REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

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REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) In attuazione del D.Lgs. 109/98 come modificata dal D.Lgs. 03.05.2000, n. 130, del D.P.C.M. 07.05.99 n. 221 regolamento modificato dal D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242, e del D.P.C.M. 18.05.2001 Approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 15.11.2001 revocato e riapprovato con delibera C.C. n. 58 del 17.12.2003.

INDICE ART. 1 - Oggetto del regolamento ART. 2 - Interventi e prestazioni ART. 3 - Elementi per la determinazione della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE) ART. 4 - Criteri per la valutazione della situazione economica reddituale ART. 5 - Criteri per la valutazione della situazione economica patrimoniale. ART. 6 - Dichiarazione sostitutiva unica del richiedente e domanda di presentazione ART. 7 - Competenze e controlli ART. 8 - Norme integrative

ART. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina le modalità per l applicazione delle gevolazioni tariffarie sul costo di servizi e prestazioni sociali offerte dal Comune di Piubega, in relazione alla situazione economica dei richiedenti, come previsto dal D. Lgs. n. 109 del 31.03.98, del DPCM n. 221 del 07.05.99 e del successivo D.lgs n. 130 del 03.05.2000. ART. 2 Interventi e prestazioni 1. Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le prestazioni o servizi sociali e assistenziali erogati dal comune, non destinati alla generalità dei soggetti e comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, sulla base dei rispettivi Regolamenti, richieste da cittadini residenti nel Comune di Piubega. 2. Con Deliberazione della Giunta Comunale, saranno determinate, per i singoli servizi, le fasce di valore ISEE e la corrispondente partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, in modo da assicurare esenzione ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e trattamento agevolato per le altre situazioni, fino alla individuazione di una tariffa massima del servizio, che non necessariamente dovrà coincidere con la tariffa piena. ART. 3 Elementi per la determinazione della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE) 1. Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. 2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile. 3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone fanno parte dello stesso nucleo familiare, nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. 4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attuazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.; c) quando uno dei coniugi è stato escludo dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sè stante. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio. 7. L indicatore della situazione economica equivalente ISEE è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica ISE, come determinato nel successivo comma, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata al comma 9 del presente articolo. I.S.E.E. = I.S.R + 20% x I.S.P. Parametro nucleo familiare I.S.R. = Indicatore situazione reddituale I.S.P. = Indicatore situazione patrimoniale 8. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento. I.S.E. = I.S.R + 20% x I.S.P. I.S.R. = Indicatore situazione reddituale I.S.P. = Indicatore sitazione patrimoniale 9. Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come definito al comma precedente, è determinato dalla scala di equivalenza riportata in appresso:

Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 - Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. - Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. - Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. Ai sensi dell articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5. - Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. ART. 4 Criteri per la valutazione della situazione economica reddituale 1. L indicatore della situazione economica reddituale è determinato, ai sensi dell art. 3 del DPCM n. 221 del 7/5/99, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 130 del 03.05.00 sommando per ciascun componente del nucleo familiare: a) il reddito complessivo risultante dall ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all art. 2135 del C.C. svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo art 5. 2. Dal valore della situazione reddituale, come sopra determinata, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di. 5.164,57 (. 10.000.000); in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. ART. 5 Criteri per la valutazione della situazione economica patrimoniale. 1. In base all art. 2 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.00, l indicatore del reddito di cui al precedente art. 4 è combinato con l indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20% dei valori patrimoniali come di seguito definiti: 1) patrimonio immobiliare - il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all art. 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l ammontare dell eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati. 2) patrimonio mobiliare a) depositi e conto correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all art. 6; b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell anno precedente; c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiano o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell anno precedente; d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell anno precedente, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo; e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all art. 6, ovvero, in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data 31 dicembre dell anno precedente; g) gli altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data 31 dicembre dell anno precedente, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di

capitalizzazione per i quali va assunto l importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e). 2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all art. 6. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione di proprietà detrazione del debito residuo al 31 dicembre dell anno precedente per il mutuo contratto per l acquisto dell immobile o in alternativa se più favorevole e fino a concorrenza il valore della casa di abitazione nel limite di. 51.645,69 (. 100.000.000); la detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione previsto all art. 4 del presente Regolamento. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a. 15.493,71 ( 30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo. ART. 6 Dichiarazione sostitutiva unica del richiedente e domanda di presentazione 1. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello-tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale (C.A.A.F.) o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. 2. La richiesta di prestazione di cui all'art. 2 avviene a domanda dell'interessato all'ente erogatore, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica se già in possesso. 3. L ufficio competente rilascerà ai richiedenti un attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. 4. La validità dell attestazione è di 12 mesi dalla data del rilascio. Eventuali variazioni della situazione reddituale e/o patrimoniale che interverranno nel periodo di validità dell attestazione dovranno essere comunicati con apposita nuova dichiarazione. 5. Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione agevolata, potranno essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Tali controlli potranno essere effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. 6. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima di cui all'art. 2, comma 2, nei seguenti casi: a) mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva b) presentazione di autodichiarazione incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all interessato tramite raccomandata con avviso di ricevuta. L interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie. c) Nel caso in cui non sia residente nel Comune di Piubega 7. In base all Art. 5 del D. Lgs. n. 130 del 03.05.2000, il Comune trasmetterà le informazioni raccolte con le dichiarazioni sostitutive ad un apposita banca dati costituita e gestita dall Istituto nazionale della previdenza sociale il quale provvederà al calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente.

ART. 7 Competenze e controlli 1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. sono certificate mediante il modello approvato con D.P.C.M. 18.05.2001. 2. Ai sensi dell art. 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, l Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità. 3. Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall interessato in uno spirito di reciproca collaborazione. 4. Si informa fin d ora che verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive presentate che risultino: a) palesemente inattendibili; b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti, qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell istanza o precedentemente dichiarati; c) contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo famigliare medesimo; d) illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo famigliare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell Amministrazione Comunale. In particolare, nell ambito dei presenti criteri verranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazione sostitutive per le quali: a) il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti a detta imposta; b) nel caso di valore ISEE che comporta l'esenzione totale dal pagamento della retta. ART. 8 Norme integrative 1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell accesso alle prestazioni comunali agevolate. 2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra indicata.