi ad Associazioni

Regolamento per l istituzione, la disciplina e la gestione dell'albo comunale delle Associazioni

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL REGIONE LAZIO. Disciplina delle università popolari

DOMANDA di CONTRIBUTO PER L ANNO 2016 PER ATTIVITA CULTURALI

CARTA DEL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE MODALITA DI CONCESSIONE. Art. 1 Oggetto

COMUNE DI TORRE DEL GRECO. Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni sportive

Provincia di Latina. Settore Politiche Sociali e Cultura Servizio Cultura. Bando

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

COMUNE DI GALLIATE PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CODEVILLA PROVINCIA DI PAVIA

Il Comune di Rutigliano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

Provincia di Carbonia - Iglesias REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Regolamento per la concessione del patrocinio comunale

COMUNE DI PORTO MANTOVANO. (Provincia di Mantova)

ALL. A GENERALITA DOTAZIONE E RIPARTIZIONE FINANZIARIA

COMUNE DI COSIO VALTELLINO Provincia di Sondrio REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA CASA VACANZE DI SACCO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone. SETTORE CULTURA - ISTRUZIONE - SPORT Istruzione - Cultura - Politiche Familiari

COMUNE DI SINALUNGA Provincia di Siena. Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, contributi, agevolazioni ed altre utilità economiche

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E DI PRESIDENZA

Art. 1 Finalità. Art. 2 Beneficiari

COMUNICAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO

COMUNE DI COGOLETO Provincia di Genova Via Rati 66 Tel. 010/91701 Fax 010/ C.F P.I

DELIBERAZIONE N. 45/25 DEL

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ORGANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO per la concessione di patrocinio, la partecipazione a comitati d onore e la partecipazione a iniziative

SCHEMA DI CONVENZIONE. L'anno duemilasedici (2016) e questo giorno ( ) del mese di in Firenze, Palazzo Canacci. Per il presente atto cui intervengono:

Comune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD DEL 06/07/2017

Comune di Pogliano Milanese REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli. Regolamento Comunale per la costituzione dell Albo delle Associazioni

COMUNE DI BITONTO (PROVINCIA DI BARI)

C O M U N E DI SANT A N T I M O (Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO COMUNALE

Comune di Novate Milanese Provincia di Milano. Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

ISTANZA CONCESSIONE (specificare se trattasi di sovvenzione, contributo o patrocinio) PER.

COOPERAZIONE LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 1988, N. 15. Promozione e sviluppo della cooperazione, dell'educazione e dello spirito cooperativi 1

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI. (approvato con delibera commissariale n 14 del 10/03/2016)

COMUNE DI SORSO PROVINCIA SASSARI

COMUNE DI INCISA IN VAL D ARNO (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO

Ente acque della Sardegna

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI, EVENTI, ATTIVITA CUL- TURALI DA SVOLGERE NEL TERRITORIO SOLIERESE

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi. Servizio Sport, Caccia e Pesca

Allegato parte integrante

Il contributo è finanziato annualmente e le domande devono essere trasmesse entro la data del 31/01 di ogni anno.

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO Provincia di Roma

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del

COMUNE DI VILLAPUTZU (PROVINCIA DI CAGLIARI) Regolamento per la costituzione e la tenuta dell Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato

DELIBERA N. 204 del 13 luglio 2015 Determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l anno

COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.

Transcript:

CITTÀ DI FARA IN SABINA PROVINCIA DI RIETI Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 11.12.2014

INDICE Titolo I Principi generali Articolo 1 Finalità Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Norme generali Titolo II - Patrocinio Articolo 4 Beneficiari Articolo 5 Modalità di richiesta Titolo III - Agevolazioni economiche Articolo 6 Beneficiari Articolo 7 Modalità di richiesta Articolo 8 Concessione dell agevolazione Titolo IV - Contributi Articolo 9 Beneficiari Articolo 10 - Modalità di richiesta Articolo 11 - Procedimento di concessione Articolo 12 Rendiconto Titolo V - Altri Contributi Articolo 13 - Altri contributi Articolo 14 Norme Finali e Transitorie

TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Finalità 1. Il Comune di Fara in Sabina, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della Città, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, nonché quelle finalizzate a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità. 2. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di: - Patrocini; - Agevolazioni economiche; - Contributi finanziari. 3. I patrocini, le agevolazioni e i contributi sono concessi in relazione: - alla valenza dell iniziativa, dell evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull immagine della Città di Fara in Sabina; - alla significatività dell iniziativa, dell evento e/o delle attività in relazione alle politiche, alle finalità e agli obiettivi perseguiti dall Amministrazione Comunale. 4. Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Rieti e dagli altri enti pubblici, laddove competenti. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende: a) per patrocinio: l adesione da parte del Comune di Fara in Sabina ad un attività o ad un evento senza l assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l esenzione o la riduzione parziale di tariffe ( es: suolo pubblico, pubbliche affissioni etc) quando prevista da leggi o regolamenti. b) per agevolazione economica: - la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell amministrazione comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare sono considerate agevolazioni economiche : - 1) l utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune di Fara in Sabina, la stampa di materiale pubblicitario presso eventuale tipografia convenzionata con il Comune, l utilizzo di energia elettrica mediante allaccio a contatori comunali e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;

- 2) l impiego di personale dipendente dell Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all evento e debitamente autorizzate dal Responsabile del Settore. Per tali prestazioni si ritiene concessa un agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Il numero complessivo di ore lavorative viene attestato dal dirigente responsabile del servizio cui il personale è assegnato. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all ordine pubblico e alla viabilità, l utilizzo di personale comunale. - 3) l utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell Amministrazione comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune. c) per contributo finanziario: l erogazione di una somma di denaro ai soggetti di cui all art. 3 c.1, a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall art. 118 della Costituzione. d) per attività con fini di lucro: quelle svolte con lo scopo di ricavare un profitto. Non rientra nelle finalità di lucro l esercizio di attività commerciali a condizione che per Statuto o per decisione da parte dei competenti organi sia previsto che il soggetto richiedente non distribuisca utili ai soci e che gli stessi utili siano destinati a finalità pubbliche. Articolo 3 Norme generali 1. Il patrocinio, il contributo finanziario e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da Enti pubblici o privati o associazioni che siano regolarmente costituite. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico. 2. Le domande di patrocinio, contributo o agevolazione devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli che saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Fara in Sabina e secondo le modalità ivi indicate. 3. La concessione del patrocinio, agevolazione o contributo è deliberata dalla Giunta Comunale. 4. I soggetti beneficiari devono comunicare che l iniziativa, l evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, con il contributo, o con la collaborazione del Comune di Fara in Sabina, utilizzando idonee forme di pubblicità: apposizione del Logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, etc.. Le modalità d uso del logo devono essere preventivamente concordate con l Amministrazione comunale. 5. Con la sottoscrizione dell istanza il richiedente si impegna: a) ad impiegare, nell espletamento dell attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell attività e dell utenza; b) ad utilizzare, quale sede dell attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà o in uso dell Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell attività e dell utenza e rispondente ad ogni requisito

imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità. L Amministrazione Comunale è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi. 6. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario. 7. L' Amministrazione Comunale pubblica annualmente nel sito del Comune l elenco dei soggetti beneficiari di contributi. Articolo 4 Beneficiari 1. Il Patrocinio può essere concesso: TITOLO II PATROCINIO a) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro. b) in via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi: - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell iniziativa, venga prodotta la documentazione dell avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso tale documentazione non pervenga entro 90 giorni dalla conclusione dell attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento per un periodo non inferiore a tre anni. - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l immagine e il prestigio della Città di Fara in Sabina e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell iniziativa, ove richiesto dall Amministrazione Comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette. Nel caso tale documentazione, comprensiva di tutte le voci di entrata e di spesa in relazione all iniziativa suddetta, ove richiesta, non pervenga all ente entro 90 giorni dalla conclusione dell attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento per un periodo non inferiore ad anni tre. In ogni caso, il beneficiario dovrà depositare, presso il servizio competente copia del proprio bilancio consuntivo relativo alla annualità di svolgimento dell iniziativa. 2. La concessione del solo patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell Amministrazione comunale.

Articolo 5 - Modalità di richiesta La domanda di patrocinio deve pervenire all Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell iniziativa. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o atto costitutivo dell Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune. Art. 6 - Beneficiari TITOLO III - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE L agevolazione economica può essere concessa: a) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro. b) in via straordinaria, a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi: - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell iniziativa, venga prodotta la documentazione dell avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso tale documentazione non pervenga entro 90 giorni dalla conclusione dell attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento, per un periodo non inferiore a tre anni. - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l immagine e il prestigio della Città di Fara in Sabina e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività. Articolo 7 Modalità di richiesta 1. La domanda di agevolazione economica deve pervenire all Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell iniziativa, in caso di richiesta congiunta di contributo ed agevolazione economica si applica il termine previsto all art. 10 c.1. Alla domanda devono essere allegati: lo statuto e/o atto costitutivo dell Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, nonché l agevolazione richiesta ed una relazione che illustri l iniziativa o l evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento. Articolo 8 Concessione dell agevolazione 1. La concessione dell agevolazione economica è deliberata dalla Giunta Comunale, con atto che dovrà contenere espressa motivazione relativa all esclusione di forme di sponsorizzazione e il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio. Solo nel caso in cui l agevolazione comporti l assunzione dell impegno di spesa, verrà adottata successiva determinazione dirigenziale.

TITOLO IV CONTRIBUTI Art. 9 Beneficiari 1. I contributi finanziari possono essere concessi esclusivamente a soggetti senza scopo di lucro e per attività senza scopo di lucro, come definito dall art. 1, comma 3, del presente regolamento. Articolo 10 Modalità di richiesta 1. Entro i 15 giorni successivi all approvazione del PEG, la Giunta individua, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio nella relazione previsionale e programmatica e degli stanziamenti di bilancio, gli ambiti di intervento o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo, pubblicizzandoli in modo adeguato. 2. La domanda, deve pervenire al Comune entro e non oltre il 15 giorno successivo all avvenuta pubblicizzazione degli ambiti di intervento e settori di attività di cui al punto precedente. Possono essere ammesse domande oltre il termine prefissato, purché riguardino attività di rilevante interesse per l Amministrazione e l istanza pervenga al Comune almeno trenta giorni prima della data fissata per l iniziativa. 3. Alla domanda devono essere allegati: lo statuto e/o atto costitutivo dell Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, il preventivo delle spese e delle entrate previste nonché il contributo richiesto e una relazione che illustri l iniziativa o l evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché gli effetti dell iniziativa in termini di integrazione/ampliamento dei servizi comunali interessati. 4. Sono sempre a carico del richiedente i costi delle prestazioni richieste a Società che gestiscono servizi per conto dell amministrazione comunale. I relativi importi devono essere inseriti nel preventivo di cui al precedente comma 3. Articolo 11 - Procedimento di concessione 1. L'Amministrazione comunale, di norma, adotta entro 45 giorni dall' avvenuta assegnazione di risorse al Responsabile del competente Settore (da calcolarsi sull eseguibilità della delibera di approvazione del P.E.G.), il provvedimento deliberativo di concessione dei contributi, che dovrà contenere espressa motivazione relativamente all esclusione di forme di sponsorizzazione, al rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio ed alla integrazione con i servizi comunali; successivamente, con determinazione dirigenziale, sono assunti i relativi impegni. 2. Per ogni attività o evento può essere concesso un contributo finanziario non superiore alla differenza tra spese e entrate dell iniziativa risultanti dal preventivo. 3. La Giunta, su richiesta dell interessato, ove l attività oggetto del contributo si svolga in un arco temporale ampio o in presenza di particolari condizioni, può autorizzare l anticipazione del contributo nella misura massima del 50% dell importo concesso.

Art. 12 - Rendiconto 1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, e comunque entro il 30 aprile dell anno successivo alla concessione, i concessionari di contributi devono trasmettere all Amministrazione comunale il rendiconto economico dell attività svolta, compilando l apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Fara in Sabina e allegando la documentazione giustificativa. 2. Nel rendiconto possono essere inserite esclusivamente le voci relative alle spese documentabili e non frazionabili, e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell iniziativa per la quale è concesso il contributo. Non possono invece essere inserite le voci di spesa relative alle prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all iniziativa, gli emolumenti del personale dipendente del soggetto beneficiario, le spese per uso di attrezzature ed impianti di proprietà o in uso del beneficiario, le spese per l acquisto di beni ammortizzabili, nonché le spese relative alle utenze della struttura ove è svolta l attività oggetto del beneficio. 3. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo ovvero la mancata realizzazione dell iniziativa a sostegno della quale è stato concesso il contributo comporta la non corresponsione del contributo assegnato. Qualora sia stata erogata l anticipazione di cui all art. 11 c.3, il beneficiario è tenuto alla restituzione, entro trenta giorni, all Amministrazione Comunale delle somme corrisposte; nel caso non sia rispettato tale termine, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento. 4. In base alla rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, allo stesso viene liquidata la somma, nel limite previsto nella delibera di concessione, pari al deficit effettivo risultante dal rendiconto stesso, detratto l importo dell eventuale anticipazione. Nel caso vi sia la concessione anche di un agevolazione economica, il totale del beneficio è dato dall importo del contributo sommato alla valorizzazione dell agevolazione. 5. Qualora il Comune di Fara in Sabina risulti creditore nei confronti del beneficiario, l erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento.

TITOLO V - ALTRI CONTRIBUTI Art. 13 Altri Contributi 1. L Amministrazione comunale può altresì : a) erogare contributi a Enti di cui è socia, a copertura parziale delle spese di gestione o per lo svolgimento delle attività che rientrano nei compiti istituzionali degli Enti. b) erogare contributi deliberati da altri Enti pubblici a favore di specifici destinatari e trasferiti dagli stessi Enti al Comune di Fara in Sabina. c) erogare, tramite apposite convenzioni anche pluriennali, contributi a soggetti del privato sociale per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive di comune interesse. 2. I Titoli II,III,IV del presente regolamento non si applicano a tali tipologie di contributi, le cui modalità di erogazione sono definite nei relativi statuti, patti o convenzioni. 3. L atto che regola i rapporti tra Amministrazione e i soggetti, di cui al comma 1. lett. a), dovrà prevedere per il beneficiario i seguenti obblighi: - presentazione, entro il 15 gennaio di ogni anno del programma di attività previsto per l anno in corso con relativo bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno del bilancio consuntivo dell anno precedente debitamente approvato, corredato da una relazione sull attività svolta. 4. L atto che regola i rapporti tra Amministrazione e i soggetti, di cui al comma 1. lett. c), dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi: - Descrizione dettagliata delle attività previste; - Attivazione di strumenti di autofinanziamento - Applicazione eventuali tariffe; - Nomina di un referente tecnico; - Assicurazioni e garanzie; - Forme di controllo finanziario e gestionale da parte del Comune di Fara in Sabina; - Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in convenzione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune. Art. 14 Norme finali e transitorie Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l Ufficio Cultura del Comune di Fara in Sabina e pubblicata sul sito istituzionale www.farainsabina.gov.it