Roma,05 novembre 2009



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RISOLUZIONE N. 274/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,05 novembre 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 procedura di reso nella vendita per corrispondenza articolo 22 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 articolo 2 del d.p.r. n. 696 del 1996 articolo 12 del D.M. 23 marzo 1983. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 22 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente QUESITO La società ALFA S.p.a., esercente l attività di produzione e commercio di articoli di abbigliamento, dichiara di voler avviare l attività di vendita on line dei prodotti a marchio X. Tale modalità di vendita consente al consumatore (sia italiano che residente in altri Paesi della Comunità Europea) di visualizzare, scegliere e ordinare gli articoli direttamente nello Store on line e di pagare il corrispettivo mediante carta di credito oppure in contrassegno. La società conferma l ordine tramite una mail inviata direttamente dallo Store on line, perfezionando in tal modo il contratto. Successivamente la società invia al consumatore una mail di conferma della spedizione e in allegato invia una ricevuta avente il medesimo contenuto della conferma, con il numero di codice. La fattura è inviata al consumatore solo se questi la richieda al momento di effettuazione dell ordine (caso che esula dalla presente istanza). I prodotti acquistati sono poi consegnati da uno spedizioniere, incaricato dalla società istante, all indirizzo indicato dal contribuente. Nell esercizio dell attività di vendita on line, l istante intende avvalersi

2 della disciplina fiscale in materia di vendita per corrispondenza (cfr. articolo 22, comma 1, n. 1, del d.p.r. n. 633 del 1972 e articolo 2, lett. oo, del d.p.r. n. 696 del 1996). Tali disposizioni attribuiscono al contribuente la facoltà di certificare le cessioni tramite l annotazione del totale giornaliero nel registro dei corrispettivi con conseguente esonero dall obbligo di emissione della fattura e dello scontrino fiscale. Nel contratto di vendita, inoltre, è pattuito che: 1) il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro dieci giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della merce, previo rimborso del prezzo d acquisto; 2) il venditore, in presenza di prodotti difettosi o viziati, ha l obbligo di sostituire il prodotto con altro integro dello stesso tipo, ovvero rimborsarne il prezzo (a scelta del consumatore). La società istante chiede quale sia il corretto comportamento da osservare ai fini del rimborso del prezzo sia nell ipotesi di recesso dal contratto sia in caso di restituzione di un prodotto viziato o difettoso, qualora la vendita originaria sia stata effettuata senza emissione di fattura. Si chiede, infine, quale regime Iva applicare alle vendite intracomunitarie. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L istante ritiene conforme alla normativa la procedura di seguito illustrata. In particolare, nell ipotesi di reso della merce acquistata, il consumatore invia una mail alla società istante, specificando il codice dell articolo oggetto di restituzione. Successivamente la società fornisce un codice di reso, collegato al codice, e provvede al rimborso del relativo prezzo (con accredito della carta di credito del cliente ovvero con bonifico bancario). In ogni caso, il sistema informativo conserva memoria di ciascuna operazione e può consentire, in ogni momento, la verifica della corrispondenza

3 tra il rimborso, il codice di reso e il codice. Inoltre, la contabilità di magazzino registra il carico dei capi restituiti in modo che sia possibile collegarli al codice di reso e al codice. Al momento del ricarico, il programma registra il corrispettivo negativo che confluisce nel totale di giornata. Per ogni pratica di reso, individuata dal codice di reso (quindi collegata al codice ) è possibile, per un tempo superiore al periodo di decadenza dell azione di accertamento tributario, consultare e stampare la relativa e completa documentazione. L istante ritiene, infine, che possano rientrare nella disciplina delle c.d. vendite interne le cessioni effettuate nei confronti dei consumatori comunitari, non soggetti passivi d imposta nei propri Stati di residenza, nel rispetto dei limiti indicati all articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE La presente istanza non è riconducibile alla procedura di interpello di cui all articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto ai sensi dell articolo 1, comma 2, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209 e come chiarito con la circolare del 31 maggio 2001, n. 50, l istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto d interpello e non dopo il compimento di esso, al solo fine di vederne sancita a posteriori la validità. Invero, come precisato dalla società istante in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, risulta che la medesima ha già attivato on line la vendita degli articoli di abbigliamento oggetto d interpello. Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell interpello di cui all articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000, ma rientra nell attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio n. 2000, n. 99.

4 L operazione di vendita di beni materiali proposta dall istante si configura come commercio elettronico indiretto in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E). Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell operazione), come previsto dall articolo 22 del d.p.r. n. 633 del 1972, né all obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell articolo 2, lettera oo), del d.p.r. 21 dicembre 1996, n. 696. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall articolo 24 del d.p.r. n. 633 del 1972. Con riguardo alla procedura di reso proposta dalla società istante, avente ad oggetto le modalità di restituzione della merce entro un certo termine dall acquisto, previo rimborso integrale del prezzo ovvero sostituzione del prodotto con altro integro dello stesso tipo, si osserva quanto segue. La procedura di variazione in diminuzione di cui all articolo 26 del d.p.r. n. 633 del 1972 trova applicazione per le sole cessioni documentate dalla fattura, mentre per le operazioni soggette al rilascio dello scontrino fiscale è necessario rinviare alle disposizioni di cui all articolo 12 del D.M. 23 marzo 1983, che prevede, tra l altro, l indicazione nello scontrino fiscale di eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati (cfr. risoluzione 7 maggio 2007, n. 86/E). Nel caso in esame, sebbene il cedente sia un soggetto esonerato dall obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, possono tuttavia richiamarsi i chiarimenti resi dalla scrivente nei documenti di prassi riguardanti le procedure c.d. di reso relative ad operazioni certificate con documento fiscale

5 (cfr. risoluzione n. 86/E del 2007; risoluzione del 7 aprile 2005, n. 45/E; risoluzione del 5 dicembre 2003, n. 219/E). In merito si ritiene, conformemente al parere reso dalla Direzione Regionale della, che la procedura di restituzione della merce proposta dall istante possa essere condivisa a condizione che dalla documentazione in possesso sia dato individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento che la società è tenuta a conservare probante l acquisto originario, quali, le generalità del soggetto acquirente, l ammontare del prezzo rimborsato, il codice dell articolo oggetto di restituzione e il codice di reso (quest ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso). E altresì necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino, correttamente tenute, sia possibile verificare la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita (risoluzione n. 219/E del 2003). Si ritiene, infine, che le cessioni effettuate dalla società istante, residente in Italia, nei confronti di privati residenti in altro Paese membro della Comunità europea (non soggetti passivi d imposta) rientrino nell ambito della disciplina Iva relativa alle vendite a distanza intracomunitarie di cui all articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 settembre 1993, n. 427, in attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva n. 77/388/CEE (trasfuse, dal 1 gennaio 2007, nella Direttiva n. 2006/112/CEE; cfr. circolare 13 giugno 2006, n. 20/E). *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.