CITTÀ DI GALATINA PROV. DI LECCE Copia Deliberazione della Giunta Comunale N. 289 / 2013 OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO PENALE PER FATTI CONNESSI ALL ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DETERMINAZIONI. L anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo invito, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri: 1. MONTAGNA COSIMO Sindaco 2. FORTE ROBERTA Vice Sindaco 3. VANTAGGIATO DANIELA Assessore 4. COCCIOLI ANDREA Assessore 5. DE DONATIS MARIO Assessore 6. RUSSI ALBERTO Assessore presenti...si....... si..... si... si.....si... assenti..si... Presiede la seduta il Sig. Dott. COSIMO MONTAGNA - SINDACO Partecipa il Segretario Generale Dr. Antonio SCRIMITORE. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l argomento in oggetto.
LA GIUNTA Premesso: che, con nota assunta al prot.n. 20120044498 del 17/12/2012, il sig. *****, dipendente comunale, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa da quegli affidata all avv. Antonio Spongano, da Galatina nel procedimento penale iscritto al n. 409/2009 R.G.N.R. e R.G. n. 244/2009, al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell esercizio delle proprie mansioni di Agente di P.M. e nell espletamento delle proprie funzioni, ed all esito del quale è stato assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste); che, con la citata nota, il dipendente in questione ha trasmesso intera documentazione relativa al processo di cui innanzi e copia della sentenza n. 193/10 del Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Galatina, depositata in data 31/10/2012, nonché nota specifica degli onorari dovuti in favore dell avvocato incaricato, pari a complessivi 3.625,65, compresi CAP ed IVA, dei quali ha chiesto il rimborso; Considerato e dato atto: che l art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 stabilisce che il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussistita conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento ( ). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa ( ) ; che il diritto pretorio, nel delineare le condizioni di ammissibilità della normativa de qua, ha precisato che: a) in primis, per poter obbligare l'ente locale all'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa nei confronti dei propri dipendenti, deve esservi una stretta connessione tra il procedimento civile e/o penale e la carica dell'ufficio rivestito dal dipendente locale; più precisamente, i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all amministrazione di appartenenza e, dunque, compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio, rectius, dei suoi compiti istituzionali (ex plurimis, C.G.A. Sez. giur. 2 maggio 2011, nr 347; Cons Stato, nr. 2041 del 29.04.2005); b) in ogni caso, non deve sussistere conflitto d'interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, ove lo stesso adempia ai compiti del suo ufficio (Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2006, nr 5986); c) il procedimento deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena; d) il legale deve essere stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e deve essere assente qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente; che, in particolare, la giurisprudenza in materia ha chiarito che l assunzione da parte dell ente locale dell onere relativo alle spese dell assistenza legale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine; che, pertanto, l Ente, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di in proprio dipendente, è tenuto a valutare la sussistenza di alcuni presupposti imprescindibili, ovverosia la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonché la propria immagine, l accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale con la funzione espletata e con l ufficio rivestito dal pubblico dipendente, l assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiti dal dipendente e l ente e, infine, una sentenza di assoluzione con formula piena, che abbia accertato l insussistenza dell elemento psicologico del dolo o della colpa grave; Visti ed esaminati tutti gli atti e documenti relativi al celebrato procedimento penale, trasmessi dal dipendente sig. *****, per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente; Verificato: che i fatti oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in quella sede) sono stati posti in essere dal sunnominato dipendente nell esercizio delle proprie funzioni di Vigile Urbano e nell adempimento dei propri doveri d ufficio; che la vicenda giudiziaria in argomento è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell occorso, dal precitato dipendente;
che, effettuata la necessaria valutazione ex post, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l atto compiuto dal dipendente (che è stato accertato essere stato posto in essere non con le modalità rappresentate dal denunciante, ma nell adempimento di precisi obblighi imposti dalla legge nel caso in questione) ed i fini istituzionali dell Ente; che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto della esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell Ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa surrichiamata; che il giudizio penale si è concluso con sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste ; Preso atto: che, inoltre, che la richiesta di rimborso è stata avanzata dal nominato dipendente all esito del procedimento penale conclusosi, come detto, con sentenza di assoluzione con formula piena; Ritenuta non ostativa alla richiesta di rimborso avanzata la circostanza che il nominato dipendente non abbia tempestivamente notiziato l Ente dell apertura del procedimento penale a suo carico, atteso che la giurisprudenza, pur con qualche significativa oscillazione in senso contrario, si è espressa nel senso della rimborsabilità ex post delle spese dell assistenza legale, perché il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna (TAR Abruzzo, Pescara, 7 marzo 1997, nr. 108, Tar Venezia, 1505 del 05.10.1999, nonché Corte conti, sez. giurisdizionale Lazio, sent. 13/07/2009 n. 1356, sez. controllo Veneto, pareri 184 e 245/2012, e, sez. giurisdizionale per la Puglia, sent. n. 787/2012), purché si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o colpa grave; Preso atto e considerato: che l Avvocatura Comunale, proprio in ragione di tale mancata comunicazione preventiva, ed al fine di contemperare il diritto al rimborso spettante al dipendente con le imprescindibili esigenze di uso razionale e coerente delle risorse pubbliche, ha ritenuto opportuno richiedere una riduzione dei compensi professionali spettanti al legale incaricato, anche in considerazione della mancanza di un preventivo accordo sulla misura degli stessi; che, aderendo alla richiesta dell Ente, la misura del rimborso richiesto all Ente per compenso professionale (al netto di CAP ed IVA) è stata ridotta da 2.962,13 ad 2.000,00; Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali, avanzata dal sig. *****, così come da ultimo riformulata, e, dunque, per la complessiva somma di 2.522,05 (in luogo della somma di 3.625,65), compresi CAP, IVA e spese esenti; Dato atto che al rimborso suddetto può farsi fronte con i fondi di cui al cap. di PEG 320 (cod. bilancio 1010803) del bilancio corrente in corso di approntamento; Dato atto, altresì: che il Comune di Galatina ha in corso con la Compagnia Assicurativa Allianz S.p.A. - Divisione Allianz Ras, Agenzia di Lecce, polizza n. 13320500 059-010, Ramo Tutela Giudiziaria Amministratori e Dipendenti, a garanzia degli oneri relativi all assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei suoi amministratori e dipendenti, nell espletamento del servizio e nell adempimento dei compiti d ufficio, sia in materia civile che penale; che la richiesta di rimborso di cui innanzi è stata già trasmessa alla compagnia suddetta per le valutazioni e determinazioni di competenza; che è opportuno, nelle more, procedere al rimorso richiesto, salvo ed impregiudicato il diritto dell Ente di agire nei confronti della Compagnia Assicurativa per il recupero delle somme pagate, in virtù della polizza in essere; Visto il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali"; Visto l'art. 28 del CCNL del 14/9/2000; Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell art. 49 del D. Lgs.18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell atto, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, come sopra richiamata, dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell ordinamento, nonché di buona amministrazione; Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni;
DELIBERA 1) Per le ragioni espresse in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di accogliere la richiesta di rimborso, avanzata dal dipendente comunale sig. *****, della complessiva somma di 2.522,05 (comprensiva di CAP, IVA e spese non imponibili), quale spesa per l assistenza e la difesa legale nel procedimento penale iscritto al n. 409/2009 R.G.N.R. e R.G. n. 244/2009, al quale quegli è stato sottoposto per fatti verificatisi nell esercizio delle proprie mansioni di Agente di P.M. e nell espletamento delle proprie funzioni, ed all esito del quale è stato assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste), con sentenza n. 193/10 del Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Galatina, depositata in data 31/10/2012; 2) Di demandare al Dirigente della Direzione Affari Generali ed Avvocatura il relativo impegno di spesa e liquidazione della somma suddetta, con imputazione sul cap. di PEG in premessa richiamato e che qui si abbia per richiamato e trascritto; 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla documentazione inerente il giudizio, in possesso dell Ente, all assicurazione del Comune, per consentire le valutazioni di competenza in ordine alla copertura assicurativa attualmente in essere a favore dell Ente; 4) Di incaricare l Avvocatura Comunale di procedere al recupero delle somme suddette nei confronti della Compagnia Assicurativa Allianz S.p.A. - Divisione Allianz Ras, in virtù della polizza in essere; 5) Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l urgenza. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL ART. 49 DEL D.LGS. 267/200 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Vista la proposta di cui alla presente deliberazione, attesta la legittimità dell atto, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell ordinamento, nonché di buona amministrazione. Data 28.8.2013 f.to Avv. Elvira A. PASANISI PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL ART. 49 DEL D.LGS. 267/200 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Vista la proposta di cui alla presente di deliberazione, ne attesta la regolarità contabile. Data 28.8.2013 f.to Dott. Lucio CAFARO
Di quanto sopra si é redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. Il Segretario Generale F.TO DR. ANTONIO SCRIMITORE Il Sindaco F.TO DOTT. COSIMO MONTAGNA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. N.... Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all Albo Pretorio il giorno e per 15 giorni consecutivi. Dalla Sede Municipale, addì... IL MESSO COMUNALE F.TO... F.TO... Copia conforme al suo originale per uso amministrativo Data...... ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione é divenuta esecutiva per: Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n 267/2000) Decorrenza gg. 10 dall inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n 267/2000) Galatina, lì... F.TO...