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CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 238/2014/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nelle camere di consiglio del 28 ottobre 2014 e dell 11 novembre 2014 composta dai Magistrati: Dott. Mario PISCHEDDA Presidente f.f. Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo referendario relatore Dott. Massimo VALERO Primo Referendario Dott. Adriano GRIBAUDO Primo Referendario Dott. Cristiano BALDI Referendario Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; Visto l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 1

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; Viste le richieste di parere provenienti dal Presidente del Consiglio regionale del Piemonte e dal Presidente della Giunta regionale del Piemonte, rispettivamente con le note prot. n. 8231 pervenuta in data 24 settembre 2014 e prot. n. 8732 pervenuta in data 15 ottobre 2014, in materia di risoluzione del rapporto dirigenziale; Vista l Ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott.ssa Alessandra Olessina; Udito il relatore; PREMESSO IN FATTO Con la nota indicata in epigrafe il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte ha chiesto a questa Sezione un parere in merito alla possibilità di procedere all esecuzione, nel 2015, di un contratto di risoluzione consensuale di rapporto dirigenziale stipulato in data 27 maggio 2014 in base all art. 17 CCNL 23 dicembre 1999 Comparto Dirigenza-Enti locali, come modificato dall art. 15 CCNL 22 febbraio 2006, e in base al contratto decentrato firmato in data 22 novembre 2013 dalla delegazione trattante della Regione Piemonte per Giunta regionale e Consiglio regionale. In particolare, il quesito viene formulato in relazione all incidenza che, sul contratto in questione, potrebbero avere le disposizioni contenute nell art. 1, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n. 90, conv. nella L. 11 agosto 2014, n. 114, di modifica del comma 11 dell art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. nella L. 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Sullo stesso argomento in data 15 ottobre 2014 è pervenuta una richiesta di parere da parte del Presidente della Giunta regionale del Piemonte, il quale ha posto a questa Sezione il quesito se le disposizioni normative del D.L. n. 90/2014, conv. nella L. n. 114/2014, ostino all attuazione di un bando, emanato il 5 dicembre 2013, finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto, finanziato da risorse contrattuali già destinate al finanziamento della predetta risoluzione consensuale e accantonate in base alla contrattazione decentrata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ammissibilità della richiesta. La richiesta di parere in esame è fondata sull art. 7, comma 8, della L. n. 131 del 2003, che, innovando nel sistema delle tradizionali 2

funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione. Occorre, pertanto, verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l ammissibilità della richiesta in esame. 1.1. Requisito soggettivo. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dal citato art. 7, comma 8, della L. n. 131 del 2003, ossia le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane. Per giurisprudenza consolidata la richiesta di parere è di norma da considerarsi ammissibile se proveniente dall Organo rappresentativo dell Ente, in quanto, trattandosi di richieste di parere in materia di contabilità pubblica che implicano riflessi sulle concrete scelte gestionali, la legittimazione ad interpellare la Corte dei conti spetta all organo di vertice dell Amministrazione. Pertanto, nel caso in esame, è ammissibile, per giurisprudenza consolidata, la richiesta di parere proveniente dal Presidente della Giunta regionale; è da ritenersi ammissibile anche la richiesta di parere del Presidente del Consiglio regionale, in quanto proviene da soggetto che rappresenta uno degli organi di Governo della Regione, ai sensi dell art. 16 dello Statuto della Regione Piemonte (cfr., in senso conforme, Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l Abruzzo, deliberazione n. 36/2014). 1.2. Requisito oggettivo. I pareri sono previsti dalla L. n. 131 del 2003 esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte nel citato atto d indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 2006, deve ritenersi riferito alla attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la 3

gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Le Sezioni riunite di questa Corte, nell esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2009, n. 102, hanno ulteriormente precisato che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (deliberazione n. 54 del 2010). In ogni caso, come più volte ribadito da questa Corte, possono essere oggetto della funzione consultiva le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono, cioè, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all Amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale. La giurisprudenza contabile ha anche evidenziato come la funzione consultiva non possa avere ad oggetto quesiti che implichino valutazioni di fattispecie di responsabilità oggetto d iniziative giudiziarie, anche eventuali, della Procura della stessa Corte dei conti o comunque potenzialmente oggetto di esame da parte di altri giudici, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. Infine, devono ritenersi inammissibili, per giurisprudenza contabile unanime, richieste di parere che riguardano attività già svolte, dal momento che i pareri non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati. Le richieste di parere in esame, pur avendo ad oggetto aspetti che coinvolgono il bilancio e la gestione finanziaria dell Amministrazione, risultano formulate in relazione a specifiche fattispecie, peraltro già poste in essere (l avvenuta stipula del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di un dirigente e l avvenuto bando emanato in data 5 dicembre 2013). 4

Inoltre, i quesiti impingono non tanto nei limiti alla spesa di personale delle Amministrazioni pubbliche posti dalla legge a fini di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, bensì piuttosto nell applicazione di norme della contrattazione collettiva e nei rapporti tra queste e alcune specifiche disposizioni legislative, materia non attinente alla contabilità pubblica alla luce di quanto precisato dalle SS.RR. con la sopra citata delibera n. 54/2010, come peraltro già chiarito da questa Corte per fattispecie analoghe (cfr. in particolare, tra le altre, le deliberazioni di questa Sezione nn. 82/2014 e 46/2014). V è da osservare, infine, che l art. 8 del CCNL Dirigenza 1998-2001 prevede la concertazione delle parti sui criteri relativi alle condizioni e ai limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, concertazione che appare opportuna, a parere della Sezione, anche per quanto attiene l interpretazione delle norme contrattuali in esame in relazione alle disposizioni del D.L. n. 90/2014 sopra citate, anche al fine di assicurare uniformità di applicazione sul territorio nazionale e di salvaguardare l autonomia delle parti contrattuali. Pertanto, alla luce delle sopra evidenziate considerazioni, le richieste di parere in esame non possono considerarsi ammissibili. Si rileva, peraltro, che i due istituti in questione, la risoluzione consensuale prevista dalla contrattazione collettiva e la risoluzione unilaterale di cui all art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/2014, conv. nella L. n. 114/2014 di modifica del comma 11 dell art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. nella L. 6 agosto 2008, n. 133 presentano presupposti ed ambiti applicativi diversi; spetta, pertanto, all Amministrazione regionale, nell esercizio della propria potestà decisionale, la verifica, in relazione alle specifiche fattispecie concrete, delle effettive conseguenze finanziarie derivanti dall adozione dell uno o dell altro istituto, ferma restando l imprescindibile valutazione, nell ottica di una sana gestione finanziaria, della soluzione comportante un minor aggravio per la spesa pubblica. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibili le richieste di parere formulate dal Presidente del Consiglio regionale del Piemonte e dal Presidente della Giunta regionale del Piemonte indicate in epigrafe. Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. 5

Così deliberato in Torino nelle camere di consiglio del 28 ottobre 2014 e dell 11 novembre 2014. Il Magistrato estensore F.to Dott.ssa Alessandra Olessina Il Presidente f.f. F.to Dott. Mario PISCHEDDA Depositata in Segreteria il 11/11/2014 Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico SOLA 6