L.R. 14 novembre 2014, n. 21 art. 27, c. 2. Anno accademico 2015/2016: erogazione dell anticipo del contributo ai soggetti accreditati all erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale Il Direttore del Servizio interventi per il di Udine Visti: la L.R. n. 16/2012 ed in particolare il comma 8 dell articolo 43, ai sensi del quale, a decorrere dal 01/01/2014, gli Erdisu sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all ARDISS che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo; la L.R. n. 21/2014 recante Norme in materia di diritto allo studio universitario ed in particolare i Capi III e IV della legge medesima; la L.R. n. 17/2015 recante Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali ; il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell Amministrazione regionale e degli Enti regionali; il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni; il decreto del Direttore Generale sostituto dell ARDISS n. 235 del 03/03/2016, con cui sono stati adottati il bilancio annuale di previsione per l esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018; la D.G.R. n. 469 di data 25/03/2016 di approvazione del suddetto decreto del Direttore Generale sostituto dell ARDISS;
Atteso che con delibera della Giunta regionale n. 2674 di data 29/12/2015 è stato conferito l incarico di Direttore del Servizio interventi per il di Udine dell Agenzia regionale per il - ARDISS in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Antonio FERUGLIO, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e per la durata di un anno; Vista la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 recante Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione ; Visto in particolare l articolo 39, comma 2, della legge regionale 14 novembre 2014 n. 21 ai sensi del quale, al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi; Visto il D.P.Reg. 103/Pres/2014 del 4 giugno 2014 recante Regolamento recante disposizioni per l attuazione degli interventi previsti a sostegno del diritto allo studio universitario in attuazione dell articolo 21, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) ; Visto in particolare l articolo 15, comma 1, del sopraccitato Regolamento recante Norme transitorie ai sensi del quale, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento previsto dall articolo 25, comma 1, della già citata legge regionale 16/2012, l ARDISS può stipulare convenzioni con i soggetti provvisoriamente accreditati compresi nelle categorie di cui al medesimo articolo 25, comma 2, lettere a) e b) della LR 16/2012; Visto inoltre l articolo 15, comma 2, il quale stabilisce che le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture in dotazione ai soggetti di cui al comma 1 sono stabilite dalle linee guida per l attuazione, da parte dell Ardiss, delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario; Richiamato l articolo 4, comma 6 del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che prevede che gli enti di diritto privato, che forniscono servizi a favore della pubblica amministrazione, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche e che sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali; Ritenuto che, relativamente alle limitazioni di cui al sopra citato articolo 4, comma 6 del DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i soggetti accreditati possono rientrare nelle cause di esenzione dalle limitazioni stesse come di seguito precisato: a) Fondazione Gaspare Bertoni ha come scopo la promozione di iniziative culturali, educative, formative, di integrazione sociale;
b) Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini ha come scopo l assistenza, l educazione, l istruzione ed analoghe finalità di pubblica utilità; c) Istituto Suore Dimesse Figlie dell Immacolata Concezione ha come scopo l educazione e l assistenza in tutte le sue forme; d) Istituto Congregazione Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore ha come scopo l istruzione, l educazione e l assistenza sociale; Ritenuto che l articolo 7, comma 7 del Regolamento recante disposizioni per l attuazione degli interventi previsti a sostegno del diritto allo studio universitario in attuazione dell articolo 21, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) indichi in maniera univoca il beneficiario delle misure di sostegno di che trattasi per i servizi abitativi, mentre il comma 2 dello stesso articolo disponga genericamente sull attivazione di forme di sostegno per i servizi abitativi a favore degli studenti; Viste le linee guida per il triennio 2015/2017, Anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 approvate con D.G.R. n. 1154/2015 del 19 giugno 2015; Richiamato il Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario Triennio 2015/2017 anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1218 del 26 giugno 2015; Visto in particolare il paragrafo 5.5.1 Misure di sostegno economico indiretto del suddetto Programma triennale il quale prevede, tra l altro, che il contributo erogato dall Ardiss a favore dei soggetti accreditati è riferito esclusivamente agli studenti in possesso dei requisiti per l accesso alle borse di studio ed è pari alla differenza tra il costo netto unitario per studente a carico della struttura convittuale ed il costo della tariffa mensile degli alloggi applicata dalla struttura convittuale, calcolato per un periodo massimo di 10 mesi per anno accademico; Verificato che ai sensi del sopraccitato paragrafo 5.5.1 il contributo in ogni caso non può essere superiore all importo di 1.200,00 euro per anno accademico per ciascuno studente capace e meritevole, carente o privo di mezzi; Visto il Regolamento UE n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti di importanza minore ( de minimis ) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicato su GUUE L 114 del 26 aprile 2014; Visto il decreto n. 1196/DIR/TS dd. 18.08.2014 concernente l approvazione dell avviso pubblico e del relativo modulo per l accreditamento dei soggetti idonei all erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale; Visto il decreto n. 1290/DIR/TS dd. 05.09.2014 concernente l approvazione dei soggetti accreditati all erogazione dei servizi abitativi a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi iscritti a corsi di livello universitario sul territorio regionale;
in data 04.12.2014, rep. n. 087 tra questa Agenzia e la Fondazione Istituto Mons. Tomadini, con sede a Udine in Via Martignacco n. 187; in data 04.12.2014, rep. n. 092 tra questa Agenzia e l Istituto Suore Dimesse Figlie dell Immacolata Concezione, con sede a Udine in Via Treppo n. 11; in data 04.12.2014, rep. n. 093 tra questa Agenzia e l Istituto Congregazione Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, con sede a Roma in Via Grottarossa n. 301; in data 04.12.2014, rep. n. 094 tra questa Agenzia e la Provincia italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini, con sede a Udine in Viale Cadore n. 59; Viste le comunicazioni presentate dai seguenti convitti: Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini prot.n. 8161 di data 05.11.2015, Istituto Congregazione Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore prot.n. 8009 di data 30.10.2015, Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri stimmatini prot.n. 8342 di data 11.11.2015, l Istituto Suore Dimesse Figlie dell Immacolata Concezione prot.n. 7999 di data 30.10.2015 di Udine, contenenti l elenco degli studenti che hanno fatto richiesta di alloggio presso le strutture stesse e che intendono avvalersi del sostegno regionale in quanto in possesso dei requisiti di reddito e di merito e l allegata documentazione; Vista l istruttoria delle relative domande; Viste le comunicazioni inviate in data 18 aprile 2016 da questa Agenzia ai seguenti convitti: Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini, Istituto Congregazione Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri stimmatini, l Istituto Suore Dimesse Figlie dell Immacolata Concezione di Udine, contenenti l elenco degli studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per l erogazione dei contributi di cui all oggetto; Vista la comunicazione prot. n. 1884 di data 20.04.2016 pervenuta da Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini relativa alla tariffa base applicata agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per l erogazione dei contributi di cui all oggetto e alla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis ; Preso atto che dalla comunicazione presentata dalla Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini, risulta che la studentessa Del Fabbro Stefania ha alloggiato presso la struttura stessa solo per quattro mesi; Ritenuto pertanto di dover rapportare l importo del contributo da erogare a favore della Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini per la studentessa Del Fabbro Stefania, considerando i quattro mesi di alloggio presso la struttura stessa e quindi 480,00 anziché 1.200,00; Vista la comunicazione prot. n. 1878 di data 20.04.2016 pervenuta dall Istituto Suore Dimesse Figlie dell Immacolata Concezione relativa alla tariffa base applicata agli studenti in possesso dei requisiti di
reddito e merito previsti per l erogazione dei contributi di cui all oggetto e alla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis ; Vista la comunicazione prot. n. 1861 di data 19.04.2016 pervenuta dall Istituto Congregazione Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore relativa alla tariffa base applicata agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per l erogazione dei contributi di cui all oggetto e alla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis ; Vista la comunicazione prot. n. 1886 di data 20.04.2016 pervenuta da Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri stimmatini relativa alla tariffa base applicata agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti per l erogazione dei contributi di cui all oggetto e alla dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis ; Richiamato l articolo 7 delle suddette convenzioni il quale prevede l erogazione di un anticipo del contributo nella misura del 40% dell importo assegnato alla struttura accreditata; Preso atto che, in base al numero degli studenti idonei e al periodo di permanenza presso i convitti, il convitto Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri stimmatini ha diritto ad un contributo complessivo pari a 4.800,00, il convitto Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini ha diritto ad un contributo complessivo pari a 31.680,00, l Istituto Congregazione Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore ha diritto ad un contributo complessivo pari a 6.000,00, l Istituto Suore Dimesse Figlie dell Immacolata Concezione ha diritto ad un contributo complessivo pari a 2.400,00; Ritenuto pertanto di poter procedere al pagamento dell anticipo pari al 40% del totale del contributo spettante alle strutture accreditate per l anno accademico 2015/2016; Ritenuto di impegnare sul capitolo 4230 Contributi per attività convittuale abbattimento rette Udine l importo di 17.952,00; Dato atto che la spesa di 17.952,00 trova copertura finanziaria al capitolo 4230 Contributi per attività convittuale abbattimento rette Udine ; Decreta Di impegnare la spesa complessiva di 17.952,00 (diciassettemilanovecentocinquantadue/00) sulla Missione 4, Programma 4, capitolo 4230 Contributi per attività convittuale abbattimento rette Udine del bilancio di previsione dell'agenzia per l'esercizio finanziario 2016, per l erogazione dell anticipo pari al 40% del totale del contributo spettante per l attività convittuale per l anno accademico 2015/2016, ai sensi dell articolo 27, comma 2 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21. Di liquidare alla Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri stimmatini con sede a Udine in Viale Cadore n. 59, codice fiscale: 00671830230, la somma complessiva di 1.920,00 (millenovecentoventi/00) relativa all anticipo pari al 40% del totale del contributo spettante per n. 4 studenti idonei all erogazione del contributo per l attività convittuale per l anno accademico 2015/2016, sul conto codice IBAN: IT87U0533612304000035630180.
Di liquidare alla Fondazione Istituto Mons. Francesco Tomadini con sede a Udine in Via Martignacco n. 187, codice fiscale: 80003900307, la somma complessiva di 12.672,00 (dodicimilaseicentosettanta due/00) relativa all anticipo pari al 40% del totale del contributo spettante per n. 27 studenti idonei all erogazione del contributo per l attività convittuale per l anno accademico 2015/2016, sul conto codice IBAN: IT97I063401230507406240464L. Di liquidare all Istituto Congregazione Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore con sede a Udine in Via Ronchi n. 29, codice fiscale: 02605730585, la somma complessiva di 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) relativa all anticipo pari al 40% del totale del contributo spettante per n. 5 studenti idonei all erogazione del contributo per l attività convittuale per l anno accademico 2015/2016, sul conto codice IBAN: IT54T0533612304000035230965. Di liquidare all Istituto Suore Dimesse Figlie dell Immacolata Concezione con sede a Udine in Via Treppo n. 11, codice fiscale: 00474540309, la somma complessiva di 960,00 (novecentosessanta/00) relativa all anticipo pari al 40% del totale del contributo spettante per n. 2 studenti idonei all erogazione del contributo per l attività convittuale per l anno accademico 2015/2016, sul conto codice IBAN: IT13Y0533612304000035360200. La spesa complessiva di 17.952,00 (diciassettemilanovecentocinquantadue/00), fa riferimento all impegno assunto con il presente decreto sulla Missione 4, Programma 4, capitolo 4230 Contributi per attività convittuale abbattimento rette Udine del bilancio di previsione dell'agenzia per l'esercizio finanziario 2016. Udine, AF/mdb Il Direttore del Servizio interventi per il firmato digitalmente - dott. Antonio FERUGLIO