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Coordinamento Nazionale FLP Giustizia Ministeri e Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510-3206889937 Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 00186 ROMA tel. 06/64760274 telefax 06/68853024 sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it Informativa n. 22_2015 Roma, 24 Febbraio 2015 Oggetto: Notiziario FLP ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA CONCESSI DAI COMUNI. Nuove soglie ISEE rivalutate. Si pubblica il Notiziario FLP n. 10 Prot. n. 0105/FLP15 del 23 febbraio 2015, inerente l argomento in oggetto, e si allega circolare INPS n 48 del 20 febbraio 2015. Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Dipartimento Studi e Legislazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Segreteria Generale Prot. n. 0105/FLP2015 Roma, 23 febbraio 2015 NOTIZIARIO N 10 Ai Coordinamenti Nazionali FLP Alle OO.SS. federate alla FLP Alle Strutture periferiche FLP Ai Responsabili FLP Ai Componenti delle RSU LORO SEDI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI Nuove soglie ISEE rivalutate Importi delle prestazioni sociali e nuovi limiti di reddito applicabili per le domande riferite all anno 2014, ma presentate successivamente al 1.1.2015 Circolare INPS n 48 del 20 febbraio 2015 La FLP informa che l INPS, con la circolare n 48 del 20.02.2015, ha evidenziato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Comunicato pubblicato nella G.U. n. 24 del 30.01.2015) ha reso noto le nuove soglie dell ISEE, da applicarsi per l anno 2014, rivalutate dell 1.1%, sulla base dell incremento dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81. In precedenza, a seguito della riforma dell ISEE (DPCM 5 dicembre 2013, n.159), con la circolare n. 171 del 18.12.2014, l INPS aveva comunicato le nuove soglie, che si riferivano all ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e non più all ISE (Indicatore della situazione economica), e le modalità di calcolo da applicare, a far data dal 1 gennaio 2015, all assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e all assegno di maternità concessi dai Comuni. Più precisamente, il DPCM n.159/2013, in relazione alle nuove modalità di calcolo dell indicatore, aveva fissato per l anno 2013 le soglie per l assegno per il nucleo con almeno tre figli minorenni e per l assegno di maternità, determinandole rispettivamente al livello ISEE inferiore a 8.446 euro ed a 16.737 euro. Entrambe queste nuove soglie

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 2 dovevano essere rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L INPS ha altresì precisato che: Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2014, riferite all anno 2014, le stesse saranno valutate sulla base delle soglie ISE di cui alla circolare INPS n. 29 del 27.02.2014. Nel particolare: a) L importo dell assegno mensile di maternità concesso dal Comune, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2014 al 31.12.2014 è pari ad Euro 338,21 per cinque mensilità, e quindi a complessivi Euro 1.691,05 ed il valore dell ISE, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente è pari ad Euro 35.256,84. b) L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2014, nella misura intera, è pari ad Euro 141,02 mensili per tredici mensilità ed il valore dell'ise, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari ad Euro 25.384,91. Le operazioni di riparametrazione dell'ise dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337. Per le domande presentate dopo il 1 gennaio 2015, ma riferite all anno 2014, si applicano le soglie dell ISEE rivalutate. Nel particolare: a) per i richiedenti che presentano la domanda di assegno di maternità concesso dal Comune, successivamente al 1 gennaio 2015, per i figli nati precedentemente a tale data, l importo dell assegno mensile di maternità spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2014 al 31.12.2014 è pari a Euro 338,21 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.691,05 ed il valore dell'isee da tenere presente è pari ad Euro 16.921,11. b) per i richiedenti che presentano, dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, la domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni per l anno 2014, l'assegno da corrispondere è pari, nella misura intera, a Euro 141,02 mensili per tredici mensilità ed il valore dell'isee è pari ad Euro 8.538,91. Per le domande presentate dopo il 1 gennaio 2015, ma riferite all anno 2015, le soglie dell ISEE e gli importi delle prestazioni in oggetto, rivalutati e validi per l anno 2015, saranno resi noti con la pubblicazione di un apposito Comunicato del Dipartimento della famiglia, a cui seguirà una specifica circolare sull argomento. 2

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 3 Si ricorda che: - L ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORENNI, è un assegno concesso dai Comuni e pagato dall Inps. La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Hanno diritto all assegno per il nucleo familiare dei Comuni: cittadini italiani e dell Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i nuclei familiari composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo; nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste per il riconoscimento dell assegno. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello per il quale è richiesto l Assegno al nucleo familiare (ANF) e deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione reddituale del nucleo familiare. L INPS provvede al pagamento dell assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento. Il diritto all assegno cessa dal 1 di gennaio dell anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo. - L ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall Inps. L'assegno di maternità dei comuni non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. L'assegno di maternità dei comuni spetta: alle cittadine italiane, alle cittadine comunitarie, alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno purché residenti in Italia. Il diritto all assegno compete in presenza di determinati requisiti reddituali la cui verifica compete al Comune di residenza. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l'assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno). In allegato, la Circolare INPS n 48 del 20 febbraio 2015 Dipartimento Studi e Legislazione 3

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 20/02/2015 Circolare n. 48 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: SOMMARIO: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Nuove soglie ISEE. Importi delle prestazioni sociali e nuovi limiti di reddito applicabili per le domande riferite all anno 2014, ma presentate successivamente al 1 gennaio 2015. 1) Nuove soglie ISEE A seguito della riforma dell ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, con la circolare n. 171 del 2014 sono state comunicate le nuove soglie, che si riferiscono all ISEE e non più all ISE, e le modalità di calcolo da applicare, a far data dal

1 gennaio 2015, all assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art. 65 della legge n. 448 del 1998) e all assegno di maternità (art. 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001) concessi dai Comuni. Più precisamente, il citato D.P.C.M. n. 159/2013, in relazione alle nuove modalità di calcolo dell indicatore, fissa con riferimento al 2013 le soglie per l assegno per il nucleo con almeno tre figli minorenni e per l assegno di maternità, determinandole rispettivamente al livello ISEE inferiore a 8.446 euro e a 16.737 euro. Entrambe queste nuove soglie devono essere rivalutate sulla base della variazione nel 2013 dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Comunicato pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2015 ha reso noto le nuove soglie dell ISEE, da applicarsi per l anno 2014, rivalutate sulla base dell incremento dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, che è risultato pari all 1.1%. 2) Domande presentate entro il 31 dicembre 2014 riferite all anno 2014 Si ritiene utile precisare che le domande di assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori presentate entro il 31 dicembre 2014 saranno valutate sulla base delle soglie ISE di cui alla circolare n. 29 del 2014. 3) Domande presentate dopo il 1 gennaio 2015, ma riferite all anno 2014 3.1) Ambito di applicazione delle nuove soglie dell ISEE rivalutate Le soglie dell ISEE rivalutate, indicate ai paragrafi 3.2 e 3.3, si applicano esclusivamente: a) per i richiedenti che presentano la domanda di assegno di maternità, successivamente al 1 gennaio 2015, per i figli nati precedentemente a tale data; b) per i richiedenti che presentano, dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, la domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni per l anno 2014. 3.2) Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni concesso dal Comune L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto specificati nel paragrafo 3.1 lettera b) per l'anno 2014 è pari, nella misura intera, a Euro 141,02. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, è pari a Euro 8.538,91. 3.3) Assegno di maternità concesso dal Comune

A seguito del suddetto incremento ISTAT, l importo dell assegno mensile di maternità (per i soggetti specificati nel paragrafo 3.1 lettera a)), spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2014 al 31.12.2014 è pari a Euro 338,21 per cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.691,05. Il valore dell indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2014, è pari a Euro 16.921,11. 4) Domande presentate dopo il 1 gennaio 2015, ma riferite all anno 2015 Le soglie dell ISEE e gli importi delle prestazioni in oggetto, rivalutati e validi per l anno 2015, saranno resi noti con la pubblicazione di un apposito Comunicato del Dipartimento della famiglia, a cui seguirà una specifica circolare sull argomento. Il Direttore Generale f.f. Crudo