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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE TRA il/la Dott./Dott.ssa nato/a a, in data, che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore del Dipartimento di dell'università degli Studi di Firenze, con sede in, via n. (C.F. e P.IVA ) domiciliato per le funzioni presso la sede dell ente medesimo, denominato di seguito Committente E il/la Dott./Dott.ssa nato/a a il, residente in, Via n., codice fiscale, di seguito denominato di seguito Collaboratore Premesso che il Dipartimento deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, quali specificate nell oggetto del presente contratto; al fine di individuare la professionalità richiesta per soddisfare le predette esigenze, il Dipartimento ha preventivamente verificato, mediante apposita ricognizione a livello di Ateneo, l impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane al momento disponibili al suo interno; il Dipartimento ha pertanto necessità di stipulare un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale con soggetto altamente qualificato e di comprovata specializzazione nel settore; (di seguito inserire il caso interessato) con delibera del Consiglio di Dipartimento del, che ne ha altresì autorizzato la relativa spesa, è stata indetta procedura comparativa per l affidamento dell'incarico di collaborazione di cui alla presente scrittura; quale forma di pubblicità del bando di selezione, si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet dell Università di Firenze, sul sito del Dipartimento nonché all Albo del medesimo per il periodo dal al ; con decreto del Direttore n. del sono stati approvati gli atti della procedura che ha individuato il/la Dott./Dott.ssa idoneo/a al conferimento dell'incarico; 1

(oppure) con delibera del Consiglio di Dipartimento del, è stato individuato il/la Dott./Dott.ssa quale soggetto a cui attribuire l incarico in via diretta in quanto, come in tal senso motivato, la prestazione è tale da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell incarico, all oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell incaricato (precisare il caso di specie); (oppure) con delibera del Consiglio di Dipartimento del, ha individuato il/la Dott./Dott.ssa quale soggetto a cui attribuire l incarico in via diretta essendo andata deserta la procedura di valutazione comparativa di cui al bando D. D. (pubblicato dal al sul sito internet dell Università di Firenze, sul sito del Dipartimento nonché all Albo del medesimo) per l attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di analoga attività; Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 24 del 28 dicembre 2009; Dato atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti convengono e stipulano quanto segue Art. 1 Oggetto dell incarico Il Dipartimento, come sopra identificato, conferisce al/alla Dott./Dott.ssa, che accetta, incarico avente ad oggetto prestazione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale ---> [inserire oggetto del contratto e le connesse prestazioni] La suddetta prestazione viene resa nell ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. Art. 2 Modalità e sede di svolgimento dell'incarico 2.1 Ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile l incaricato si impegna a svolgere la prestazione d opera sopra indicata secondo le direttive e le indicazioni di massima del Responsabile, Prof., alle quali il Collaboratore dovrà attenersi. Le modalità tecniche per lo svolgimento dell'incarico sono di esclusiva competenza del Collaboratore, escluso ogni vincolo di subordinazione. La prestazione si svolgerà [indicare il luogo in cui verrà svolta la prestazione]. 2

Qualora fosse necessario, il Committente provvederà a mettere a disposizione del Collaboratore opportuni strumenti di lavoro. In tal caso, quest'ultimo si impegna a garantire un uso diligente e responsabile dei mezzi e delle strumentazioni anche informatiche, messe a disposizione. Ai fini dell espletamento dell incarico, il Collaboratore è altresì autorizzato ad accedere ai locali del Committente nell ordinario orario di apertura degli uffici. Il Collaboratore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione della prestazione oggetto del presente accordo ed è tenuto ad osservare il segreto in relazione alle informazioni acquisite nel corso dell'incarico o delle quali è venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività inerenti lo stesso. 2.2 Il Collaboratore potrà svolgere altre attività lavorative presso terzi purché compatibili e non in conflitto d'interessi con la prestazione pattuita Art. 3 Durata e corrispettivo dell incarico 3.1 Il presente contratto ha durata dal al e non è rinnovabile. La presente scrittura privata, con atto sottoscritto da entrambe le parti e senza costi aggiuntivi per il Committente, potrà essere prorogata, per ragioni non imputabili al Collaboratore, solo nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di completare la prestazione. 3.2 Il Committente corrisponderà un compenso complessivo di a lordo degli oneri a carico del percipiente. Il compenso verrà erogato in un unica soluzione al termine della prestazione previa verifica dell'esatto adempimento della stessa e del raggiungimento dei risultati, a fronte di relazione finale del Collaboratore sottoscritta dal Responsabile. 3.3 Eventuali spese per trasferte, direttamente collegate all'incarico, preventivamente autorizzate, verranno rimborsate, dietro presentazione di idonei documenti giustificativi, e sottoposte a trattamento fiscale secondo la normativa vigente; esse graveranno sui fondi di cui è assegnatario il Responsabile. Per quanto attiene i massimali di spesa ammissibili, si rinvia al vigente regolamento di Ateneo in materia di rimborsi e spese. Art. 4 Invenzioni e scoperte del collaboratore Qualora nell esecuzione del contratto dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti, il Collaboratore sarà riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti. Art. 5 Recesso e risoluzione 5.1 Entrambe le parti potranno unilateralmente recedere dal contratto per giusta causa e senza preavviso. 3

5.2 Le parti potranno recedere dal contratto anticipatamente mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un periodo di preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. Il Collaboratore dovrà far pervenire al Committente i risultati dell attività e degli obiettivi raggiunti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo recesso. In caso di recesso unilaterale dal contratto, il Collaboratore avrà diritto alle spese sostenute e al corrispettivo maturato sino alla data di effettivo recesso, che saranno erogati dietro presentazione di relazione finale approvata dal Responsabile scientifico. 5.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, le parti convengono le seguenti cause di risoluzione del presente contratto: in via esemplificativa violazione dell'obbligo di riservatezza (art. 8); esito negativo di verifiche effettuate sui risultati conseguiti svolta dal Collaboratore (art. 3.2); e sull'attività esecuzione della prestazione da parte di persona diversa dal Collaboratore; [altre ipotesi pattuite] Il contratto si intenderà risolto a far data dalla ricezione della comunicazione, effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il Committente dichiara la propria volontà di risolvere il contratto. Art. 6 Responsabilità civile verso terzi Per il periodo di validità del presente contratto, tramite polizza assicurativa stipulata dall'ateneo, il Collaboratore è considerato indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità ed ai compiti attribuitigli dal presente contratto ed ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. Art. 7 Controllo della Corte dei Conti L efficacia del presente contratto è subordinata all esito positivo del controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell art.3 della Legge n.20/1994 e successive modifiche. In caso di mancata registrazione da parte della Corte dei Conti del presente contratto, questo rimarrà privo di effetti tra le parti e nulla sarà dovuto al Contraente. 4

Art. 8 Obbligo di riservatezza Il Collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna delle informazioni concernenti l attività dell Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Resta salvo l utilizzo delle informazioni che risultino già pubblicate o comunque di pubblica conoscenza. E facoltà del Collaboratore portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per l'adempimento dei suoi obblighi. L inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art. 1456 del codice civile. Art. 9 Trattamento dei dati personali del collaboratore Il Collaboratore prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di Protezione dei dati personali in possesso dell Università degli Studi di Firenze (Decreto Rettorale n. 1177/2005) e dal Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003 (Decreto Rettorale n. 906/2006). Art. 10 Foro competente Qualunque controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla esclusiva competenza dell Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze. Art. 11 Clausola di rinvio Per quanto qui non previsto, le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, ed, in particolare, agli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Art. 12 Registrazione Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Letto, approvato e sottoscritto. 5

Firenze, il Il Direttore del Dipartimento ( ) Firenze, il Il Collaboratore ( ) Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1341 c.c. il Collaboratore accetta espressamente le clausole contenute negli artt. 5, 8, 10 del presente contratto. Firenze, il Il Collaboratore ( ) 6